| (Centri autorizzati di assistenza).
1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono istituiti centri autorizzati di
assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero
da più associazioni, istituite da almeno dieci anni,
rientranti in uno dei seguenti gruppi:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera
a), se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in
relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della
rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
Pag. 22
2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono
costituire i centri previa delega della propria associazione
nazionale.
3. I centri hanno natura privata, non possono avere
un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere
costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto
sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle
attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi
comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni
che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse
dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le
imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi
che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle
associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti
e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al
comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole
contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero
delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno
dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti
al centro.
4. I centri, nello svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed
eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo
della regolarità formale della documentazione contabile
prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni
annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari
di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti
possessori di redditi di partecipazione conseguenti
all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la
presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni
siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal
centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto
di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni
medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla
documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e
detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e
13- bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il
visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte
sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a
tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono
obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile
iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei
ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per
almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto
con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti
che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità
formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze,
particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di
cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalità per consentire ai centri di correggere errori
nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di
conformità formale.
5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti
uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno
apposto il visto di conformità formale e le relative
registrazioni su supporti magnetici, formati
Pag. 23
sulla base di programmi elettronici forniti o comunque
prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì,
inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti
ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria
ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie
disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi
relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è
stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della
elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo
62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima
del termine per la presentazione dei supporti delle
dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli
elementi si riferiscono.
6. Gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei
consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime
condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di
conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si
applicano le disposizioni del comma 5.
7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per
il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in
apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle
azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i
soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi,
nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il
visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti
le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un
efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli
errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede
di controllo, emergano irregolarità formali che comportano
irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la
responsabilità del contribuente per il pagamento delle
maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento
dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni
alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi
generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le
prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione
finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti
dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti
rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di
particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I
provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono
adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i
rappresentanti legali del centro interessato e delle
organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti
sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli
utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività
concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in
corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che
per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
comunicano a terzi notizie
Pag. 24
avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della
loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno
a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al
presente comma sono irrogate con separato avviso.".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo
di imposta in corso al 1^ gennaio 1995. A decorrere dal
medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste
dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di
categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle
stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad
obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono
fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa
luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di
cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22
dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori
dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
| |