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Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge, di
cui si chiede la conversione in legge, riproduce le
disposizioni recate dal decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48,
decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali,
con alcune modificazioni intese a recepire talune indicazioni,
anche di carattere tecnico, emerse nel corso dell'esame
parlamentare del predetto decreto e sollecitate da alcune
parti sociali.
Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono
accomunate dalla necessità di evitare, nei vari e complessi
settori in cui l'Amministrazione finanziaria opera, che la
scadenza di alcuni termini normativamente fissati abbia a
determinare interruzioni del servizio, o mutamenti di
disciplina incompatibili con l'attuale situazione economica,
ovvero a precludere l'attuazione di riforme complesse
richiedenti, in quanto tali, una rilevante attività normativa
secondaria.
L'eterogeneità delle disposizioni è inscindibilmente legata
alla vasta e variegata area di intervento dell'amministrazione
finanziaria. La consapevolezza che le singole norme siano
urgenti, e perciò necessarie ed opportune, induce a ritenere
imprescindibile la proposizione del presente decreto.
Si illustrano qui di seguito le disposizioni contenute nel
provvedimento.
Articolo 1.
L'articolo 2- quinquies del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, ha previsto la possibilità, per il
contribuente, di definire le controversie tributarie pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie alla data del 17 novembre
1994, di importo fino a 20 milioni di lire, con il pagamento
della somma di lire 150 mila per le liti di valore fino a 2
milioni di lire e di una somma pari al 10 per cento del valore
in contestazione, per le controversie aventi valore sino a 20
milioni di lire. Il predetto articolo 2- quinquies ha
disposto, poi, la sospensione, fino al 15 dicembre 1994, dei
giudizi in corso fissando, altresì, a tale data il termine per
il pagamento delle somme dovute. Poiché in sede di conversione
in legge del citato decreto-legge n. 564 sono state apportate
modificazioni che hanno ampliato le fattispecie di liti
definibili, con il decreto-legge che si reitera, fu già
disposto il differimento dei termini per richiedere la
definizione dei rapporti tributari controversi onde consentire
al contribuente una migliore valutazione della norma
agevolativa. Tenuto conto, però, che la notizia diffusa dagli
organi di stampa circa la presentazione di emendamenti
parlamentari tesi a procrastinare ulteriormente il termine per
la definizione delle liti, ha ingenerato confusione tra i
contribuenti, è apparso necessario differire quel termine al
30 giugno 1995. Al nuovo termine è stata collegata sia la
sospensione dei giudizi in corso sia la sospensione dei
termini di impugnativa e di quelli per ricorrere contro gli
atti di accertamento al fine di non pregiudicare il
contribuente nelle scelta circa la richiesta o meno della
definizione della lite. A favore del contribuente che ha già
presentato domanda per la definizione della lite, la
sospensione è prevista fino al 28 febbraio 1997; ciò allo
scopo di non attivare il contenzioso tributario per il periodo
necessario agli uffici dell'amministrazione finanziaria per
procedere alla liquidazione delle domande di definizione.
Con la disposizione contenuta nel comma 2, si dispone che,
per il periodo d'imposta 1994, ai fini dell'accertamento
induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi
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di operazioni imponibili, continuano ad applicarsi i
coefficienti presuntivi approvati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992.
L'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
413, ha prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per il
funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte
dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici. Allo
scopo di coordinare tale programma con la ristrutturazione
dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria,
prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, si provvede con
il comma 3 a differire il termine in questione al 31 dicembre
1995.
La disposizione di cui al comma 4 dispone la proroga al 1^
gennaio 1998 del termine previsto dall'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per
l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, delle rendite catastali, delle rendite
delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.
Conseguentemente è previsto che fino al 31 dicembre 1997
continuano ad applicarsi sia le tariffe e le rendite stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, sia
quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993,
n. 568. Con lo stesso comma 4 si è provveduto, altresì, per
esigenze di coordinamento, a differire al 1^ gennaio 1998 il
termine, previsto dal comma 11 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, di
decorrenza dell'assunzione del metro quadrato catastale (in
sostituzione del vano catastale e del metro cubo) come
parametro di consistenza per il classamento delle unità
immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A
e B.
