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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29599
DDL2438-0003
Relazione Camera n. 2438-A (DDL12-2438-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2438A. TESTIPDL
...C2438A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC2438A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
          dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      "1- bis.  All'articolo 2- quinquies,  comma 1,
  del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le
  parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31
  dicembre 1994"";
          al comma 4, al primo e al terzo periodo, le parole:
  "1^ gennaio 1998"   sono sostituite dalle seguenti:
  "1^ gennaio 1997";  e al secondo periodo le parole:
  "31 dicembre 1997"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 dicembre 1996";
          dopo il comma 6, è inserito il seguente:
      "6- bis.  Il termine per l'approvazione del
  regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e
  al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 3
  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al
  30 giugno 1995.  Fino al 31 dicembre 1995, qualora non
  diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe
  previgenti.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, ove non
  diversamente deliberato in sede competente, si applicano
  comunque le tariffe massime di cui agli articoli 12, 13, 14,
  15 e 19 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993";
          al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole:  "e
  sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per
  il comune";
          dopo il comma 7, è inserito il seguente:
      "7- bis.  Il termine per l'approvazione del
  regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed
  aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo
  15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995.  Fino al
  31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si
  applicano le norme e le tariffe previgenti.  A decorrere dal 1^
  gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede
  competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui
  agli articoli 44, 45, 47 e 49 del citato decreto legislativo
  n. 507 del 1993";
          dopo il comma 9, è inserito il seguente:
      "9- bis.  Il termine per l'approvazione del
  regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
  solidi urbani interni di cui
 
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  all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
  507, è fissato al 30 giugno 1995.  Fino al 31 dicembre 1995, in
  carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si
  applicano le norme e le tariffe previgenti già approvate dai
  competenti organi comunali";
          il comma 10 è soppresso;
          al comma 16, al primo e al secondo periodo, le
  parole:  "per il primo pagamento"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "per i primi tre periodi di pagamento";
          al comma 17, al primo periodo, le parole:
  "all'anno 1995"  sono sostituite dalle seguenti:  "al
  triennio 1995-1997";
          sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "19- bis.  All'articolo 1, comma 2, della legge 30
  luglio 1990, n. 218, dopo le parole: "ai conferimenti
  dell'azienda", sono inserite le seguenti: "ovvero di rami di
  essa";
      19- ter.  I versamenti nel conto fiscale effettuati
  fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni
  sono esonerati dalle sanzioni di legge".
          Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
      "Art. 1- bis.   (Contribuenti residenti nei
  comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del
  1990).  1.  I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia
  orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990
  possono, entro la data del 30 giugno 1995, regolarizzare tutte
  le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti
  e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla
  data del 31 dicembre 1994.
      2.  Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a
  imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai
  contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i
  versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre
  1994".
      All'articolo 2:
        al comma 1, lettera  c),  le parole:   "è
  inserito il seguente"  sono sostituite dalle seguenti:
  "sono inseriti i seguenti";  e alla medesima lettera c)  è
  aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
      "5- quater.  Sono considerati validi i versamenti
  effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto
  fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle
  appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze
  del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario
  alla  Gazzetta Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio 1994.  Sono
  considerati altresì validi i versamenti effettuati nello
  stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale
  mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra
  citate";
 
