Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29582
DDL2438-0002
Progetto di legge Camera n. 2438 - testo presentato - (DDL12-2438)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2438. TESTIPDL
...C2438.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2438 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge, di
  cui si chiede la conversione in legge, riproduce le
  disposizioni recate dal decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48,
  decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali,
  con alcune modificazioni intese a recepire talune indicazioni,
  anche di carattere tecnico, emerse nel corso dell'esame
  parlamentare del predetto decreto e sollecitate da alcune
  parti sociali.
    Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono
  accomunate dalla necessità di evitare, nei vari e complessi
  settori in cui l'Amministrazione finanziaria opera, che la
  scadenza di alcuni termini normativamente fissati abbia a
  determinare interruzioni del servizio, o mutamenti di
  disciplina incompatibili con l'attuale situazione economica,
  ovvero a precludere l'attuazione di riforme complesse
  richiedenti, in quanto tali, una rilevante attività normativa
  secondaria.
    L'eterogeneità delle disposizioni è inscindibilmente legata
  alla vasta e variegata area di intervento dell'amministrazione
  finanziaria.  La consapevolezza che le singole norme siano
  urgenti, e perciò necessarie ed opportune, induce a ritenere
  imprescindibile la proposizione del presente decreto.
    Si illustrano qui di seguito le disposizioni contenute nel
  provvedimento.
  Articolo 1.
    L'articolo 2- quinquies  del decreto-legge 30 settembre
  1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  novembre 1994, n. 656, ha previsto la possibilità, per il
  contribuente, di definire le controversie tributarie pendenti
  dinanzi alle commissioni tributarie alla data del 17 novembre
  1994, di importo fino a 20 milioni di lire, con il pagamento
  della somma di lire 150 mila per le liti di valore fino a 2
  milioni di lire e di una somma pari al 10 per cento del valore
  in contestazione, per le controversie aventi valore sino a 20
  milioni di lire.  Il predetto articolo 2- quinquies  ha
  disposto, poi, la sospensione, fino al 15 dicembre 1994, dei
  giudizi in corso fissando, altresì, a tale data il termine per
  il pagamento delle somme dovute.  Poiché in sede di conversione
  in legge del citato decreto-legge n. 564 sono state apportate
  modificazioni che hanno ampliato le fattispecie di liti
  definibili, con il decreto-legge che si reitera, fu già
  disposto il differimento dei termini per richiedere la
  definizione dei rapporti tributari controversi onde consentire
  al contribuente una migliore valutazione della norma
  agevolativa.  Tenuto conto, però, che la notizia diffusa dagli
  organi di stampa circa la presentazione di emendamenti
  parlamentari tesi a procrastinare ulteriormente il termine per
  la definizione delle liti, ha ingenerato confusione tra i
  contribuenti, è apparso necessario differire quel termine al
  30 giugno 1995.  Al nuovo termine è stata collegata sia la
  sospensione dei giudizi in corso sia la sospensione dei
  termini di impugnativa e di quelli per ricorrere contro gli
  atti di accertamento al fine di non pregiudicare il
  contribuente nelle scelta circa la richiesta o meno della
  definizione della lite.  A favore del contribuente che ha già
  presentato domanda per la definizione della lite, la
  sospensione è prevista fino al 28 febbraio 1997; ciò allo
  scopo di non attivare il contenzioso tributario per il periodo
  necessario agli uffici dell'amministrazione finanziaria per
  procedere alla liquidazione delle domande di definizione.
    Con la disposizione contenuta nel comma 2, si dispone che,
  per il periodo d'imposta 1994, ai fini dell'accertamento
  induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi
 
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  di operazioni imponibili, continuano ad applicarsi i
  coefficienti presuntivi approvati con il decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992.
    L'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
  413, ha prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per il
  funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte
  dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di
  revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici.  Allo
  scopo di coordinare tale programma con la ristrutturazione
  dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria,
  prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, si provvede con
  il comma 3 a differire il termine in questione al 31 dicembre
  1995.
