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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29602
DDL2438-0006
Relazione Camera n. 2438-A (DDL12-2438-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2438A. TESTIPDL
...C2438A.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2438A ZZ12 ZZDL ZZRM
     (Proroga di termini e disposizioni conseguenti). 
      1.  Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento
  delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali
  pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2- quinquies
  del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è
  differito al 30 giugno 1995.  Fino alla stessa data sono
  sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché
  quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del
  predetto articolo 2- quinquies.  Per gli atti per i quali
  è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del
  medesimo articolo 2- quinquies  sono sospesi, fino alla
  data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli
  per ricorrere.  La domanda per la definizione delle liti
  fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve
  essere presentata entro il termine previsto per il
  pagamento.
      2.  Per il periodo di imposta 1994 ai fini
  dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e
  corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12
  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano
  ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto
  del Presidente
 
                              Pag. 11
 
  del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 2 del 4 gennaio 1993.
      3.  Il termine del 31 dicembre 1994, previsto
  dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n.
  260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
  1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni
  territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31
  dicembre 1995.
      4.  Il termine del 1^ gennaio 1995, previsto dall'articolo
  2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio
  1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale
  delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite
  delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è
  prorogato al 1^ gennaio 1998.  Fino al 31 dicembre 1997
  continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite
  determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle
  finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con
  il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive
  modificazioni.  Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9
  del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è
  sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1^ gennaio 1998 le
  tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione
  ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato"
  di superficie catastale.  La suddetta superficie è definita con
  il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo
  2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
  75.".
      5.  Il termine per il versamento dell'imposta comunale
  sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non
  residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile
  1995, senza applicazione di interessi.  Restano, comunque,
  fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme
  speciali.
      6.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1,
  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti
  di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla
  pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui
  all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo
  aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati
  fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni
  contrattuali siano più favorevoli per il comune.
      7.  In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma
  7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
  507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per
  l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei
  comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere
  prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei
  contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31
  dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato
  decreto legislativo n. 507 del 1993.
      8.  All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre
  1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nel comma 1 le parole: "costituito unicamente
  da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono
  soppresse;
 
                              Pag. 12
 
          b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        " 1-bis.  Le società di capitale sono obbligate a
  dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora
  le quote o le azioni siano possedute da altre società di
  capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle
  persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano
  direttamente o indirettamente riferibili".
      9.  Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e
  consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei
  rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72,
  comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
  differito al 30 giugno 1995.
      10.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
  decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in
  materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli
  immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno
  successivo a quello di presentazione della dichiarazione.  Agli
  effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto
  articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di
  accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per
  omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31
  dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
  della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo
  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
  presentata.
      11.  Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della
  concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle
  altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista
  per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto
  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è
  prorogato al 31 gennaio 1995.  Restano ferme, fino alla
  predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il
  periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi
  di riscossione ed ai rimborsi spese.  Le cauzioni prestate a
  garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo
  stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data,
  continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei
  collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori,
  nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
  Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di
  scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di
  quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione
  Trentino-Alto Adige.  Per il periodo di proroga indicato nel
  primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di
  concessione governativa a carico delle aziende
  concessionarie.
      12.  All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto
  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le
  parole "di norma" sono soppresse.
      13.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  possono essere stabilite le disposizioni necessarie per
  garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e
  la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di
  altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.  I termini,
  anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui
  all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29
 
                              Pag. 13
 
  settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del
  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
  43, relativi alla riscossione delle entrate di cui
  all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono
  sospesi dal 1^ febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.
      14.  Le disponibilità in conto competenza dei capitoli
  3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851,
  7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero
  delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994,
  possono esserlo nell'anno successivo.
      15.  Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi
  dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7,
  comma 1, del decretolegge 23 settembre 1994, n. 547,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,
  n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.
      16.  L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le
  autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo
  di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al
  comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore
  dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta
  dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo
  pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli
  immatricolati nell'anno 1995.  L'esenzione dal pagamento della
  tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65,
  si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica
  anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli
  destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti
  di impianto che consente la circolazione mediante
  l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto,
  nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di
  circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il
  collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile,
  ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31
  dicembre dello stesso anno.
      17.  A fronte del regime di favore fiscale recato dal
  comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello
  stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della
  tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla
  data del 1^ gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento.  Coloro
  che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica
  anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono
  corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo
  complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale
  ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in
  occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre
  rinnovi quadrimestrali.  Qualora non si proceda a detti
  rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta,
  in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro
  trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata
  nell'anno 1994.
      18.  Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma
  1- ter,  del decretolegge 30 dicembre 1991, n. 417,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
  66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per
  autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di
  Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto
  dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987,
  n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
  1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
  1998.
 
                              Pag. 14
 
      19.  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre
  1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
      " 1.  Il termine di cui all'articolo 7, comma 6,
  della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione
  delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli
  articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è
  differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di
  fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati
  dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
 
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