| (Norme transitorie).
1. In via transitoria e limitatamente ad un periodo di
cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è consentita l'iscrizione negli albi
professionali dei terapisti della riabilitazione a quanti
abbiano conseguito il diploma di terapista della
riabilitazione presso gli specifici corsi di diploma
universitario istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini
speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, nonché a quanti abbiano conseguito l'attestato di
terapista della riabilitazione presso le scuole riconosciute
con delibera regionale, in conformità al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.
2. E' consentita altresì l'iscrizione, e limitatamente a un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a quanti siano in possesso di un diploma o
attestato di terapista della riabilitazione, conseguito presso
le scuole professionali, a seguito di corsi di studio di
durata almeno biennale a cui si acceda con diploma di scuola
media superiore.
3. E' consentita altresì l'iscrizione, e limitatamente a un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a quanti siano in possesso del diploma di
infermiere professionale con specializzazione in
fisiokinesiterapia ai sensi dell'articolo 3 della legge 17
luglio 1940, n. 1090.
4. E' consentita altresì l'iscrizione ai terapisti della
riabilitazione non vedenti
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iscritti all'albo professionale istituito con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1994, n. 29.
5. Coloro che sono in possesso del diploma di
massofisioterapista conseguito presso istituti o scuole
professionali debitamente autorizzati con decreti regionali ai
sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, e del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 7 settembre 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 23
febbraio 1978, e, contemporaneamente, del diploma di scuola
media secondaria superiore il cui corso sia di durata
quinquennale, possono accedere, per un periodo limitato a
cinque anni dalla data in vigore della presente legge, ad un
corso di riqualificazione istituito presso una scuola
abilitata a formare la figura professionale del terapista
della riabilitazione. Tale corso deve avere la durata di
almeno un anno e prevedere la discussione di una tesi finale
allo scopo di ottenere il titolo di terapista della
riabilitazione. I massofisioterapisti che, per mancanza dei
titoli di cui al presente comma non possono accedere alla
riqualificazione sono iscritti in un elenco speciale ad
esaurimento.
6. I corsi di studio relativi alle figure professionali del
massaggiatore e del massofisioterapista sono soppressi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di
corso, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
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