    La disposizione di cui al comma 4 dispone la proroga al 1^
  gennaio 1998 del termine previsto dall'articolo 2, comma 1,
  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per
  l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie,
  delle tariffe d'estimo, delle rendite catastali, delle rendite
  delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.
  Conseguentemente è previsto che fino al 31 dicembre 1997
  continuano ad applicarsi sia le tariffe e le rendite stabilite
  dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, sia
  quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993,
  n. 568.  Con lo stesso comma 4 si è provveduto, altresì, per
  esigenze di coordinamento, a differire al 1^ gennaio 1998 il
  termine, previsto dal comma 11 dell'articolo 9 del
  decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, di
  decorrenza dell'assunzione del metro quadrato catastale (in
  sostituzione del vano catastale e del metro cubo) come
  parametro di consistenza per il classamento delle unità
  immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A
  e B.
    Il comma 5 prevede il differimento al 28 aprile 1995 del
  termine per il versamento, senza applicazione di interessi,
  dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il 1994 dai
  soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
    Con la disposizione di cui al comma 6 viene disposta, in
  deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 27 del decreto
  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la proroga al 31
  dicembre 1995 dei contratti di concessione del servizio di
  accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
  pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sempre
  che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il
  comune.
    Analoga disposizione è contenuta nel comma 7, dove si
  prevede la proroga al 31 dicembre 1995 dei contratti di
  appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione
  temporanea di spazi ed aree pubbliche, sempre che i titolari
  del contratto di appalto risultino iscritti alla data del 31
  dicembre 1994 nell'albo nazionale dei concessionari del
  servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali di
  cui all'articolo 32 del predetto decreto legislativo n. 507
  del 1993.
    La disposizione di cui al comma 8, modificando l'articolo
  33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, consente
  che, al predetto albo nazionale dei concessionari, possano
  essere iscritte anche società di capitale con capitale
  costituito da quote o azioni di cui siano titolari persone
  giuridiche.  Il medesimo comma 8 prevede, altresì, che le
  predette società di capitale debbano dichiarare l'identità dei
  titolari di quote o azioni al fine di garantire il controllo
  che si voleva assicurare con la formulazione originaria della
  norma.
    Con il comma 9 si è provveduto a fissare al 30 giugno 1995
  il termine, previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto
  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la formazione e
  consegna dei ruoli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
  solidi urbani interni, che dovevano essere effettuate, a pena
  di decadenza, entro il 15 dicembre 1994.  Una serie di
  difficoltà derivanti dalla prima applicazione della nuova
  disciplina della tassa, entrata in vigore nel 1994, ha,
  infatti, impedito l'osservanza del predetto termine del 15
  dicembre 1994.
 
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    La disposizione di cui al comma 10 dispone il differimento
  dei termini per la notificazione dell'avviso di liquidazione e
  dell'avviso di accertamento, in rettifica o per omessa
  dichiarazione, concernenti l'INVIM straordinaria 1991, di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,
  n. 363.  Tale differimento si rende necessario a causa delle
  gravi difficoltà operative in cui versano gli uffici del
  registro competenti alla liquidazione e all'accertamento di
  tale imposta.
    Con il comma 11 è stata disposta una breve proroga del
  periodo quinquennale transitorio delle gestioni in concessione
  del servizio di riscossione dei tributi che viene a scadere il
  31 dicembre 1994 e che viene fissato al 31 gennaio 1995.  Tale
  proroga si è resa necessaria per esigenze tecniche in modo da
  evitare la coincidenza dei termini di versamento da parte dei
  contribuenti con le operazioni di passaggio delle gestioni.
  Conseguentemente, vengono confermate le condizioni di gestione
  già stabilite per il periodo anteriore al 31 dicembre 1994.
  Viene disposta l'estensione del vincolo delle cauzioni e
  prorogata anche la validità delle patenti dei collettori,
  ufficiali di riscossione e messi notificatori.  Infine si è
  disposto il differimento al 31 gennaio 1995 dei termini di
  scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di
  quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione
  Trentino-Alto Adige.