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          dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      "1- bis.  Per l'anno 1994 il versamento di cui
  all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle
  finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente
  eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994".
      All'articolo 3:
        la rubrica è sostituita dalla seguente:  "Centri
  autorizzati di assistenza fiscale";
          al comma 1, al capoverso 1, all'alinea, dopo la
  parola:  "assistenza"  è inserita la seguente:
  "fiscale";
          al comma 1, al capoverso 3, dopo il primo periodo è
  inserito il seguente:  "Lo statuto dei centri deve
  prevedere il collegio sindacale";
        al comma 1, al capoverso 4, il quarto periodo è
  sostituito dal seguente:  "Il visto è apposto da un
  responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti,
  dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del
  lavoro, per quanto di loro competenza, che abbia esercitato
  per almeno tre anni la relativa attività professionale,
  assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ovvero,
  su richiesta dell'utente, da un professionista con pari
  requisiti, da lui indicato";  e, al quinto periodo, le
  parole:  "e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla
  prestazione di cauzioni e fidejussioni"  sono
  soppresse;
          al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole:
  "consulenti del lavoro"  sono inserite le seguenti:
  "e i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre
  1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che si
  intendono chiusi, nonché i consulenti tributari non iscritti
  nei predetti ruoli a causa della inesistenza di tali ruoli
  presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, in possesso di partita IVA con codice di attività
  7412C e precedenti analoghe classificazioni da almeno sette
  anni alla data del 27 dicembre 1994,";  dopo le parole:
  "presente articolo"  sono inserite le seguenti:  ",
  anche su dichiarazioni predisposte sulla base di contabilità
  tenuta dal contribuente o da terzi per suo conto";  e le
  parole:  "del comma 5"  sono sostituite dalle seguenti:
  "dei commi 5 e 13- bis ";
          al comma 1, al capoverso 7, il primo periodo è
  sostituito dal seguente:
      "Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti,
  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, stabilisce, previo parere delle
  Commissioni parlamentari competenti, criteri e modalità di
  attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del
  presente articolo, nonché le relative modalità di vigilanza,
  anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria".
 
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        All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il
  seguente:
      "1- bis.  L'aliquota può essere inferiore al 4 per
  mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni
  ove il numero degli immobili adibiti a prima abitazione da
  soggetti proprietari residenti è inferiore al 30 per cento del
  totale degli immobili abitativi.  Ai fini dell'invarianza di
  gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta
  inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili
  diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma
  un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille
  per straordinarie esigenze di bilancio".
        L'articolo 5 è soppresso.
        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7 -  (Recupero del flusso monetario in zona
  di confine).-  1.  Al fine di impedire il flusso monetario
  relativo al rifornimento di carburante oltre confine,
  assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in
  conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione
  fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia
  del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle
  benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al
  pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia
  per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella
  regione più vicina al confine di Stato.
      2.  Resta inalterata la tabella A per la zona franca di
  Gorizia di cui alla legge 1^ dicembre 1948, n. 1438, e
  successive modificazioni.
      3.  L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in
  quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo
  dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello
  venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo
  risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente
  di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non
  può essere superiore a quella ordinaria.  I comuni sono
  assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente
  decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato.  Il
  Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede
  all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al
  termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle
  accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito
  conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti
  derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per
  carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7,
  rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente.
      4.  Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
  determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo
  e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di
  cui al comma 3, qualora disponibili:
        a)  l'esatto ammontare delle accise di cui al
  comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;
 
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        b)  il quantitativo complessivo di benzine
  destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da
  coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;
        c)  l'organizzazione elettromagnetica di gestione
  delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione
  e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che
  persistono invariati;
        d)  i sistemi di controllo basati sulla targa del
  veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del
  conducente e dei suoi familiari conviventi;
        e)  la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni
  di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata
  all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso
  di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non
  abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore
  dell'impianto.
      5.  Mediante le medesime procedure previste per la sua
  emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere
  successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti
  ivi specificati, nei seguenti casi:
        a)  in seguito a variazione del prezzo di vendita
  di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere
  corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del
  comma 3;
        b)  in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei
  dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante
  assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al
  fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.
      6.  Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione
  di cui all'articolo 7, comma 1- ter,  del decreto-legge 30
  dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di
  Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi
  nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo
  1985, n. 129.
      7.  Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e
  d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti
  beneficiari del regime differenziato di cui al presente
  articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul
  territorio di applicazione deve essere allegata alla carta
  carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti
  elettronici di gestione delle accise differenziate.
      8.  Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio
  della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del
  presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio
  liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari
  al 30 per cento dell'aliquota normale".
 
                               Pag. 8
 
        Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2438-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2438 TOTPAG=0022 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= DC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=243800A00 FASCIDC=12DDL2438 A SORTNAV=0243800A000 00000 ZZDDLC2438A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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