Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29583
DDL2438-0003
Progetto di legge Camera n. 2438 - testo presentato - (DDL12-2438)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2438. TESTIPDL
...C2438.
Pag. 11 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2438 ZZ12 ZZRT ZZPR
        Articolo 1, comma 1. - Proroga dei termini del
  provvedimento relativo a liti fiscali pendenti.  Vengono
  prorogati i termini per la presentazione delle domande
  relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti e dei
  relativi pagamenti dal 15 dicembre 1994 al 30 giugno 1995.
  Considerato che le previsioni di bilancio per l'anno 1994 non
  considerano l'effetto delle liti fiscali, ne consegue che tale
  proroga, anche in relazione al già decorso termine del 15
  dicembre, non comporta alcuna variazione negativa di
  gettito.
      Articolo 1, comma 4. - Proroga tariffe d'estimo.
  Invarianza di gettito.
      Articolo 1, comma 5. - Proroga termini versamento ICI per
  soggetti non residenti.  Nessun effetto di gettito a carico del
  bilancio dello Stato.
      Articolo 1, comma 10. - Vengono prorogati i termini
  relativi alla liquidazione, alla notifica degli avvisi di
  accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per
  omessa dichiarazione relativi all'INVIM straordinaria 1991.
  L'effetto presumibile sarà una variazione positiva di gettito
  non quantificabile.
      Articolo 1, comma 16. - Viene prorogata di un anno (per
  il 1995) l'esenzione del pagamento della sovrattassa  diesel
  per i veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno
  1992.  L'agevolazione comporta un minor gettito di lire 112
  miliardi circa.
      Viene, altresì, estesa l'agevolazione per l'esenzione
  dalla sovrattassa  diesel  ai veicoli immatricolati per la
  prima volta nel corso del 1995, per il periodo di un anno; il
  minor gettito viene stimato in circa 115 miliardi di lire.
      Inoltre viene prorogata di un anno l'agevolazione che
  comporta l'esonero dal pagamento della tassa speciale per i
  veicoli azionati a gas metano o con GPL per i veicoli
  immatricolati per la prima volta nel 1995; il minor gettito
  viene stimato in circa 35 miliardi di lire.
      La previsione della perdita di gettito complessiva è di
  262 miliardi di lire.  Detta perdita viene compensata con
  l'aumento del 6 per cento delle tasse automobilistiche
  erariali e regionali per l'anno 1995, previsto dal successivo
  comma 17.
 
                              Pag. 12
 
      Articolo 1, comma 18. - Prevede la proroga per quattro
  anni del regime agevolato per gli olii da gas per autotrazione
  destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni
  comuni della provincia di Udine.  Si evidenzia che il mancato
  rinnovo del regime agevolativo non comporterebbe comunque un
  maggior gettito per l'erario in quanto, essendo il prezzo del
  carburante in questione considerevolmente inferiore oltre il
  confine, l'approvvigionamento avverrebbe integralmente in
  territorio straniero.  Inoltre, riducendo la convenienza
  all'approvvigionamento oltre confine, viene favorito il
  consumo nazionale anche di altri prodotti (ad esempio
  tabacchi) con conseguente riscossione dei relativi tributi
  nazionali.
      Articolo 1, comma 19. - Vengono prorogate al 31 dicembre
  1995 le agevolazioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
  218, e successive modificazioni, relative agli atti di
  fusione, scissione, trasformazione e conferimenti perfezionati
  dall'agosto 1992 al dicembre 1995.  L'ulteriore proroga della
  legge n. 218 del 1990, non determina nel suo complesso oneri
  per il bilancio dello Stato.
      Le misure previste consistono in provvedimenti che, da un
  lato, riducono le imposte dirette e indirette connesse ad
  operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, dall'altro,
  offrono incentivi fiscali alle operazioni di fusione
  effettuate tra banche.
      Le misure del primo tipo si risolvono di fatto in una
  maggiore entrata per l'erario: esse riguardano operazioni che
  difficilmente verrebbero effettuate ove dovesse applicarsi il
  regime fiscale ordinario.
      Le misure del secondo tipo determinano nei primi anni
  un'uscita per l'erario.  Queste vanno viste come un
  investimento che lo Stato effettua per migliorare l'efficienza
  del sistema bancario e nel medio termine si risolveranno in un
  aumento della redditività delle imprese e quindi delle stesse
  entrate fiscali.
      Non è possibile ipotizzare a priori le operazioni che
  verranno effettuate e quindi il relativo onere per l'erario
  dello Stato: esso è comunque di gran lunga inferiore al
  gettito riveniente dalle operazioni di scorporo.
      Articolo 2, comma 1. - Disciplina acconto IVA.  Norma
  interpretativa.  Nessun effetto sul gettito.
      Articolo 2, comma 2. - Prevede la possibilità per gli
  autotrasportatori di cose per conto terzi e per gli esercenti
  distributori di carburante per autotrazione, iscritti
  nell'apposito albo, di ottenere l'autorizzazione ad eseguire
  le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti
  trimestralmente anziché mensilmente.  Tale possibilità riguarda
  i soggetti tenuti ad eseguire liquidazioni e versamenti con
  cadenza mensile, la nuova formulazione vincola i soggetti
  interessati alla registrazione delle fatture emesse nei
  termini stabiliti in linea generale dall'articolo 23 del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non
  successivamente al pagamento dei relativi corrispettivi.
  Pertanto la nuova disposizione, se anche per taluni soggetti
  consente versamenti trimestrali invece che mensili, è tale da
  anticipare, rispetto alla precedente formulazione, il momento
  di effettuazione dell'operazione e quindi della liquidazione e
  del versamento
 