    Il comma 12 modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, allo scopo di
  meglio precisare l'ambito territoriale provinciale delle
  concessioni.
    Con il comma 13, viene disposta l'emanazione di apposito
  regolamento per fissare le norme necessarie per garantire sia
  la tempestività della riscossione delle entrate tributarie che
  la continuità del servizio di riscossione dei tributi.  Viene
  disposta, altresì, la sospensione dei termini procedurali
  riferiti ai residui della gestione dei concessionari durante
  il periodo transitorio quinquennale al fine di evitare che
  nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dalla
  norma, contenente disposizioni atte a consentire il passaggio
  dei residui in parola, taluni di detti termini possano
  giungere a scadenza, pregiudicando il corretto espletamento
  delle relative procedure di riscossione coattiva.  La
  sospensione in questione è disposta dal 1^ febbraio 1995 (data
  di entrata in funzione del periodo definitivo della riforma
  del servizio di riscossione) fino al 31 luglio 1995.
    La disposizione di cui al comma 14 consente l'utilizzazione
  nell'anno 1995 delle somme relative a taluni capitoli di spesa
  del Ministero delle finanze, per l'anno 1994, non ancora
  utilizzate al 31 dicembre 1994 (capitoli 3105, 3108 e 3136
  della rubrica relativa alla Guardia di finanza, concernenti
  l'adeguamento dei servizi e dei mezzi del Corpo ai fini della
  lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, l'acquisto
  di armi e munizioni, nonché l'acquisto di unità navali ed
  aeree, capitolo 7851 relativo all'acquisto di stabili e
  terreni, capitolo 7853 relativo all'acquisto e costruzione di
  immobili da adibire a sedi di uffici finanziari, capitolo 8205
  e capitolo 8206 per l'acquisto di strutture immobiliari per
  gli uffici del Dipartimento delle dogane, capitolo 5388 per
  l'informatizzazione degli uffici del Dipartimento delle
  dogane.
    Il comma 15 differisce al 31 dicembre 1995 il termine
  (fissato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma 1, del
  decretolegge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644) entro il
  quale è consentito di provvedere ai rimborsi dell'imposta sul
  valore aggiunto, relativi a crediti maturati fino al 31
  dicembre 1993, utilizzando le contabilità speciali intestate
  agli uffici IVA.
    Nel comma 16 si prevede che l'esenzione dal pagamento della
  soprattassa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre
  1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  novembre 1976, n. 786, in favore delle autovetture, azionate
  con motore diesel, immatricolate per la prima volta dal 3
  febbraio al 31 dicembre 1992 (per le quali il regime di
  favore,
 
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  previsto dall'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30
  agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 ottobre 1993, n. 427, scade il 31 dicembre 1994)
  continua ad applicarsi per l'anno 1995.  Per il solo anno 1995,
  inoltre, fruiscono della stessa agevolazione i predetti
  autoveicoli, nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima
  volta nello stesso anno 1995.  Per le autovetture munite di
  impianto che consente l'alimentazione del motore con gas di
  petrolio liquefatto e con gas metano per le quali il collaudo
  di detto impianto avvenga nel corso dell'anno 1995, ovvero sia
  stata presentata la domanda di collaudo entro il 31 dicembre
  dello stesso anno, è prevista l'esenzione dal pagamento della
  tassa speciale, di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, solo
  per il primo pagamento della tassa automobilistica.
    Per far fronte all'onere finanziario derivante dalle
  disposizioni di favore recate dal comma ora illustrato si è
  disposto, al comma 17, un aumento, per il solo anno 1995,
  della tassa automobilistica erariale e regionale vigente al 1^
  gennaio 1995, nella misura del 6 per cento, disciplinando
  inoltre le modalità per il versamento della tassa nella misura
  maggiorata, con la precisazione, per altro, che la stessa
  tassa maggiorata è dovuta per un periodo complessivo di dodici
  mesi.
    Il comma 18 prevede la proroga fino al 31 dicembre 1998 del
  regime agevolato (che viene a scadere il 31 dicembre 1994)
  previsto, per gli oli da gas per autotrazione nei territori
  della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia
  di Udine, fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma
  1- ter,  del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
  66.