Il comma 5 prevede il differimento al 28 aprile 1995 del
termine per il versamento, senza applicazione di interessi,
dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il 1994 dai
soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Con la disposizione di cui al comma 6 viene disposta, in
deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 27 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la proroga al 31
dicembre 1995 dei contratti di concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sempre
che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il
comune.
Analoga disposizione è contenuta nel comma 7, dove si
prevede la proroga al 31 dicembre 1995 dei contratti di
appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche, sempre che i titolari
del contratto di appalto risultino iscritti alla data del 31
dicembre 1994 nell'albo nazionale dei concessionari del
servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali di
cui all'articolo 32 del predetto decreto legislativo n. 507
del 1993.
La disposizione di cui al comma 8, modificando l'articolo
33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, consente
che, al predetto albo nazionale dei concessionari, possano
essere iscritte anche società di capitale con capitale
costituito da quote o azioni di cui siano titolari persone
giuridiche. Il medesimo comma 8 prevede, altresì, che le
predette società di capitale debbano dichiarare l'identità dei
titolari di quote o azioni al fine di garantire il controllo
che si voleva assicurare con la formulazione originaria della
norma.
Con il comma 9 si è provveduto a fissare al 30 giugno 1995
il termine, previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la formazione e
consegna dei ruoli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, che dovevano essere effettuate, a pena
di decadenza, entro il 15 dicembre 1994. Una serie di
difficoltà derivanti dalla prima applicazione della nuova
disciplina della tassa, entrata in vigore nel 1994, ha,
infatti, impedito l'osservanza del predetto termine del 15
dicembre 1994.
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La disposizione di cui al comma 10 dispone il differimento
dei termini per la notificazione dell'avviso di liquidazione e
dell'avviso di accertamento, in rettifica o per omessa
dichiarazione, concernenti l'INVIM straordinaria 1991, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,
n. 363. Tale differimento si rende necessario a causa delle
gravi difficoltà operative in cui versano gli uffici del
registro competenti alla liquidazione e all'accertamento di
tale imposta.
Con il comma 11 è stata disposta una breve proroga del
periodo quinquennale transitorio delle gestioni in concessione
del servizio di riscossione dei tributi che viene a scadere il
31 dicembre 1994 e che viene fissato al 31 gennaio 1995. Tale
proroga si è resa necessaria per esigenze tecniche in modo da
evitare la coincidenza dei termini di versamento da parte dei
contribuenti con le operazioni di passaggio delle gestioni.
Conseguentemente, vengono confermate le condizioni di gestione
già stabilite per il periodo anteriore al 31 dicembre 1994.
Viene disposta l'estensione del vincolo delle cauzioni e
prorogata anche la validità delle patenti dei collettori,
ufficiali di riscossione e messi notificatori. Infine si è
disposto il differimento al 31 gennaio 1995 dei termini di
scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di
quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione
Trentino-Alto Adige.
Il comma 12 modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, allo scopo di
meglio precisare l'ambito territoriale provinciale delle
concessioni.
Con il comma 13, viene disposta l'emanazione di apposito
regolamento per fissare le norme necessarie per garantire sia
la tempestività della riscossione delle entrate tributarie che
la continuità del servizio di riscossione dei tributi. Viene
disposta, altresì, la sospensione dei termini procedurali
riferiti ai residui della gestione dei concessionari durante
il periodo transitorio quinquennale al fine di evitare che
nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dalla
norma, contenente disposizioni atte a consentire il passaggio
dei residui in parola, taluni di detti termini possano
giungere a scadenza, pregiudicando il corretto espletamento
delle relative procedure di riscossione coattiva. La
sospensione in questione è disposta dal 1^ febbraio 1995 (data
di entrata in funzione del periodo definitivo della riforma
del servizio di riscossione) fino al 31 luglio 1995.
