| (Professione di terapista della riabilitazione).
1. E' istituita la professione sanitaria del terapista
della riabilitazione.
2. Il terapista della riabilitazione svolge attività
professionale in via autonoma o di collaborazione con altri
sanitari, nella prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree
della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle
funzioni viscerali, finalizzandola al recupero,
all'apprendimento ed all'ottimale utilizzo delle residue
funzioni della vita di relazione.
3. In riferimento al profilo professionale di cui al
decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, e
relativamente al proprio specifico campo di competenze, valuta
le potenzialità psico-fisiche ed i deficit funzionali
dell'individuo e del paziente; autonomamente elabora,
programma, attua e verifica piani di intervento che si
svolgono attraverso la rieducazione motoria e psicomotoria, la
riabilitazione cognitiva, la terapia fisica, la terapia
manuale, la terapia occupazionale in un rapporto di relazione
significativa con il paziente.
4. La professione può essere svolta in forma autonoma o con
rapporto di lavoro dipendente.
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