    Con il comma 19 si intende prorogare al 31 dicembre 1995 il
  termine per usufruire delle agevolazioni, previste
  dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218,
  consistenti sia nell'applicazione dell'imposta di registro,
  ipotecaria e catastale nella misura dell'1 per mille sino ad
  un importo massimo di lire 100 milioni in caso di fusione,
  scissione, trasformazione e conferimento effettuati tra
  soggetti operanti nel settore creditizio, sia nella
  tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, del 15 per
  cento della differenza tra il valore dei beni conferiti, quale
  iscritto nel bilancio della società conferitaria e l'ultimo
  valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.
  Articolo 2.
    Con il comma 1 vengono apportate alcune modifiche alla
  disciplina dell'acconto IVA contenuta nell'articolo 6 della
  legge 29 dicembre 1990, n. 405, e nelle successive modifiche
  intervenute con l'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio
  1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e
  con l'articolo 3 del decretolegge 26 novembre 1993, n. 477,
  convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55.  Tale modifica è
  dettata dalla necessità di coordinare le citate disposizioni
  con le nuove modalità di registrazione e liquidazione
  dell'imposta recate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
  557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e, ancor
  più, dalla soppressione del cosiddetto  decalage  nella
  detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, disposta
  con il comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n.
  155 del 1993.  Peraltro, proprio a seguito di detta
  soppressione, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari
  effettuati dal contribuente nell'ultimo periodo del 1993, cioè
  l'ultimo  decalage,  poteva (e può ancora) essere portata
  in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 1994 nella
  misura della metà per ogni mese (quindi tre dodicesimi per i
  contribuenti trimestrali).
    La disposizione in questione consente ai contribuenti che
  adottano, per il calcolo dell'acconto IVA, il metodo delle
  "operazioni effettuate", di portare in detrazione, oltre agli
  acquisti normalmente annotati nel periodo 1-20 dicembre (per i
  contribuenti mensili) ovvero 1^ ottobre-29 dicembre (per i
  contribuenti trimestrali) anche l'ulteriore imposta detraibile
  nelle liquidazioni periodiche del 1994 ai sensi dello stesso
  comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n.
  155.  Detta imposta detraibile è costituita rispettivamente
 
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  per i contribuenti mensili dai due terzi,
  corrispondenti ai venti giorni di dicembre, dell'importo
  determinato nella misura sopraindicata relativo agli acquisti
  intracomunitari dell'ultimo periodo del 1993 ovvero per i
  contribuenti trimestrali dagli otto noni dell'importo stesso,
  corrispondenti al periodo dal 1^ ottobre al 20 dicembre.  Viene
  consentito, altresì, di portare in detrazione dall'imposta
  relativa alle operazioni attive effettuate ed annotate - o
  anche solo effettuate - per il periodo suddetto cui si
  riferisce l'acconto, l'imposta relativa agli acquisti
  intracomunitari oltre che regolarmente annotati nel registro
  di cui all'articolo 25 anche solamente "effettuati" nello
  stesso periodo, purché calcolati anche nel complesso delle
  operazioni attive ai fini della conseguente debenza
  dell'imposta ed ovviamente sempreché detta imposta sia
  detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
    Con la norma in esame si è inteso formulare un testo più
  chiaro e snello, che disciplini la metodologia di calcolo,
  adottata dall'amministrazione finanziaria in applicazione
  della sentenza emanata il 20 ottobre 1993, nel procedimento
  C-10/92, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che
  aveva dichiarato l'illegittimità dell'acconto IVA calcolato
  sulla base della normativa all'epoca vigente.
