Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29588
DDL2438-0008
Progetto di legge Camera n. 2438 - testo presentato - (DDL12-2438)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C2438. TESTIPDL
...C2438.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2438 ZZ12 ZZDL ZZPR
             (Centri autorizzati di assistenza).
      1.  I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30
  dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
      " 1.  Sono istituiti centri autorizzati di
  assistenza.  I centri possono essere costituiti da una ovvero
  da più associazioni, istituite da almeno dieci anni,
  rientranti in uno dei seguenti gruppi:
          a)  associazioni sindacali di categoria fra
  imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
  del lavoro (CNEL);
          b)  associazioni sindacali di categoria tra
  imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera
  a),  se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in
  relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro
  delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
  della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Il riconoscimento della
  rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro
  delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
  Ufficiale.
 
                              Pag. 22
 
        2.  Le organizzazioni aderenti alle associazioni di
  cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1 possono
  costituire i centri previa delega della propria associazione
  nazionale.
        3.  I centri hanno natura privata, non possono avere
  un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere
  costituiti nella forma di società di capitali.  L'oggetto
  sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle
  attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi
  comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni
  che hanno istituito i centri stessi.  Sono escluse
  dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le
  imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi
  che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle
  associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n. 1577, e successive modificazioni.  I rapporti tra gli utenti
  e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al
  comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole
  contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero
  delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno
  dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti
  al centro.
        4.  I centri, nello svolgimento dell'attività di
  assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed
  eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo
  della regolarità formale della documentazione contabile
  prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni
  annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari
  di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti
  possessori di redditi di partecipazione conseguenti
  all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la
  presentazione di dichiarazioni congiunte.  Ove le dichiarazioni
  siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal
  centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto
  di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni
  medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla
  documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e
  detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e
  13- bis  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917.  Il centro può, altresì, rilasciare il
  visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte
  sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a
  tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono
  obbligo di contabilità.  Il visto è apposto da un responsabile
  iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei
  ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per
  almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto
  con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.  Per i soggetti
  che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità
  formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze,
  particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e
  l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di
  cauzioni e fidejussioni.  Con lo stesso decreto sono stabilite
  le modalità per consentire ai centri di correggere errori
  nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di
  conformità formale.
        5.  I centri provvedono ad inoltrare ai competenti
  uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno
  apposto il visto di conformità formale e le relative
  registrazioni su supporti magnetici, formati
 
                              Pag. 23
 
  sulla base di programmi elettronici forniti o comunque
  prestabiliti dalla stessa amministrazione.  Devono, altresì,
  inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti
  ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
  reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della
  legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le
  intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,
  terzo comma, della Costituzione.  L'amministrazione finanziaria
  ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie
  disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi
  relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è
  stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della
  elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo
  62- bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
  427.  Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima
  del termine per la presentazione dei supporti delle
  dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli
  elementi si riferiscono.
        6.  Gli iscritti negli albi dei dottori
  commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei
  consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime
  condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di
  conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si
  applicano le disposizioni del comma 5.
        7.  Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti
  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per
  il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio
  dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in
  apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle
  azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i
  soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi,
  nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
  dell'amministrazione finanziaria.  I soggetti che rilasciano il
  visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti
  le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un
  efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli
  errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede
  di controllo, emergano irregolarità formali che comportano
  irrogazione di sanzioni amministrative.  Resta ferma la
  responsabilità del contribuente per il pagamento delle
  maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
  L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento
  dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni
  alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi
  generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le
  prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione
  finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti
  dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti
  rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di
  particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.  I
  provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono
  adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i
  rappresentanti legali del centro interessato e delle
  organizzazioni che lo hanno costituito.  Con i provvedimenti
  sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli
  utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività
  concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in
  corso.  Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che
  per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
  comunicano a terzi notizie
 
                              Pag. 24
 
  avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della
  loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno
  a cinque milioni di lire.  Le sanzioni amministrative di cui al
  presente comma sono irrogate con separato avviso.".
      2.  Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo
  di imposta in corso al 1^ gennaio 1995.  A decorrere dal
  medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste
  dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
  413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
  rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
  valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di
  categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle
  stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad
  obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività.  Sono
  fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa
  luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di
  cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      3.  Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22
  dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
  relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori
  dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di
  assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di
  cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto
  1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  ottobre 1993, n. 427.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2438 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2438 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=036 PAGFIN=0024 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=243800 00 FASCIDC=12DDL2438 SORTNAV=0243800 000 00000 ZZDDLC2438 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati