| (Sanzioni).
1. Gli enti, le imprese e le aziende che non inviano le
denunce semestrali di cui
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all'articolo 4 o che le compilano falsamente sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 5 milioni a lire 20 milioni.
2. Gli enti, le imprese e le aziende che rifiutano la
collocazione nella mansione richiesta di uno dei soggetti di
cui all'articolo 2, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire 200 mila al giorno per ogni
posto riservato non coperto.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1 e 2 sono adeguati ogni due anni in base alla
variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non
esonera dagli obblighi di cui alla presente legge.
5. L'ispettorato provinciale del lavoro applica le sanzioni
amministrative d'ufficio, previa denuncia da parte dei
soggetti di cui all'articolo 13.
6. Gli importi delle sanzioni sono versati ad un fondo
denominato "Fondo occupazione disabili", istituito presso
l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Al fondo predetto è assegnata la somma di lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
7. E' fatto divieto agli organi del collocamento di cui
alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta
per assunzioni ordinarie in presenza di violazione degli
obblighi di cui alla presente legge.
8. In caso di recidiva possono essere revocate o sospese
per gli enti, le imprese e le aziende eventuali agevolazioni
di cui già godessero ai sensi di leggi vigenti, su
segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro alle
amministrazioni che forniscono le agevolazioni stesse.
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