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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29603
DDL2438-0007
Relazione Camera n. 2438-A (DDL12-2438-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2438A. TESTIPDL
...C2438A.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2438A ZZ12 ZZDL ZZRM
              (Disposizioni in materia di IVA).
      1.  All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
  come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
  22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del
  decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge
  26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
        a)  nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
        b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3-bis.  In alternativa alle disposizioni di cui al
  comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto
  anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo
  conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che
  avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli
  articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1^ al 20 dicembre,
  ovvero dal 1^ ottobre al 20 dicembre se obbligati
  all'adempimento sono contribuenti che effettuano le
  liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta
  relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1^
  novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo
  decorsi i termini di emissione della fattura o di
  registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi
  conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle
  importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
  1972, dal 1^ al 20 dicembre, ovvero dal 1^ ottobre al 20
  dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni
  intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle
  operazioni computate a debito a norma del presente comma nel
  calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì
  tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi
  ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali,
  dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti
  intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25
  del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del
  1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione
  periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3
  dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  243.  I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della
  contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni,
  dell'opzione di cui al
 
                              Pag. 15
 
  primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del
  1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella
  misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla
  liquidazione per il mese di dicembre.  Il calcolo dell'importo
  da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto
  fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma
  2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui
  all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del
  1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al
  terzo comma dello stesso articolo.";
        c)  dopo il comma 5- bis  è inserito il
  seguente:
      " 5-ter.  Gli intestatari di conto fiscale devono
  effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli
  dei concessionari della riscossione o presso le aziende di
  credito con delega irrevocabile di versamento al
  concessionario.  Le aziende di credito devono accreditare al
  competente concessionario le somme ricevute non oltre il
  giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte
  del concessionario.  I non intestatari di conto fiscale
  effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di
  credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
  alla competente sezione di tesoreria provinciale dello
  Stato.".
      2.  All'articolo 74, quarto comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
  secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La
  stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti
  impianti di distribuzione di carburante per uso di
  autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi
  iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.  Non
  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le
  liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli
  esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di
  autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo
  sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti
  trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,
  emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera
  e),  e del primo periodo del presente comma.  In deroga a
  quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal
  1^ aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare
  dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente,
  possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello
  di emissione, con riferimento alla data di annotazione.".
      3.  Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per
  conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno
  1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio
  1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere
  computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni,
  in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del
  1995.  Le stesse fatture possono essere computate in detrazione
  dai committenti nella prima liquidazione da eseguire
  successivamente alla data di entrata in vigore del presente
  decretolegge, previa annotazione nel registro di cui
  all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633.
 
                              Pag. 16
 
      4.  Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera
  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando
  l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o
  soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con
  esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore
  a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle
  importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo
  stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni
  ammortizzabili e delle spese generali.
      5.  Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a
  registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui
  all'articolo 30, terzo comma, lettera  a),  del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
  spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli
  acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente
  applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10
  per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti,
  delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
      6.  Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
  cui al comma 2, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno
  1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
  1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7
  miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi,
  rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997,
  l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
  istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento
  relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.
      7.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2438-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2438 TOTPAG=0022 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=011 PAGFIN=0016 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=243800A00 FASCIDC=12DDL2438 A SORTNAV=0243800A000 00000 ZZDDLC2438A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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