| (Norme regolamentari).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono emanate le norme relative all'iscrizione e
alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e disciplinata la
tenuta degli albi, l'elettorato attivo e passivo ai collegi
professionali e quanto necessario per la corretta gestione dei
collegi e della Federazione dei collegi, nonché per la
formulazione del tariffario professionale.
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3. Gli esercenti la professione di terapista della
riabilitazione di cui alla presente legge possono chiedere il
riscatto ai fini previdenziali del periodo corrispondente al
corso di studio necessario per il conseguimento del titolo
abilitante alla professione. Il relativo onere finanziario è a
carico del richiedente.
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