    Con il comma 2 viene estesa alla categoria degli
  autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di
  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, la facoltà, già prevista
  per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti
  per autotrazione, di effettuare le liquidazioni e i versamenti
  dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale
  anziché mensile, indipendentemente dal volume di affari
  realizzato nell'anno solare precedente; ad entrambe le
  predette categorie non si applicano gli interessi dell'1,50
  per cento di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Resta inteso che detta facoltà è subordinata al rilascio di
  un formale provvedimento autorizzativo da parte del Ministro
  delle finanze come espressamente previsto nel primo periodo
  del quarto comma dell'articolo 74 del predetto decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
    La norma è oggi completata con la facoltà per gli
  autotrasportatori di annotare le fatture emesse in ciascun
  trimestre solare entro il trimestre successivo a quello di
  emissione.  Ai maggiori oneri finanziari viene assicurata
  copertura con la disposizione di cui all'ultimo comma dello
  stesso articolo.
    Con il comma 3 viene introdotta una sanatoria in virtù
  della quale viene consentito agli autotrasportatori di cose
  per conto terzi di computare le fatture da loro emesse nel
  periodo dal 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del
  decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, che all'articolo 2,
  comma 2, prevedeva per i suddetti operatori lo stesso
  trattamento stabilito per i soggetti di cui all'articolo 6,
  quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
  633 del 1972) al 26 febbraio 1995 nella liquidazione relativa
  al mese di marzo e al primo trimestre del 1995, salvo che non
  siano state considerate in precedenti liquidazioni.
    Viene stabilito altresì che relativamente ai committenti
  delle prestazioni di trasporto le fatture stesse possono
  essere computate in detrazione nella prima liquidazione da
  eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente
  decreto-legge.
    Con il comma 4 viene modificato l'articolo 30, terzo comma,
  lettera  a),  del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo, in via interpretativa,
  che, ai fini del calcolo dell'"aliquota media" delle
  operazioni attive e passive, poste in essere da soggetti che
  esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
  comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta
  con aliquote inferiori rispetto a quelle dell'imposta relativa
  agli acquisti e alle importazioni, si deve tener conto di
  tutte le operazioni registrate per l'anno di imposta, con
  esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili (sia per
  gli acquisti che per le vendite) e, limitatamente agli
  acquisti, delle spese generali.
 
                               Pag. 7
 
    Il rimborso spetta, qualora il risultato del rapporto
  relativo alle operazioni attive (rapporto tra imposta riscossa
  e ammontare imponibile sulle operazioni attive = aliquota
  media delle operazioni attive) sia inferiore a quello relativo
  alle operazioni passive (rapporto tra imposta assolta e
  ammontare imponibile sulle operazioni passive = aliquota media
  degli acquisti e delle importazioni).
    Con il comma 5 si stabilisce che, a decorrere dal periodo
  d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
  decreto ovvero, per i rimborsi trimestrali, a decorrere dalle
  operazioni registrate con riferimento al 1995, il rimborso
  spetta qualora il risultato del rapporto relativo alle
  operazioni passive (aliquota media degli acquisti e delle
  importazioni) sia superiore a quello relativo alle operazioni
  attive (aliquota media delle operazioni effettuate) maggiorato
  del 10 per cento applicato sull'aliquota media delle stesse
  operazioni attive.
  Articolo 3.
    Il comma 1 prevede, in sostituzione dei commi da 1 a 7
  dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una
  nuova disciplina in materia di istituzione e funzioni dei
  centri autorizzati di assistenza per le imprese.
