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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2960
DDL0178-0018
Progetto di legge Camera n. 178 - testo presentato - (DDL12-178)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C178. TESTIPDL
...C178.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC178 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
      1.  Gli enti, le imprese e le aziende che non inviano le
  denunce semestrali di cui
 
                              Pag. 13
 
  all'articolo 4 o che le compilano falsamente sono soggetti
  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
  lire 5 milioni a lire 20 milioni.
    2.  Gli enti, le imprese e le aziende che rifiutano la
  collocazione nella mansione richiesta di uno dei soggetti di
  cui all'articolo 2, sono soggette alla sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma di lire 200 mila al giorno per ogni
  posto riservato non coperto.
    3.  Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
  commi 1 e 2 sono adeguati ogni due anni in base alla
  variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT).
    4.  Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non
  esonera dagli obblighi di cui alla presente legge.
    5.  L'ispettorato provinciale del lavoro applica le sanzioni
  amministrative d'ufficio, previa denuncia da parte dei
  soggetti di cui all'articolo 13.
    6.  Gli importi delle sanzioni sono versati ad un fondo
  denominato "Fondo occupazione disabili", istituito presso
  l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro della sanità, entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  Al fondo predetto è assegnata la somma di lire 100
  miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
    7.  E' fatto divieto agli organi del collocamento di cui
  alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta
  per assunzioni ordinarie in presenza di violazione degli
  obblighi di cui alla presente legge.
    8.  In caso di recidiva possono essere revocate o sospese
  per gli enti, le imprese e le aziende eventuali agevolazioni
  di cui già godessero ai sensi di leggi vigenti, su
  segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro alle
  amministrazioni che forniscono le agevolazioni stesse.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-178 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0178 TOTPAG=0015 TOTDOC=0023 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=034 PAGFIN=0013 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=017800 00 FASCIDC=12DDL0178 SORTNAV=0017800 000 00000 ZZDDLC178 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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