| (Istituzione dell'albo e del collegio dei terapisti della
riabilitazione).
1. E' istituito in ogni provincia il collegio dei terapisti
della riabilitazione. Qualora non venga raggiunto un numero
sufficiente di professionisti per formare un collegio è
possibile unire più province, purché della stessa regione.
2. Il collegio ha fra i compiti istituzionali quello di
esercitare la tenuta e il controllo dell'albo professionale
degli iscritti, del quale fanno parte i terapisti della
riabilitazione che risiedono o sono domiciliati nel territorio
di competenza del collegio medesimo.
3. E' istituita altresì la Federazione dei collegi dei
terapisti della riabilitazione, con sede in Roma.
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