| (Nucleo di analisi e valutazione).
1. Al fine di sostenere l'azione di adeguamento della
politica agricola nazionale alla politica agricola dell'Unione
europea ed al sistema di commercio mondiale, è istituito un
nucleo di analisi di valutazione con il compito di:
a) raccogliere gli elementi per definire i
necessari quadri conoscitivi;
b) predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per
la valutazione degli effetti delle misure previste dalla
regolamentazione comunitaria;
c) valutare i risultati dei programmi di cui agli
articoli 6, 7 ed 8, sia sotto il profilo finanziario sia in
relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale,
territoriale ed ambientale, ed avanzare proposte di programmi
futuri.
2. Il nucleo di cui al comma 1 è nominato dal Ministro di
intesa con il Comitato permanente.
3. Gli oneri finanziari per il finanziamento del nucleo di
analisi e valutazione sono posti a carico dei fondi di cui
all'articolo 9.
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