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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29614
DDL2439-0002
Progetto di legge Camera n. 2439 - testo presentato - (DDL12-2439)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2439. TESTIPDL
...C2439.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2439 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il provvedimento reca alcuni
  interventi urgenti in materia di gestione degli aereoporti, di
  amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma di
  assistenza al volo per il traffico aereo generale e di
  collegamenti aerei con la Jugoslavia.
    Per quanto riguarda le gestioni aereoportuali, si è inteso
  introdurre criteri di gradualità nel processo di
  privatizzazione avviato con la legge 24 dicembre 1993,
  n. 537, consentendo, per un periodo transitorio, la
  prosecuzione degli interventi pubblici sugli scali nazionali e
  regolando nel contempo alcuni importanti aspetti della
  pianificazione aeroportuale e delle concessioni alle nuove
  società di gestione.
    Si ricorda che il comma 13 dell'articolo 10 della citata
  legge n. 537 del 1993 ha disposto la costituzione di apposite
  società di capitale per la gestione dei servizi e per la
  realizzazione delle infrastrutture degli
 
                               Pag. 2
 
  aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.  A tal fine è
  affidato al Ministro dei trasporti e della navigazione, con
  decreto di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di
  dettare la normativa subprimaria per la regolamentazione delle
  società di capitale dei servizi aeroportuali.
    L'obiettivo della norma è quello di avviare la
  privatizzazione delle suddette gestioni, eliminando le
  gestioni parziali e provvisorie attualmente in atto e
  consentire quindi le dismissioni delle partecipazioni dello
  Stato, dirette o indirette, nell'attività
  economico-imprenditoriale di cui trattasi.  Contestualmente è
  previsto il disimpegno dello Stato dagli oneri manutentori e
  dagli interventi per la realizzazione delle infrastrutture,
  che dovranno essere assunti dalle nuove società di
  gestione.
    La legge n. 537 del 1993 ha stabilito che il nuovo assetto,
  con la costituzione delle società di gestione, deve essere
  operativo entro l'anno 1994, con la soppressione, quindi, dei
  capitoli di bilancio concernenti gli oneri già a carico dello
  Stato, a decorrere dall'anno 1995.  Le previsioni finanziarie
  sono perciò in linea con il previsto nuovo assetto e
  confermano la volontà del legislatore di conseguire
  sollecitamente l'obiettivo sopraindicato.
    Senonché, in sede di elaborazione del decreto
  interministeriale per la costituzione e la definizione delle
  nuove società di gestione, sono emersi ostacoli obiettivi e
  difficoltà tecnico-operative, evidenziati e attentamente
  analizzati in reiterate riunioni presso il Ministero dei
  trasporti e della navigazione con la partecipazione di
  rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
  dello Stato, del Ministero delle finanze, nonché delle
  associazioni aeroportuali.
    Dopo appofondita riflessione, è emerso che il concreto
  avvio delle privatizzazioni non può essere conseguito se non
  attraverso un intervento legislativo d'urgenza, mirato ad
  alcuni imprescindibili adattamenti di norme tuttora vigenti.
  La necessità dell'intervento d'urgenza deriva dal fatto che
  degli oltre centotrenta aeroporti, attualmente aperti al
  traffico ed operanti nel Paese, solo alcuni sono nella
  condizione di potersi gestire autonomamente, presentando
  volumi di traffico di sufficiente redditività, e pochissimi
  sono già attualmente attrezzati - anche in virtù di
  preesistenti leggi speciali - per la presecuzione e/o l'avvio
  conveniente - anzi altamente convenienti - delle relative
  gestioni.
    Per la maggioranza degli scali, invece, diventa inevitabile
  introdurre un criterio di gradualità nel passaggio delle
  gestioni, non essendo possibile sopprimere  tout-cour  gli
  oneri attualmente a carico dello Stato, pena la chiusura degli
  scali stessi a causa delle cessazione immediata di ogni
  intervento e l'impossibilità di costituire, in tempi
  ragionevoli e con sicurezza di efficacia, società di capitali
  operative ed in grado di far fronte, con i mezzi propri, agli
  oneri loro demandati dalla legge.
    In considerazione di quanto sopra, l'articolo 1 del
  presente provvedimento - che necessariamente condiziona
  l'emanazione del regolamento che dovrà disciplinare l'assetto
  delle costituende società affidatarie di servizi aeroportuali,
  ai sensi del già citato comma 13 dell'articolo 10 della legge
  n. 537 del 1993 - intende dare urgente risposta ai problemi
  seguenti:
      a)  prosecuzione degli interventi statali per l'anno
  1995;
      b)  canoni concessori: il problema interessa le
  costituende società aeroportuali soprattutto per esigenze di
  certezza finanziaria.  Va aggiunto che mentre per gli aeroporti
  più redditizi potrebbero sin d'ora operarsi adeguati aumenti,
  per gli aeroporti a scarso o insufficiente volume di traffico
  diventa inutile imporre canoni che poi comunque dovrebbero
  essere restituiti alle società sotto forma di contributi.  Il
  Ministero delle finanze ha effettuato un accurato studio in
  proposito ed ha proposto una nuova formulazione - i cui
  contenuti essenziali sono trasfusi nel presente provvedimento
  - che comporta una sostanziale delegificazione, in modo da
  rendere possibile l'adozione di un criterio elastico che
  mantenga certezza agli operatori in relazione alle
  differenziate situazioni di fatto, ma al tempo stesso non
  trascuri l'adeguamento delle entrate che debbono
 
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  essere connesse alle mutevoli situazioni stabilendo, per ogni
  periodo in considerazione, i valori (beni demaniali, traffico
  passeggeri e merci, volume d'affari) sui quali calcolare gli
  importi dovuti;
      c)  esecuzione delle opere aeroportuali; per
  assicurare la prosecuzione delle opere statali che
  continueranno a stralcio per l'anno 1995 e successivamente in
  base alle leggi speciali riguardanti in particolare gli
  aeroporti di Roma e Milano, anche in relazione alla
  celebrazione dell'Anno Santo, si prevede una normativa,
  d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, per quanto
  concerne l'approvazione dei piani
  di sviluppo aeroportuale, che valgono anche ai fini delle
  verifiche di compatibilità urbanistica.
    L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni relative
  all'amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al
  volo per il traffico aereo generale, essendo necessario
  definire i poteri attuali dell'amministratore straordinario e
  determinare le strutture di supporto dell'amministratore
  straordinario stesso.
    L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di
  certificazioni di navigabilità aerea al fine di consentire i
  collegamenti RomaBelgrado e viceversa.
 
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