| (Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per l'esercizio della professione di terapista della
riabilitazione è necessario essere in possesso del diploma
universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame
di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito
ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
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2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e secondo
le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di terapista della riabilitazione.
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