| (Recupero flusso monetario in zona di confine).
1. Il regime previsto dalla legge 1^ dicembre 1948, n.
1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto
contraddistinto con il n. 13 della tabella A, allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo
quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli
articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo
1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui
trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti
residenti.
2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di
vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica
di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce
geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine
di Stato.
3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al
rifornimento di carburante oltre confine, assicurando
l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della
concorrenza, con regolamento, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il
quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato,
l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni
attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime
sostitutivo di quello attuale.
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