La disposizione di cui al comma 14 consente l'utilizzazione
nell'anno 1995 delle somme relative a taluni capitoli di spesa
del Ministero delle finanze, per l'anno 1994, non ancora
utilizzate al 31 dicembre 1994 (capitoli 3105, 3108 e 3136
della rubrica relativa alla Guardia di finanza, concernenti
l'adeguamento dei servizi e dei mezzi del Corpo ai fini della
lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, l'acquisto
di armi e munizioni, nonché l'acquisto di unità navali ed
aeree, capitolo 7851 relativo all'acquisto di stabili e
terreni, capitolo 7853 relativo all'acquisto e costruzione di
immobili da adibire a sedi di uffici finanziari, capitolo 8205
e capitolo 8206 per l'acquisto di strutture immobiliari per
gli uffici del Dipartimento delle dogane, capitolo 5388 per
l'informatizzazione degli uffici del Dipartimento delle
dogane.
Il comma 15 differisce al 31 dicembre 1995 il termine
(fissato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma 1, del
decretolegge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644) entro il
quale è consentito di provvedere ai rimborsi dell'imposta sul
valore aggiunto, relativi a crediti maturati fino al 31
dicembre 1993, utilizzando le contabilità speciali intestate
agli uffici IVA.
Nel comma 16 si prevede che l'esenzione dal pagamento della
soprattassa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1976, n. 786, in favore delle autovetture, azionate
con motore diesel, immatricolate per la prima volta dal 3
febbraio al 31 dicembre 1992 (per le quali il regime di
favore,
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previsto dall'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, scade il 31 dicembre 1994)
continua ad applicarsi per l'anno 1995. Per il solo anno 1995,
inoltre, fruiscono della stessa agevolazione i predetti
autoveicoli, nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima
volta nello stesso anno 1995. Per le autovetture munite di
impianto che consente l'alimentazione del motore con gas di
petrolio liquefatto e con gas metano per le quali il collaudo
di detto impianto avvenga nel corso dell'anno 1995, ovvero sia
stata presentata la domanda di collaudo entro il 31 dicembre
dello stesso anno, è prevista l'esenzione dal pagamento della
tassa speciale, di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, solo
per il primo pagamento della tassa automobilistica.
Per far fronte all'onere finanziario derivante dalle
disposizioni di favore recate dal comma ora illustrato si è
disposto, al comma 17, un aumento, per il solo anno 1995,
della tassa automobilistica erariale e regionale vigente al 1^
gennaio 1995, nella misura del 6 per cento, disciplinando
inoltre le modalità per il versamento della tassa nella misura
maggiorata, con la precisazione, per altro, che la stessa
tassa maggiorata è dovuta per un periodo complessivo di dodici
mesi.
Il comma 18 prevede la proroga fino al 31 dicembre 1998 del
regime agevolato (che viene a scadere il 31 dicembre 1994)
previsto, per gli oli da gas per autotrazione nei territori
della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia
di Udine, fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma
1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66.
Con il comma 19 si intende prorogare al 31 dicembre 1995 il
termine per usufruire delle agevolazioni, previste
dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218,
consistenti sia nell'applicazione dell'imposta di registro,
ipotecaria e catastale nella misura dell'1 per mille sino ad
un importo massimo di lire 100 milioni in caso di fusione,
scissione, trasformazione e conferimento effettuati tra
soggetti operanti nel settore creditizio, sia nella
tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, del 15 per
cento della differenza tra il valore dei beni conferiti, quale
iscritto nel bilancio della società conferitaria e l'ultimo
valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.
Articolo 2.
Con il comma 1 vengono apportate alcune modifiche alla
disciplina dell'acconto IVA contenuta nell'articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e nelle successive modifiche
intervenute con l'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e
con l'articolo 3 del decretolegge 26 novembre 1993, n. 477,
convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55. Tale modifica è
dettata dalla necessità di coordinare le citate disposizioni
con le nuove modalità di registrazione e liquidazione
dell'imposta recate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e, ancor
più, dalla soppressione del cosiddetto decalage nella
detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, disposta
con il comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n.
155 del 1993. Peraltro, proprio a seguito di detta
soppressione, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari
effettuati dal contribuente nell'ultimo periodo del 1993, cioè
l'ultimo decalage, poteva (e può ancora) essere portata
in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 1994 nella
misura della metà per ogni mese (quindi tre dodicesimi per i
contribuenti trimestrali).
