| (Scarti di emissione).
1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
intendersi compresa anche la differenza tra il valore di
rimborso e il prezzo di
Pag. 26
emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni
giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto
determinata dividendo l'ammontare della differenza per il
numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo
della differenza sia in tutto o in parte determinabile in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o
determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di
detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza si considera interamente
maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima
data.
2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta
precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994,
hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui
al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti
criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del
periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza
già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo
per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal
fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti
a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono
essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute
all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data,
nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di
detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per
l'intero esercizio.
| |