| (Energia elettrica impiegata negli opifici
industriali).
1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si
interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi
previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici
industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al
compimento di processi industriali veri e propri. Non è
assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata
come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed
elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima
utilizzazione.
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