| All'articolo 1:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. All'articolo 2- quinquies, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le
parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1994"";
al comma 4, al primo e al terzo periodo, le parole:
"1^ gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"1^ gennaio 1997"; e al secondo periodo le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1996";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6- bis. Il termine per l'approvazione del
regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e
al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al
30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non
diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe
previgenti. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, ove non
diversamente deliberato in sede competente, si applicano
comunque le tariffe massime di cui agli articoli 12, 13, 14,
15 e 19 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993";
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per
il comune";
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7- bis. Il termine per l'approvazione del
regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al
31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si
applicano le norme e le tariffe previgenti. A decorrere dal 1^
gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede
competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui
agli articoli 44, 45, 47 e 49 del citato decreto legislativo
n. 507 del 1993";
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9- bis. Il termine per l'approvazione del
regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni di cui
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all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in
carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si
applicano le norme e le tariffe previgenti già approvate dai
competenti organi comunali";
il comma 10 è soppresso;
al comma 16, al primo e al secondo periodo, le
parole: "per il primo pagamento" sono sostituite dalle
seguenti: "per i primi tre periodi di pagamento";
al comma 17, al primo periodo, le parole:
"all'anno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "al
triennio 1995-1997";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"19- bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30
luglio 1990, n. 218, dopo le parole: "ai conferimenti
dell'azienda", sono inserite le seguenti: "ovvero di rami di
essa";
19- ter. I versamenti nel conto fiscale effettuati
fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni
sono esonerati dalle sanzioni di legge".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. (Contribuenti residenti nei
comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del
1990). 1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia
orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990
possono, entro la data del 30 giugno 1995, regolarizzare tutte
le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti
e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla
data del 31 dicembre 1994.
2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a
imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai
contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i
versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre
1994".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera c), le parole: "è
inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti:
"sono inseriti i seguenti"; e alla medesima lettera c) è
aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"5- quater. Sono considerati validi i versamenti
effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto
fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle
appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze
del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono
considerati altresì validi i versamenti effettuati nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale
mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra
citate";
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dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Per l'anno 1994 il versamento di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente
eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994".
All'articolo 3:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Centri
autorizzati di assistenza fiscale";
al comma 1, al capoverso 1, all'alinea, dopo la
parola: "assistenza" è inserita la seguente:
"fiscale";
al comma 1, al capoverso 3, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Lo statuto dei centri deve
prevedere il collegio sindacale";
al comma 1, al capoverso 4, il quarto periodo è
sostituito dal seguente: "Il visto è apposto da un
responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del
lavoro, per quanto di loro competenza, che abbia esercitato
per almeno tre anni la relativa attività professionale,
assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ovvero,
su richiesta dell'utente, da un professionista con pari
requisiti, da lui indicato"; e, al quinto periodo, le
parole: "e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla
prestazione di cauzioni e fidejussioni" sono
soppresse;
al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole:
"consulenti del lavoro" sono inserite le seguenti:
"e i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che si
intendono chiusi, nonché i consulenti tributari non iscritti
nei predetti ruoli a causa della inesistenza di tali ruoli
presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in possesso di partita IVA con codice di attività
7412C e precedenti analoghe classificazioni da almeno sette
anni alla data del 27 dicembre 1994,"; dopo le parole:
"presente articolo" sono inserite le seguenti: ",
anche su dichiarazioni predisposte sulla base di contabilità
tenuta dal contribuente o da terzi per suo conto"; e le
parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"dei commi 5 e 13- bis ";
al comma 1, al capoverso 7, il primo periodo è
sostituito dal seguente:
"Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, stabilisce, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, criteri e modalità di
attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonché le relative modalità di vigilanza,
anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria".
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All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1- bis. L'aliquota può essere inferiore al 4 per
mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni
ove il numero degli immobili adibiti a prima abitazione da
soggetti proprietari residenti è inferiore al 30 per cento del
totale degli immobili abitativi. Ai fini dell'invarianza di
gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta
inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili
diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma
un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille
per straordinarie esigenze di bilancio".
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Recupero del flusso monetario in zona
di confine).- 1. Al fine di impedire il flusso monetario
relativo al rifornimento di carburante oltre confine,
assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in
conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione
fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia
del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle
benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al
pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia
per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella
regione più vicina al confine di Stato.
2. Resta inalterata la tabella A per la zona franca di
Gorizia di cui alla legge 1^ dicembre 1948, n. 1438, e
successive modificazioni.
3. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in
quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo
dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello
venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo
risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente
di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non
può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono
assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente
decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede
all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al
termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle
accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito
conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti
derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per
carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7,
rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente.
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo
e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di
cui al comma 3, qualora disponibili:
a) l'esatto ammontare delle accise di cui al
comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;
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b) il quantitativo complessivo di benzine
destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da
coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;
c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione
delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione
e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che
persistono invariati;
d) i sistemi di controllo basati sulla targa del
veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del
conducente e dei suoi familiari conviventi;
e) la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni
di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata
all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso
di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non
abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore
dell'impianto.
5. Mediante le medesime procedure previste per la sua
emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere
successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti
ivi specificati, nei seguenti casi:
a) in seguito a variazione del prezzo di vendita
di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere
corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del
comma 3;
b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei
dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante
assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al
fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.
6. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione
di cui all'articolo 7, comma 1- ter, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di
Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi
nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo
1985, n. 129.
7. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e
d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti
beneficiari del regime differenziato di cui al presente
articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul
territorio di applicazione deve essere allegata alla carta
carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti
elettronici di gestione delle accise differenziate.
8. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio
della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del
presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio
liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari
al 30 per cento dell'aliquota normale".
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Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:
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