| Articolo 1, comma 1. - Proroga dei termini del
provvedimento relativo a liti fiscali pendenti. Vengono
prorogati i termini per la presentazione delle domande
relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti e dei
relativi pagamenti dal 15 dicembre 1994 al 30 giugno 1995.
Considerato che le previsioni di bilancio per l'anno 1994 non
considerano l'effetto delle liti fiscali, ne consegue che tale
proroga, anche in relazione al già decorso termine del 15
dicembre, non comporta alcuna variazione negativa di
gettito.
Articolo 1, comma 4. - Proroga tariffe d'estimo.
Invarianza di gettito.
Articolo 1, comma 5. - Proroga termini versamento ICI per
soggetti non residenti. Nessun effetto di gettito a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 1, comma 10. - Vengono prorogati i termini
relativi alla liquidazione, alla notifica degli avvisi di
accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per
omessa dichiarazione relativi all'INVIM straordinaria 1991.
L'effetto presumibile sarà una variazione positiva di gettito
non quantificabile.
Articolo 1, comma 16. - Viene prorogata di un anno (per
il 1995) l'esenzione del pagamento della sovrattassa diesel
per i veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno
1992. L'agevolazione comporta un minor gettito di lire 112
miliardi circa.
Viene, altresì, estesa l'agevolazione per l'esenzione
dalla sovrattassa diesel ai veicoli immatricolati per la
prima volta nel corso del 1995, per il periodo di un anno; il
minor gettito viene stimato in circa 115 miliardi di lire.
Inoltre viene prorogata di un anno l'agevolazione che
comporta l'esonero dal pagamento della tassa speciale per i
veicoli azionati a gas metano o con GPL per i veicoli
immatricolati per la prima volta nel 1995; il minor gettito
viene stimato in circa 35 miliardi di lire.
La previsione della perdita di gettito complessiva è di
262 miliardi di lire. Detta perdita viene compensata con
l'aumento del 6 per cento delle tasse automobilistiche
erariali e regionali per l'anno 1995, previsto dal successivo
comma 17.
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Articolo 1, comma 18. - Prevede la proroga per quattro
anni del regime agevolato per gli olii da gas per autotrazione
destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni
comuni della provincia di Udine. Si evidenzia che il mancato
rinnovo del regime agevolativo non comporterebbe comunque un
maggior gettito per l'erario in quanto, essendo il prezzo del
carburante in questione considerevolmente inferiore oltre il
confine, l'approvvigionamento avverrebbe integralmente in
territorio straniero. Inoltre, riducendo la convenienza
all'approvvigionamento oltre confine, viene favorito il
consumo nazionale anche di altri prodotti (ad esempio
tabacchi) con conseguente riscossione dei relativi tributi
nazionali.
Articolo 1, comma 19. - Vengono prorogate al 31 dicembre
1995 le agevolazioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni, relative agli atti di
fusione, scissione, trasformazione e conferimenti perfezionati
dall'agosto 1992 al dicembre 1995. L'ulteriore proroga della
legge n. 218 del 1990, non determina nel suo complesso oneri
per il bilancio dello Stato.
Le misure previste consistono in provvedimenti che, da un
lato, riducono le imposte dirette e indirette connesse ad
operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, dall'altro,
offrono incentivi fiscali alle operazioni di fusione
effettuate tra banche.
Le misure del primo tipo si risolvono di fatto in una
maggiore entrata per l'erario: esse riguardano operazioni che
difficilmente verrebbero effettuate ove dovesse applicarsi il
regime fiscale ordinario.
Le misure del secondo tipo determinano nei primi anni
un'uscita per l'erario. Queste vanno viste come un
investimento che lo Stato effettua per migliorare l'efficienza
del sistema bancario e nel medio termine si risolveranno in un
aumento della redditività delle imprese e quindi delle stesse
entrate fiscali.