La disposizione in questione consente ai contribuenti che
adottano, per il calcolo dell'acconto IVA, il metodo delle
"operazioni effettuate", di portare in detrazione, oltre agli
acquisti normalmente annotati nel periodo 1-20 dicembre (per i
contribuenti mensili) ovvero 1^ ottobre-29 dicembre (per i
contribuenti trimestrali) anche l'ulteriore imposta detraibile
nelle liquidazioni periodiche del 1994 ai sensi dello stesso
comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n.
155. Detta imposta detraibile è costituita rispettivamente
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per i contribuenti mensili dai due terzi,
corrispondenti ai venti giorni di dicembre, dell'importo
determinato nella misura sopraindicata relativo agli acquisti
intracomunitari dell'ultimo periodo del 1993 ovvero per i
contribuenti trimestrali dagli otto noni dell'importo stesso,
corrispondenti al periodo dal 1^ ottobre al 20 dicembre. Viene
consentito, altresì, di portare in detrazione dall'imposta
relativa alle operazioni attive effettuate ed annotate - o
anche solo effettuate - per il periodo suddetto cui si
riferisce l'acconto, l'imposta relativa agli acquisti
intracomunitari oltre che regolarmente annotati nel registro
di cui all'articolo 25 anche solamente "effettuati" nello
stesso periodo, purché calcolati anche nel complesso delle
operazioni attive ai fini della conseguente debenza
dell'imposta ed ovviamente sempreché detta imposta sia
detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Con la norma in esame si è inteso formulare un testo più
chiaro e snello, che disciplini la metodologia di calcolo,
adottata dall'amministrazione finanziaria in applicazione
della sentenza emanata il 20 ottobre 1993, nel procedimento
C-10/92, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che
aveva dichiarato l'illegittimità dell'acconto IVA calcolato
sulla base della normativa all'epoca vigente.
Con il comma 2 viene estesa alla categoria degli
autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, la facoltà, già prevista
per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti
per autotrazione, di effettuare le liquidazioni e i versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale
anziché mensile, indipendentemente dal volume di affari
realizzato nell'anno solare precedente; ad entrambe le
predette categorie non si applicano gli interessi dell'1,50
per cento di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Resta inteso che detta facoltà è subordinata al rilascio di
un formale provvedimento autorizzativo da parte del Ministro
delle finanze come espressamente previsto nel primo periodo
del quarto comma dell'articolo 74 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La norma è oggi completata con la facoltà per gli
autotrasportatori di annotare le fatture emesse in ciascun
trimestre solare entro il trimestre successivo a quello di
emissione. Ai maggiori oneri finanziari viene assicurata
copertura con la disposizione di cui all'ultimo comma dello
stesso articolo.
Con il comma 3 viene introdotta una sanatoria in virtù
della quale viene consentito agli autotrasportatori di cose
per conto terzi di computare le fatture da loro emesse nel
periodo dal 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del
decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, che all'articolo 2,
comma 2, prevedeva per i suddetti operatori lo stesso
trattamento stabilito per i soggetti di cui all'articolo 6,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972) al 26 febbraio 1995 nella liquidazione relativa
al mese di marzo e al primo trimestre del 1995, salvo che non
siano state considerate in precedenti liquidazioni.
Viene stabilito altresì che relativamente ai committenti
delle prestazioni di trasporto le fatture stesse possono
essere computate in detrazione nella prima liquidazione da
eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Con il comma 4 viene modificato l'articolo 30, terzo comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo, in via interpretativa,
che, ai fini del calcolo dell'"aliquota media" delle
operazioni attive e passive, poste in essere da soggetti che
esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta
con aliquote inferiori rispetto a quelle dell'imposta relativa
agli acquisti e alle importazioni, si deve tener conto di
tutte le operazioni registrate per l'anno di imposta, con
esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili (sia per
gli acquisti che per le vendite) e, limitatamente agli
acquisti, delle spese generali.
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Il rimborso spetta, qualora il risultato del rapporto
relativo alle operazioni attive (rapporto tra imposta riscossa
e ammontare imponibile sulle operazioni attive = aliquota
media delle operazioni attive) sia inferiore a quello relativo
alle operazioni passive (rapporto tra imposta assolta e
ammontare imponibile sulle operazioni passive = aliquota media
degli acquisti e delle importazioni).
