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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29593
DDL2438-0013
Progetto di legge Camera n. 2438 - testo presentato - (DDL12-2438)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C2438. TESTIPDL
...C2438.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2438 ZZ12 ZZDL ZZPR
                  (Scarti di emissione). 
      1.  Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
  intendersi compresa anche la differenza tra il valore di
  rimborso e il prezzo di
 
                              Pag. 26
 
  emissione delle obbligazioni e titoli similari.  Per ogni
  giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto
  determinata dividendo l'ammontare della differenza per il
  numero dei giorni di durata del titolo.  Qualora l'importo
  della differenza sia in tutto o in parte determinabile in
  funzione di eventi o di parametri non ancora certi o
  determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di
  detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
  intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
  l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della
  determinazione della differenza si considera interamente
  maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima
  data.
      2.  Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta
  precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994,
  hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui
  al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma
  3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti
  criteri.  In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del
  periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza
  già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo
  per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.  A tal
  fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti
  a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono
  essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute
  all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data,
  nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di
  detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per
  l'intero esercizio.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2438 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2438 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0025 RIGINIZ=045 PAGFIN=0026 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=243800 00 FASCIDC=12DDL2438 SORTNAV=0243800 000 00000 ZZDDLC2438 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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