Non è possibile ipotizzare a priori le operazioni che
verranno effettuate e quindi il relativo onere per l'erario
dello Stato: esso è comunque di gran lunga inferiore al
gettito riveniente dalle operazioni di scorporo.
Articolo 2, comma 1. - Disciplina acconto IVA. Norma
interpretativa. Nessun effetto sul gettito.
Articolo 2, comma 2. - Prevede la possibilità per gli
autotrasportatori di cose per conto terzi e per gli esercenti
distributori di carburante per autotrazione, iscritti
nell'apposito albo, di ottenere l'autorizzazione ad eseguire
le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti
trimestralmente anziché mensilmente. Tale possibilità riguarda
i soggetti tenuti ad eseguire liquidazioni e versamenti con
cadenza mensile, la nuova formulazione vincola i soggetti
interessati alla registrazione delle fatture emesse nei
termini stabiliti in linea generale dall'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non
successivamente al pagamento dei relativi corrispettivi.
Pertanto la nuova disposizione, se anche per taluni soggetti
consente versamenti trimestrali invece che mensili, è tale da
anticipare, rispetto alla precedente formulazione, il momento
di effettuazione dell'operazione e quindi della liquidazione e
del versamento
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della relativa imposta. Rispetto alla norma del precedente
decreto (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 48 del
1995) l'estensione anche agli esercenti distributori di
carburante comporta una perdita di gettito valutata in circa
3,7 miliardi alla cui copertura si provvede attraverso
l'utilizzo del capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro. Per l'anno 1995, la perdita di gettito è
stimata in circa 2,8 miliardi. Inoltre agli autotrasportatori
suddetti viene concessa, in deroga all'articolo 23, primo
comma, la possibilità di annotare le fatture emesse entro il
trimestre successivo a quello di emissione. La perdita di
gettito conseguente viene stimata in 160 miliardi per il 1995
alla cui copertura si provvede utilizzando lo stanziamento del
citato capitolo 6856.
Articolo 2, comma 3 - Stabilisce che le fatture emesse
dagli autotrasportatori di cose per conto terzi dal 29
dicembre 1994 al 26 febbraio 1995 devono essere computate
nella liquidazione di marzo 1995 (mensile o trimestrale). La
disposizione vincola i soggetti interessati a comprendere
nelle liquidazioni relative al mese di marzo o al primo
trimestre del 1995 le fatture emesse dal 29 dicembre al 26
febbraio 1995, per le quali, sulla base della previgente
disciplina, non si era verificato il momento
dell'effettuazione dell'operazione e quindi l'obbligo del
relativo versamento. L'effetto finanziario quindi è positivo
in quanto mira ad assicurare, entro i suddetti termini, le
corrispondenti entrate che altrimenti restavano sospese fino
al pagamento da parte del committente dei servizi dei
corrispettivi relativi dei trasporti stessi.
Articolo 2, commi 4 e 5 - Norme rispettivamente
interpretativa e procedurale i cui effetti saranno quelli di
una presumibile riduzione delle domande di rimborso per i
soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
Articolo 6. - Estende l'addizionale anche all'energia
elettrica consumata negli opifici industriali per i processi
industriali. Norma interpretativa con effetto positivo sul
gettito.
Articolo 7. - Viene consentita, con successivo
regolamento in linea con le disposizioni comunitarie, la
rideterminazione dell'intero regime agevolativo per la regione
Friuli-Venezia Giulia, individuando quattro fasce geografiche,
in relazione alle diverse distanze dal confine di Stato, ed i
comuni ad esse appartenenti, con il vincolo di invarianza di
gettito; consente di impedire il flusso monetario relativo al
rifornimento di carburante oltre il confine orientale
scoraggiando, conseguentemente, l'acquisto di altri generi di
consumo.
Articolo 8. - Norma interpretativa dell'articolo 56,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi: tende a
chiarire che lo scarto di emissione deve considerarsi provento
che matura con il decorso del tempo; la norma, volta ad
eliminare fenomeni elusivi, comporta effetti positivi sul
gettito.
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