| (Determinazione dell'aliquota ICI).
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni
possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta,
comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a
condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari
all'ultimo gettito annuale realizzato.
2. All'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 1995".
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