| (Miglioramento dell'efficienza dei servizi).
1. Al fine di adeguare, in termini di efficienza, l'azione
del Ministero nel campo della programmazione e del
coordinamento degli interventi connessi con l'applicazione
della presente legge, anche per quanto attiene la complessità
delle funzioni relative alla definizione ed alla attuazione
della riforma della politica agricola comune, a valere sulle
risorse finanziarie previste all'articolo 9, è costituito un
apposito fondo per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi, destinato al personale del Ministero e
dell'ispettorato centrale della repressione frodi del
Ministero.
2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 la dotazione del fondo di
cui al comma 1 è stabilita, per ciascun anno, in lire 4
miliardi.
3. L'importo di cui al comma 2 è attribuito al personale di
cui al comma 1 con decreto del Ministro, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
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