    In particolare:
      i centri di assistenza possono essere costituiti da
  associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,
  istituite da almeno dieci anni (anziché da cinque);
      il riconoscimento della rilevanza nazionale alle
  associazioni non presenti nel CNEL è stabilito in relazione ai
  requisiti che dovranno essere previsti da apposito
  regolamento; al riguardo non è più previsto che la rilevanza
  nazionale venga riconosciuta in base al numero degli iscritti
  e al territorio in cui le associazioni svolgono la loro
  attività;
      non è più previsto il decreto di autorizzazione
  all'esercizio dell'attività per le organizzazioni aderenti
  alle associazioni sindacali presenti nel CNEL o a quelle cui è
  stata riconosciuta la rilevanza nazionale.  Tali organizzazioni
  possono ora costituire centri di assistenza in base alla
  semplice delega rilasciata dalla propria organizzazione
  nazionale;
      è stato eliminato il divieto per i centri di svolgere
  attività diverse da quelle di assistenza previste
  dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991;
      è stato eliminato l'obbligo di certificazione dei bilanci
  dei centri;
      sono stati eliminati i vincoli che l'articolo 78 della
  legge n. 413 del 1991 poneva per la composizione del collegio
  sindacale;
      è stato eliminato l'obbligo di conformità dello statuto a
  quello tipo approvato dal Ministro delle finanze;
      sono stati eliminati i divieti posti alla distribuzione
  degli utili;
      il visto di conformità sulle dichiarazioni può essere
  apposto solo se il centro ha tenuto la contabilità
  dell'utente;
      è stata eliminata la figura del direttore tecnico.  I
  visti di conformità possono essere apposti dai dottori
  commercialisti e dai ragionieri iscritti all'albo, che abbiano
  esercitato per almeno tre anni la loro attività professionale,
  nonché dai consulenti del lavoro, mentre viene esclusa tale
  possibilità ai consulenti tributari;
      è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per
  stabilire le modalità: per l'esecuzione dei controlli delle
  dichiarazioni munite del visto di conformità; per l'erogazione
  dei rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni stesse; per
  permettere la correzione degli errori commessi dai centri
  nell'elaborazione delle dichiarazioni;
      i centri possono inoltrare all'amministrazione
  finanziaria le sole dichiarazioni sulle quali è stato apposto
  il visto di conformità;
      i centri forniscono dati ed elementi relativi alle
  dichiarazioni ai fini della elaborazione di studi di
  settore;
 
                               Pag. 8
 
      non è più previsto che le garanzie assicurative fornite
  dai centri debbano essere conformi a quanto stabilito
  dall'amministrazione finanziaria.  I soggetti che rilasciano il
  visto sono tenuti a comunicare agli utenti quali garanzie
  assicurative abbiano assunto per garantire l'esercizio del
  diritto di rivalsa per gli errori di carattere formale
  imputabili al centro.
    Con il comma 2 dello stesso articolo 3 viene previsto che
  le prestazioni di assistenza rese dai centri o dalle
  organizzazioni sindacali di categoria sono rilevanti ai fini
  delle imposte sui redditi e dell'IVA a decorrere dal 1^
  gennaio 1995 e non più dal gennaio 1994.
    Con il comma 3 viene disposto che i compensi spettanti ai
  centri autorizzati di assistenza fiscale per l'assistenza
  prestata, nell'anno 1994, ai lavoratori dipendenti ed ai
  pensionati, invece di essere corrisposti, ai sensi
  dell'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n.
  413, tramite il sostituto di imposta, sono erogati
  direttamente dall'amministrazione finanziaria, così come era
  già avvenuto per l'anno 1993.
  Articolo 4.
    Con l'articolo in esame si prevede che, ai fini
  dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono
  deliberare ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto
  legislativo, una aliquota ridotta non inferiore al 4 per
  mille, in favore dei soggetti residenti nel comune, per
  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  La
  predetta riduzione di aliquota si applica a condizione che vi
  sia invarianza del gettito annuale rispetto all'ultimo
  realizzato.
    Il comma 2 si ricollega all'innovazione apportata dal
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di
  ICI, consentendone una più agevole applicazione da parte del
  contribuente.
    Come è noto il testo definitivo del decreto-legge n. 41 ha
  prorogato al 30 giugno 1995 la possibilità per i comuni di
  deliberare le aliquote ICI.  Dovendosi assicurare comunque
  l'esatto adempimento dei contribuenti, in quella sede si è
  stabilito che l'acconto ICI sia pagato con riferimento alle
  aliquote vigenti al 31 maggio 1995, salvo conguaglio in sede
  di saldo.  Appare ora opportuno indicare la data del 1^ gennaio
  1995 come quella di riferimento per la determinazione delle
  aliquote applicabili all'acconto ICI (salvo sempre il
  conguaglio a saldo); questo perché la data del 31 maggio
  precede immediatamente l'inizio del termine in cui è possibile
  versare l'acconto.
  Articolo 5.
