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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29564
DDL2435-0021
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Modifiche alla legge 14 febbraio 1992,
                           n. 185).
    1.  Il comma 1 dell'articolo 3 della legge l4 febbraio 1992,
  n. 185, è sostituito dal seguente:
    "1.  Hanno titolo agli interventi di cui al presente
  articolo ed agli articoli 4 e 5 le
 
                              Pag. 21
 
  aziende agricole, singole ed associate, ivi comprese le
  cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e
  commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi il
  cui prodotto conferito provenga in tutto o in parte dalle zone
  colpite da calamità e delimitate.  Gli interventi sono
  riconosciuti alle aziende di produzione che hanno subìto danni
  non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile
  esclusa quella zootecnica.  A decorrere dagli eventi calamitosi
  del 1994 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e
  dalle agevolazioni predette i danni alla produzione
  assicurata, relativamente agli eventi individuati dal decreto
  di cui all'articolo 9, comma 2.  Nel calcolo della percentuale
  dei danni sono comprese le perdite derivanti dai predetti
  eventi calamitosi, subìti dalla stessa azienda, a carico della
  medesima coltura, nel corso dell'annata agraria.  Le aziende di
  produzione costituite da due o più corpi aziendali, e le
  cooperative e loro consorzi che abbiano subìto danni
  conseguenti alla riduzione di prodotto conferito derivante da
  soci titolari di aziende danneggiate e ricadenti nelle zone
  delimitate, hanno titolo agli interventi purché:
        a)  le aziende di produzione abbiano subito un danno
  non inferiore al 35 per cento della produzione aziendale,
  calcolata ai sensi del presente comma, dalle superfici
  comprese nelle zone delimitate, purché la produzione lorda
  vendibile ottenibile da tali zone in condizioni normali
  rappresenti almeno il 20 per cento della produzione lorda
  vendibile aziendale complessiva;
        b)  le cooperative abbiano subito una diminuzione
  dei conferimenti, calcolati ai sensi del presente comma,
  provenienti dalle zone colpite da calamità e delimitate, non
  inferiori al 35 per cento della media degli ultimi due anni
  esenti da calamità riconosciute, purché i medesimi
  conferimenti rappresentino almeno il 20 per cento del totale
  conferito nelle stesse condizioni".
    2.  La lettera  f)  del comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 14 febbraio 1992, n. 185, è abrogata.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=033 PAGFIN=0021 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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