Con il comma 5 si stabilisce che, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero, per i rimborsi trimestrali, a decorrere dalle
operazioni registrate con riferimento al 1995, il rimborso
spetta qualora il risultato del rapporto relativo alle
operazioni passive (aliquota media degli acquisti e delle
importazioni) sia superiore a quello relativo alle operazioni
attive (aliquota media delle operazioni effettuate) maggiorato
del 10 per cento applicato sull'aliquota media delle stesse
operazioni attive.
Articolo 3.
Il comma 1 prevede, in sostituzione dei commi da 1 a 7
dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una
nuova disciplina in materia di istituzione e funzioni dei
centri autorizzati di assistenza per le imprese.
In particolare:
i centri di assistenza possono essere costituiti da
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,
istituite da almeno dieci anni (anziché da cinque);
il riconoscimento della rilevanza nazionale alle
associazioni non presenti nel CNEL è stabilito in relazione ai
requisiti che dovranno essere previsti da apposito
regolamento; al riguardo non è più previsto che la rilevanza
nazionale venga riconosciuta in base al numero degli iscritti
e al territorio in cui le associazioni svolgono la loro
attività;
non è più previsto il decreto di autorizzazione
all'esercizio dell'attività per le organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali presenti nel CNEL o a quelle cui è
stata riconosciuta la rilevanza nazionale. Tali organizzazioni
possono ora costituire centri di assistenza in base alla
semplice delega rilasciata dalla propria organizzazione
nazionale;
è stato eliminato il divieto per i centri di svolgere
attività diverse da quelle di assistenza previste
dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991;
è stato eliminato l'obbligo di certificazione dei bilanci
dei centri;
sono stati eliminati i vincoli che l'articolo 78 della
legge n. 413 del 1991 poneva per la composizione del collegio
sindacale;
è stato eliminato l'obbligo di conformità dello statuto a
quello tipo approvato dal Ministro delle finanze;
sono stati eliminati i divieti posti alla distribuzione
degli utili;
il visto di conformità sulle dichiarazioni può essere
apposto solo se il centro ha tenuto la contabilità
dell'utente;
è stata eliminata la figura del direttore tecnico. I
visti di conformità possono essere apposti dai dottori
commercialisti e dai ragionieri iscritti all'albo, che abbiano
esercitato per almeno tre anni la loro attività professionale,
nonché dai consulenti del lavoro, mentre viene esclusa tale
possibilità ai consulenti tributari;
è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per
stabilire le modalità: per l'esecuzione dei controlli delle
dichiarazioni munite del visto di conformità; per l'erogazione
dei rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni stesse; per
permettere la correzione degli errori commessi dai centri
nell'elaborazione delle dichiarazioni;
i centri possono inoltrare all'amministrazione
finanziaria le sole dichiarazioni sulle quali è stato apposto
il visto di conformità;
i centri forniscono dati ed elementi relativi alle
dichiarazioni ai fini della elaborazione di studi di
settore;
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non è più previsto che le garanzie assicurative fornite
dai centri debbano essere conformi a quanto stabilito
dall'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il
visto sono tenuti a comunicare agli utenti quali garanzie
assicurative abbiano assunto per garantire l'esercizio del
diritto di rivalsa per gli errori di carattere formale
imputabili al centro.
Con il comma 2 dello stesso articolo 3 viene previsto che
le prestazioni di assistenza rese dai centri o dalle
organizzazioni sindacali di categoria sono rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IVA a decorrere dal 1^
gennaio 1995 e non più dal gennaio 1994.
Con il comma 3 viene disposto che i compensi spettanti ai
centri autorizzati di assistenza fiscale per l'assistenza
prestata, nell'anno 1994, ai lavoratori dipendenti ed ai
pensionati, invece di essere corrisposti, ai sensi
dell'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, tramite il sostituto di imposta, sono erogati
direttamente dall'amministrazione finanziaria, così come era
già avvenuto per l'anno 1993.
Articolo 4.
Con l'articolo in esame si prevede che, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono
deliberare ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo, una aliquota ridotta non inferiore al 4 per
mille, in favore dei soggetti residenti nel comune, per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La
predetta riduzione di aliquota si applica a condizione che vi
sia invarianza del gettito annuale rispetto all'ultimo
realizzato.