                              Pag. 13
 
  della relativa imposta.  Rispetto alla norma del precedente
  decreto (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 48 del
  1995) l'estensione anche agli esercenti distributori di
  carburante comporta una perdita di gettito valutata in circa
  3,7 miliardi alla cui copertura si provvede attraverso
  l'utilizzo del capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del Tesoro.  Per l'anno 1995, la perdita di gettito è
  stimata in circa 2,8 miliardi.  Inoltre agli autotrasportatori
  suddetti viene concessa, in deroga all'articolo 23, primo
  comma, la possibilità di annotare le fatture emesse entro il
  trimestre successivo a quello di emissione.  La perdita di
  gettito conseguente viene stimata in 160 miliardi per il 1995
  alla cui copertura si provvede utilizzando lo stanziamento del
  citato capitolo 6856.
      Articolo 2, comma 3 - Stabilisce che le fatture emesse
  dagli autotrasportatori di cose per conto terzi dal 29
  dicembre 1994 al 26 febbraio 1995 devono essere computate
  nella liquidazione di marzo 1995 (mensile o trimestrale).  La
  disposizione vincola i soggetti interessati a comprendere
  nelle liquidazioni relative al mese di marzo o al primo
  trimestre del 1995 le fatture emesse dal 29 dicembre al 26
  febbraio 1995, per le quali, sulla base della previgente
  disciplina, non si era verificato il momento
  dell'effettuazione dell'operazione e quindi l'obbligo del
  relativo versamento.  L'effetto finanziario quindi è positivo
  in quanto mira ad assicurare, entro i suddetti termini, le
  corrispondenti entrate che altrimenti restavano sospese fino
  al pagamento da parte del committente dei servizi dei
  corrispettivi relativi dei trasporti stessi.
      Articolo 2, commi 4 e 5 - Norme rispettivamente
  interpretativa e procedurale i cui effetti saranno quelli di
  una presumibile riduzione delle domande di rimborso per i
  soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera
  a),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
  del 1972.
      Articolo 6. - Estende l'addizionale anche all'energia
  elettrica consumata negli opifici industriali per i processi
  industriali.  Norma interpretativa con effetto positivo sul
  gettito.
      Articolo 7. - Viene consentita, con successivo
  regolamento in linea con le disposizioni comunitarie, la
  rideterminazione dell'intero regime agevolativo per la regione
  Friuli-Venezia Giulia, individuando quattro fasce geografiche,
  in relazione alle diverse distanze dal confine di Stato, ed i
  comuni ad esse appartenenti, con il vincolo di invarianza di
  gettito; consente di impedire il flusso monetario relativo al
  rifornimento di carburante oltre il confine orientale
  scoraggiando, conseguentemente, l'acquisto di altri generi di
  consumo.
      Articolo 8. - Norma interpretativa dell'articolo 56,
  comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi: tende a
  chiarire che lo scarto di emissione deve considerarsi provento
  che matura con il decorso del tempo; la norma, volta ad
  eliminare fenomeni elusivi, comporta effetti positivi sul
  gettito.
 
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