| (Disposizioni in materia di IVA).
1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge
26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al
comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto
anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo
conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che
avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1^ al 20 dicembre,
ovvero dal 1^ ottobre al 20 dicembre se obbligati
all'adempimento sono contribuenti che effettuano le
liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta
relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1^
novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo
decorsi i termini di emissione della fattura o di
registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi
conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle
importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, dal 1^ al 20 dicembre, ovvero dal 1^ ottobre al 20
dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni
intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle
operazioni computate a debito a norma del presente comma nel
calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì
tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi
ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali,
dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti
intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25
del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del
1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione
periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3
dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della
contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni,
dell'opzione di cui al
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primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del
1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella
misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla
liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo
da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto
fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma
2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui
all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del
1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al
terzo comma dello stesso articolo.";
c) dopo il comma 5- bis è inserito il
seguente:
" 5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono
effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli
dei concessionari della riscossione o presso le aziende di
credito con delega irrevocabile di versamento al
concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al
competente concessionario le somme ricevute non oltre il
giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte
del concessionario. I non intestatari di conto fiscale
effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di
credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.".
2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La
stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti
impianti di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo
sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,
emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera
e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a
quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal
1^ aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare
dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente,
possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello
di emissione, con riferimento alla data di annotazione.".
3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per
conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio
1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere
computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni,
in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del
1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione
dai committenti nella prima liquidazione da eseguire
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decretolegge, previa annotazione nel registro di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
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4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando
l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o
soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con
esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore
a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle
importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo
stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni
ammortizzabili e delle spese generali.
5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a
registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui
all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli
acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente
applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10
per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti,
delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno
1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7
miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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