| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 875 miliardi per l'anno 1995, in
lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.650 miliardi
per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
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relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
istituendo appositi capitoli di spesa per le somme da
destinare alle regioni ed alle province autonome ed al
Ministero.
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