| (Proroga di termini e disposizioni conseguenti).
1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento
delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali
pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2- quinquies
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è
differito al 30 giugno 1995. Fino alla stessa data sono
sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché
quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del
predetto articolo 2- quinquies. Per gli atti per i quali
è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del
medesimo articolo 2- quinquies sono sospesi, fino alla
data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli
per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti
fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve
essere presentata entro il termine previsto per il
pagamento.
2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini
dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e
corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano
ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto
del Presidente
Pag. 16
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31
dicembre 1995.
4. Il termine del 1^ gennaio 1995, previsto dall'articolo
2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale
delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite
delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è
prorogato al 1^ gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997
continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite
determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle
finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con
il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive
modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è
sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1^ gennaio 1998 le
tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione
ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato"
di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con
il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75.".
5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale
sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non
residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile
1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque,
fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme
speciali.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti
di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui
all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo
aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati
fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni
contrattuali siano più favorevoli per il comune.
7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma
7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per
l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei
comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei
contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31
dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente
da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono
soppresse;
Pag. 17
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. Le società di capitale sono obbligate a
dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora
le quote o le azioni siano possedute da altre società di
capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle
persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano
direttamente o indirettamente riferibili".
9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e
consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
differito al 30 giugno 1995.
10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in
materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli
effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto
articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di
accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per
omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della
concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista
per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è
prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla
predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il
periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi
di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a
garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo
stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data,
continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei
collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori,
nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di
scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di
quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione
Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel
primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di
concessione governativa a carico delle aziende
concessionarie.
12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le
parole "di norma" sono soppresse.
13. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere stabilite le disposizioni necessarie per
garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e
la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini,
anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui
all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29
Pag. 18
settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, relativi alla riscossione delle entrate di cui
all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono
sospesi dal 1^ febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.
14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli
3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851,
7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994,
possono esserlo nell'anno successivo.
15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7,
comma 1, del decretolegge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,
n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.
16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le
autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo
di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al
comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore
dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta
dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo
pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli
immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della
tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65,
si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica
anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli
destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti
di impianto che consente la circolazione mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto,
nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di
circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il
collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile,
ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31
dicembre dello stesso anno.
17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal
comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello
stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della
tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla
data del 1^ gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro
che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica
anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono
corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo
complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale
ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in
occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre
rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti
rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta,
in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro
trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata
nell'anno 1994.
18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma
1- ter, del decretolegge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per
autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di
Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto
dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987,
n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1998.
Pag. 19
19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre
1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6,
della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli
articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è
differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di
fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati
dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
| |