Il comma 2 si ricollega all'innovazione apportata dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di
ICI, consentendone una più agevole applicazione da parte del
contribuente.
Come è noto il testo definitivo del decreto-legge n. 41 ha
prorogato al 30 giugno 1995 la possibilità per i comuni di
deliberare le aliquote ICI. Dovendosi assicurare comunque
l'esatto adempimento dei contribuenti, in quella sede si è
stabilito che l'acconto ICI sia pagato con riferimento alle
aliquote vigenti al 31 maggio 1995, salvo conguaglio in sede
di saldo. Appare ora opportuno indicare la data del 1^ gennaio
1995 come quella di riferimento per la determinazione delle
aliquote applicabili all'acconto ICI (salvo sempre il
conguaglio a saldo); questo perché la data del 31 maggio
precede immediatamente l'inizio del termine in cui è possibile
versare l'acconto.
Articolo 5.
Viene stabilita l'impignorabilità delle somme, derivanti
dal pagamento di tributi da parte dei contribuenti, detenute,
per conto dell'amministrazione finanziaria, da banche,
concessionari della riscossione, uffici postali e sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici finanziari.
La necessità di inserire nell'ordinamento una norma di tale
tenore deriva dall'orientamento, che si è venuto recentemente
ad affermare in giurisprudenza, che ritiene ammissibile
l'esecuzione forzata ordinaria sul denaro della pubblica
amministrazione, nonostante si tratti di crediti nascenti da
rapporti di diritto pubblico.
Articolo 6.
Con la disposizione si vuole dare un'interpretazione
autentica della normativa in materia di addizionale
all'imposta sui consumi di energia elettrica per usi
industriali. La giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che
detta addizionale non sarebbe dovuta essendo stato escluso
dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica il
consumo di energia per usi industriali. La norma
interpretativa è volta, quindi, a disporre l'assoggettamento
alla addizionale anche dell'energia elettrica impiegata per
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usi industriali, tranne che per l'impiego dell'energia
elettrica non ai fini di riscaldamento degli impianti ma come
componente essenziale nella trasformazione della materia prima
nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici.
Articolo 7.
Con l'articolo in esame si provvede a rideterminare il
regime agevolativo in materia di prodotti petroliferi,
previsto dalla legge 1^ dicembre 1948, n. 1438, e successive
modificazioni, e ad estenderlo all'intero territorio della
regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al prodotto
contraddistinto con il n. 13 (benzina) della tabella A,
allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700. Si prevede,
altresì, che tali agevolazioni siano graduate in quattro fasce
geografiche, tenendo conto delle diverse distanze dal confine
dello Stato. Viene, infine, stabilito che, con apposito
regolamento, assicurando l'invarianza del gettito e il
regolare svolgimento della concorrenza, sono determinate le
predette fasce geografiche, nonché il quantitativo annuo di
benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della
riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine
di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.
Tale norma si rende necessaria al fine di contrastare il
deflusso di valuta conseguente al fatto che i residenti nella
predetta regione effettuano abitualmente i rifornimenti di
carburante presso i distributori situati oltre confine, dove
il prezzo della benzina si discosta considerevolmente da
quello nazionale. Questa tendenza può essere validamente
contrastata creando localmente i presupposti per il
conseguimento di una reale convenienza all'acquisto di benzina
in territorio nazionale per evitare il deflusso della domanda
di benzina verso l'estero, che sostanzialmente si configura
come un danno per le casse dello Stato. In tale ottica si
giustifica il richiamo agli articoli 30 e 32 dell'Accordo di
cooperazione tra la Comunità economica europea (ora Unione
europea) e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, tenuto
conto che i prezzi praticati sul mercato sloveno possono
configurarsi come una politica di dumping posta in
essere a danno dell'economia nazionale.
Articolo 8.
