| (Modifiche alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge l4 febbraio 1992,
n. 185, è sostituito dal seguente:
"1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente
articolo ed agli articoli 4 e 5 le
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aziende agricole, singole ed associate, ivi comprese le
cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi il
cui prodotto conferito provenga in tutto o in parte dalle zone
colpite da calamità e delimitate. Gli interventi sono
riconosciuti alle aziende di produzione che hanno subìto danni
non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile
esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi
del 1994 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e
dalle agevolazioni predette i danni alla produzione
assicurata, relativamente agli eventi individuati dal decreto
di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale
dei danni sono comprese le perdite derivanti dai predetti
eventi calamitosi, subìti dalla stessa azienda, a carico della
medesima coltura, nel corso dell'annata agraria. Le aziende di
produzione costituite da due o più corpi aziendali, e le
cooperative e loro consorzi che abbiano subìto danni
conseguenti alla riduzione di prodotto conferito derivante da
soci titolari di aziende danneggiate e ricadenti nelle zone
delimitate, hanno titolo agli interventi purché:
a) le aziende di produzione abbiano subito un danno
non inferiore al 35 per cento della produzione aziendale,
calcolata ai sensi del presente comma, dalle superfici
comprese nelle zone delimitate, purché la produzione lorda
vendibile ottenibile da tali zone in condizioni normali
rappresenti almeno il 20 per cento della produzione lorda
vendibile aziendale complessiva;
b) le cooperative abbiano subito una diminuzione
dei conferimenti, calcolati ai sensi del presente comma,
provenienti dalle zone colpite da calamità e delimitate, non
inferiori al 35 per cento della media degli ultimi due anni
esenti da calamità riconosciute, purché i medesimi
conferimenti rappresentino almeno il 20 per cento del totale
conferito nelle stesse condizioni".
2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, è abrogata.
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