| (Gestioni fuori bilancio).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23
dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1^
gennaio 1996; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti
prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività
di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentesi presso le
amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559
del 1993.
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2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n.
559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione
degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per
assicurare la continuità degli interventi, possono costituire
nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di
attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità
esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione
amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e
connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai
capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle
amministrazioni interessate.
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