| (Codex alimentarius).
1. Al fine di assicurare la partecipazione e la
collaborazione italiana al programma alimentare redatto, in
collaborazione, dalla Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) per l'elaborazione del Codex Alimentarius, è
istituito presso il Ministero il Comitato italiano per il
Codex Alimentarius.
2. Il Ministro provvede, con proprio decreto, alla
costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al
comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo
italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori
del programma alimentare di cui allo stesso comma 1.
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