    Viene stabilita l'impignorabilità delle somme, derivanti
  dal pagamento di tributi da parte dei contribuenti, detenute,
  per conto dell'amministrazione finanziaria, da banche,
  concessionari della riscossione, uffici postali e sezioni di
  tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici finanziari.
  La necessità di inserire nell'ordinamento una norma di tale
  tenore deriva dall'orientamento, che si è venuto recentemente
  ad affermare in giurisprudenza, che ritiene ammissibile
  l'esecuzione forzata ordinaria sul denaro della pubblica
  amministrazione, nonostante si tratti di crediti nascenti da
  rapporti di diritto pubblico.
  Articolo 6.
    Con la disposizione si vuole dare un'interpretazione
  autentica della normativa in materia di addizionale
  all'imposta sui consumi di energia elettrica per usi
  industriali.  La giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che
  detta addizionale non sarebbe dovuta essendo stato escluso
  dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica il
  consumo di energia per usi industriali.  La norma
  interpretativa è volta, quindi, a disporre l'assoggettamento
  alla addizionale anche dell'energia elettrica impiegata per
 
                               Pag. 9
 
  usi industriali, tranne che per l'impiego dell'energia
  elettrica non ai fini di riscaldamento degli impianti ma come
  componente essenziale nella trasformazione della materia prima
  nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici.
  Articolo 7.
    Con l'articolo in esame si provvede a rideterminare il
  regime agevolativo in materia di prodotti petroliferi,
  previsto dalla legge 1^ dicembre 1948, n. 1438, e successive
  modificazioni, e ad estenderlo all'intero territorio della
  regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al prodotto
  contraddistinto con il n. 13 (benzina) della tabella A,
  allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700.  Si prevede,
  altresì, che tali agevolazioni siano graduate in quattro fasce
  geografiche, tenendo conto delle diverse distanze dal confine
  dello Stato.  Viene, infine, stabilito che, con apposito
  regolamento, assicurando l'invarianza del gettito e il
  regolare svolgimento della concorrenza, sono determinate le
  predette fasce geografiche, nonché il quantitativo annuo di
  benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della
  riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine
  di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.
  Tale norma si rende necessaria al fine di contrastare il
  deflusso di valuta conseguente al fatto che i residenti nella
  predetta regione effettuano abitualmente i rifornimenti di
  carburante presso i distributori situati oltre confine, dove
  il prezzo della benzina si discosta considerevolmente da
  quello nazionale.  Questa tendenza può essere validamente
  contrastata creando localmente i presupposti per il
  conseguimento di una reale convenienza all'acquisto di benzina
  in territorio nazionale per evitare il deflusso della domanda
  di benzina verso l'estero, che sostanzialmente si configura
  come un danno per le casse dello Stato.  In tale ottica si
  giustifica il richiamo agli articoli 30 e 32 dell'Accordo di
  cooperazione tra la Comunità economica europea (ora Unione
  europea) e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, tenuto
  conto che i prezzi praticati sul mercato sloveno possono
  configurarsi come una politica di  dumping  posta in
  essere a danno dell'economia nazionale.
  Articolo 8.
