| Onorevoli Colleghi! -- L'adozione di numerosi profili
professionali concernenti tecnici sanitari, avvenuta con
decreti ministeriali adottati nel settembre 1994, ha
consentito di recare chiarezza all'interno del comparto
sanitario, individuando funzioni, compiti, professionalità.
Tra le figure professionali normate risulta anche quella di
"terapista della riabilitazione", individuata dal decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665. Si rende
necessario individuare compiutamente i requisiti per ordinare
la professione e procedere alla necessaria istituzione
dell'albo professionale. Non è infatti ipotizzabile
procrastinare l'istituzione dell'albo di terapisti della
riabilitazione, atteso dalla categoria interessata ma anche
richiesto dalle oggettive condizioni del mondo sanitario,
all'interno del quale la presenza sempre più rilevante (e
richiesta da parte dei pazienti) di terapisti della
riabilitazione richiede
urgentemente un ordinamento adeguato dell'albo. A tale fine
viene presentato questo progetto di legge.
L'articolo 1 individua l'attività del terapista della
riabilitazione, anche con riferimento alle vigenti normative,
nella figura professionale.
L'articolo 2 indica i requisiti, che consistono nel
possesso di titolo di studio, abilitazione professionale e
iscrizione all'albo.
L'articolo 3 provvede all'istituzione dell'albo e dei
relativi collegi provinciali o interprovinciali, per il cui
ordinamento specifico si provvederà - come indicato
nell'articolo 4 - con apposito regolamento.
L'articolo 5, infine, prevede le necessarie disposizioni
transitorie, al fine di non penalizzare tecnici di indubbia
esperienza, riconoscendo per un periodo di tempo limitato, a
specifiche categorie, la possibilità di accesso all'albo.
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