La disposizione è finalizzata a disciplinare il criterio di
partecipazione alla formazione del reddito di impresa dei
cosiddetti scarti di emissione delle obbligazioni e dei titoli
similari, vale a dire di quella componente reddituale -
contemplata dall'articolo 41, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -
costituita dalla differenza tra il valore del rimborso dei
titoli ed il prezzo di emissione. L'esigenza di dettare una
esplicita regolamentazione della materia nasce dalle
indicazioni non univoche desumibili dai provvedimenti che in
passato si sono occupati del trattamento da riservare ai
predetti "scarti", favorendo in tale modo il diffondersi di
comportamenti difformi da parte delle imprese. Tenuto poi
conto delle recenti innovazioni legislative (quali il
decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla
legge 18 novembre 1993, n. 467, volto a disciplinare il
rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui
titoli di Stato), che espressamente recepiscono il principio
della imputabilità pro quota dello scarto di emissione,
appare opportuno, al fine di evitare un non corretto
funzionamento della procedura di scomputo della ritenuta alla
fonte, disciplinare in via generale tale principio attraverso
la sua incorporazione nelle norme in materia di determinazione
del reddito di impresa. A questo fine il comma 1 dell'articolo
8 rappresenta una norma interpretativa dell'articolo 56, comma
3, del citato testo unico delle imposte sui redditi,
estendendo anche agli scarti di emissione il criterio -
proprio degli interessi - della imputazione a reddito della
quota maturata nell'esercizio in base al periodo di possesso
dei titoli, qualunque sia la destinazione ad essi riservata in
bilancio (immobilizzati
Pag. 10
e non immobilizzati). L'adozione di tale criterio
comporterà l'adeguamento progressivo del valore in bilancio
dei titoli al valore di rimborso ed influenzerà in eguale
misura (analogamente a quanto accade per gli "scarti di
negoziazione" relativi ai titoli a reddito fisso
"immobilizzati", ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera
c- bis), del citato testo unico delle imposte sui
redditi) anche il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli
medesimi, che sarà quindi comprensivo della quota di "scarto"
maturata, al netto della corrispondente ritenuta alla
fonte.
Il secondo e il terzo periodo del comma 1 precisano
ulteriormente il principio di maturazione dello scarto
pro-rata temporis, al fine di determinare comportamenti
univoci da parte delle imprese. In particolare il secondo
periodo stabilisce il criterio di maturazione per dietimi
giornalieri di importo costante, mentre il terzo periodo
stabilisce che, nel caso in cui l'esistenza o l'ammontare
dello scarto (cioè della differenza fra il valore di rimborso
dei titoli e del loro prezzo di emissione) non sia certa alla
data di emissione, la parte di scarto relativa al periodo
intercorrente tra l'emissione e la data alla quale lo scarto
diviene certo nell' an e nel quantum è imputabile
per intero al portatore del titolo a tale data, essendo
impossibile attribuirla retroattivamente ai precedenti
possessori del titolo.
Il comma 2 del presente articolo contiene una norma di
opportuna salvaguardia per le imprese che in passato abbiano
riservato agli scarti un diverso trattamento fiscale ed, in
particolare, quello di rilevare l'intero importo solo alla
scadenza dei titoli, scomputando in maniera corrispondente
la ritenuta subìta. Inoltre, lo stesso comma stabilisce
che gli scarti maturati dei titoli in circolazione
contribuiscono alla formazione del reddito in capo ai
possessori dei titoli all'inizio del periodo d'imposta in
corso in misura proporzionale al tempo di possesso dei titoli
medesimi.
Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 prevedono la
possibilità di utilizzare un criterio forfettario - ma
comunque cautelativo per l'Erario - per il computo dei volumi
(quantità e periodo di possesso) di tutti o parte dei titoli
posseduti anteriormente all'inizio del periodo d'imposta in
corso al 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 719 del 1994). Tale criterio si rende
necessario al fine di agevolare l'applicazione della norma per
i titoli posseduti anche nei periodi d'imposta pregressi.
Articolo 9.
L'articolo reca una norma interpretativa volta ad escludere
che l'abrogazione disposta dall'articolo 9, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica alle
disposizioni legislative e regolamentari recanti
l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche a favore del
Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze
e del Fondo di assistenza per i finanzieri.
Articolo 10 (nuovo rispetto al precedente decreto) concerne
le gestioni fuori bilancio relative alle attività di
protezione sociale; in materia la soppressione di tali
gestioni opererà dal 1^ gennaio 1996.
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