    La disposizione è finalizzata a disciplinare il criterio di
  partecipazione alla formazione del reddito di impresa dei
  cosiddetti scarti di emissione delle obbligazioni e dei titoli
  similari, vale a dire di quella componente reddituale -
  contemplata dall'articolo 41, comma 1, lettera  b),  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -
  costituita dalla differenza tra il valore del rimborso dei
  titoli ed il prezzo di emissione.  L'esigenza di dettare una
  esplicita regolamentazione della materia nasce dalle
  indicazioni non univoche desumibili dai provvedimenti che in
  passato si sono occupati del trattamento da riservare ai
  predetti "scarti", favorendo in tale modo il diffondersi di
  comportamenti difformi da parte delle imprese.  Tenuto poi
  conto delle recenti innovazioni legislative (quali il
  decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla
  legge 18 novembre 1993, n. 467, volto a disciplinare il
  rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui
  titoli di Stato), che espressamente recepiscono il principio
  della imputabilità  pro quota  dello scarto di emissione,
  appare opportuno, al fine di evitare un non corretto
  funzionamento della procedura di scomputo della ritenuta alla
  fonte, disciplinare in via generale tale principio attraverso
  la sua incorporazione nelle norme in materia di determinazione
  del reddito di impresa.  A questo fine il comma 1 dell'articolo
  8 rappresenta una norma interpretativa dell'articolo 56, comma
  3, del citato testo unico delle imposte sui redditi,
  estendendo anche agli scarti di emissione il criterio -
  proprio degli interessi - della imputazione a reddito della
  quota maturata nell'esercizio in base al periodo di possesso
  dei titoli, qualunque sia la destinazione ad essi riservata in
  bilancio (immobilizzati
 
                              Pag. 10
 
  e non immobilizzati).  L'adozione di tale criterio
  comporterà l'adeguamento progressivo del valore in bilancio
  dei titoli al valore di rimborso ed influenzerà in eguale
  misura (analogamente a quanto accade per gli "scarti di
  negoziazione" relativi ai titoli a reddito fisso
  "immobilizzati", ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera
  c- bis), del citato testo unico delle imposte sui
  redditi) anche il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli
  medesimi, che sarà quindi comprensivo della quota di "scarto"
  maturata, al netto della corrispondente ritenuta alla
  fonte.
    Il secondo e il terzo periodo del comma 1 precisano
  ulteriormente il principio di maturazione dello scarto
  pro-rata temporis,  al fine di determinare comportamenti
  univoci da parte delle imprese.  In particolare il secondo
  periodo stabilisce il criterio di maturazione per dietimi
  giornalieri di importo costante, mentre il terzo periodo
  stabilisce che, nel caso in cui l'esistenza o l'ammontare
  dello scarto (cioè della differenza fra il valore di rimborso
  dei titoli e del loro prezzo di emissione) non sia certa alla
  data di emissione, la parte di scarto relativa al periodo
  intercorrente tra l'emissione e la data alla quale lo scarto
  diviene certo nell' an  e nel  quantum  è imputabile
  per intero al portatore del titolo a tale data, essendo
  impossibile attribuirla retroattivamente ai precedenti
  possessori del titolo.
    Il comma 2 del presente articolo contiene una norma di
  opportuna salvaguardia per le imprese che in passato abbiano
  riservato agli scarti un diverso trattamento fiscale ed, in
  particolare, quello di rilevare l'intero importo solo alla
  scadenza dei titoli, scomputando in maniera corrispondente
  la ritenuta subìta.  Inoltre, lo stesso comma stabilisce
  che gli scarti maturati dei titoli in circolazione
  contribuiscono alla formazione del reddito in capo ai
  possessori dei titoli all'inizio del periodo d'imposta in
  corso in misura proporzionale al tempo di possesso dei titoli
  medesimi.
    Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 prevedono la
  possibilità di utilizzare un criterio forfettario - ma
  comunque cautelativo per l'Erario - per il computo dei volumi
  (quantità e periodo di possesso) di tutti o parte dei titoli
  posseduti anteriormente all'inizio del periodo d'imposta in
  corso al 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del
  decreto-legge n. 719 del 1994).  Tale criterio si rende
  necessario al fine di agevolare l'applicazione della norma per
  i titoli posseduti anche nei periodi d'imposta pregressi.
  Articolo 9.
    L'articolo reca una norma interpretativa volta ad escludere
  che l'abrogazione disposta dall'articolo 9, comma 1, della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica alle
  disposizioni legislative e regolamentari recanti
  l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche a favore del
  Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze
  e del Fondo di assistenza per i finanzieri.
    Articolo 10 (nuovo rispetto al precedente decreto) concerne
  le gestioni fuori bilancio relative alle attività di
  protezione sociale; in materia la soppressione di tali
  gestioni opererà dal 1^ gennaio 1996.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2438 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2438 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=243800 00 FASCIDC=12DDL2438 SORTNAV=0243800 000 00000 ZZDDLC2438 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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