| (Regolamento di attuazione).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
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di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento per l'attuazione della presente legge,
identificando in particolare i compiti, gli oneri e le
responsabilità delle sezioni circoscrizionali per l'impiego,
degli ispettorati provinciali del lavoro, dei comuni e del
gruppo di lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a).
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