| Onorevoli Deputati! -- Il provvedimento reca alcuni
interventi urgenti in materia di gestione degli aereoporti, di
amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e di
collegamenti aerei con la Jugoslavia.
Per quanto riguarda le gestioni aereoportuali, si è inteso
introdurre criteri di gradualità nel processo di
privatizzazione avviato con la legge 24 dicembre 1993,
n. 537, consentendo, per un periodo transitorio, la
prosecuzione degli interventi pubblici sugli scali nazionali e
regolando nel contempo alcuni importanti aspetti della
pianificazione aeroportuale e delle concessioni alle nuove
società di gestione.
Si ricorda che il comma 13 dell'articolo 10 della citata
legge n. 537 del 1993 ha disposto la costituzione di apposite
società di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli
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aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. A tal fine è
affidato al Ministro dei trasporti e della navigazione, con
decreto di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di
dettare la normativa subprimaria per la regolamentazione delle
società di capitale dei servizi aeroportuali.
L'obiettivo della norma è quello di avviare la
privatizzazione delle suddette gestioni, eliminando le
gestioni parziali e provvisorie attualmente in atto e
consentire quindi le dismissioni delle partecipazioni dello
Stato, dirette o indirette, nell'attività
economico-imprenditoriale di cui trattasi. Contestualmente è
previsto il disimpegno dello Stato dagli oneri manutentori e
dagli interventi per la realizzazione delle infrastrutture,
che dovranno essere assunti dalle nuove società di
gestione.
La legge n. 537 del 1993 ha stabilito che il nuovo assetto,
con la costituzione delle società di gestione, deve essere
operativo entro l'anno 1994, con la soppressione, quindi, dei
capitoli di bilancio concernenti gli oneri già a carico dello
Stato, a decorrere dall'anno 1995. Le previsioni finanziarie
sono perciò in linea con il previsto nuovo assetto e
confermano la volontà del legislatore di conseguire
sollecitamente l'obiettivo sopraindicato.
Senonché, in sede di elaborazione del decreto
interministeriale per la costituzione e la definizione delle
nuove società di gestione, sono emersi ostacoli obiettivi e
difficoltà tecnico-operative, evidenziati e attentamente
analizzati in reiterate riunioni presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione con la partecipazione di
rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, del Ministero delle finanze, nonché delle
associazioni aeroportuali.
Dopo appofondita riflessione, è emerso che il concreto
avvio delle privatizzazioni non può essere conseguito se non
attraverso un intervento legislativo d'urgenza, mirato ad
alcuni imprescindibili adattamenti di norme tuttora vigenti.
La necessità dell'intervento d'urgenza deriva dal fatto che
degli oltre centotrenta aeroporti, attualmente aperti al
traffico ed operanti nel Paese, solo alcuni sono nella
condizione di potersi gestire autonomamente, presentando
volumi di traffico di sufficiente redditività, e pochissimi
sono già attualmente attrezzati - anche in virtù di
preesistenti leggi speciali - per la presecuzione e/o l'avvio
conveniente - anzi altamente convenienti - delle relative
gestioni.
Per la maggioranza degli scali, invece, diventa inevitabile
introdurre un criterio di gradualità nel passaggio delle
gestioni, non essendo possibile sopprimere tout-cour gli
oneri attualmente a carico dello Stato, pena la chiusura degli
scali stessi a causa delle cessazione immediata di ogni
intervento e l'impossibilità di costituire, in tempi
ragionevoli e con sicurezza di efficacia, società di capitali
operative ed in grado di far fronte, con i mezzi propri, agli
oneri loro demandati dalla legge.
In considerazione di quanto sopra, l'articolo 1 del
presente provvedimento - che necessariamente condiziona
l'emanazione del regolamento che dovrà disciplinare l'assetto
delle costituende società affidatarie di servizi aeroportuali,
ai sensi del già citato comma 13 dell'articolo 10 della legge
n. 537 del 1993 - intende dare urgente risposta ai problemi
seguenti:
a) prosecuzione degli interventi statali per l'anno
1995;
b) canoni concessori: il problema interessa le
costituende società aeroportuali soprattutto per esigenze di
certezza finanziaria. Va aggiunto che mentre per gli aeroporti
più redditizi potrebbero sin d'ora operarsi adeguati aumenti,
per gli aeroporti a scarso o insufficiente volume di traffico
diventa inutile imporre canoni che poi comunque dovrebbero
essere restituiti alle società sotto forma di contributi. Il
Ministero delle finanze ha effettuato un accurato studio in
proposito ed ha proposto una nuova formulazione - i cui
contenuti essenziali sono trasfusi nel presente provvedimento
- che comporta una sostanziale delegificazione, in modo da
rendere possibile l'adozione di un criterio elastico che
mantenga certezza agli operatori in relazione alle
differenziate situazioni di fatto, ma al tempo stesso non
trascuri l'adeguamento delle entrate che debbono
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essere connesse alle mutevoli situazioni stabilendo, per ogni
periodo in considerazione, i valori (beni demaniali, traffico
passeggeri e merci, volume d'affari) sui quali calcolare gli
importi dovuti;
c) esecuzione delle opere aeroportuali; per
assicurare la prosecuzione delle opere statali che
continueranno a stralcio per l'anno 1995 e successivamente in
base alle leggi speciali riguardanti in particolare gli
aeroporti di Roma e Milano, anche in relazione alla
celebrazione dell'Anno Santo, si prevede una normativa,
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, per quanto
concerne l'approvazione dei piani
di sviluppo aeroportuale, che valgono anche ai fini delle
verifiche di compatibilità urbanistica.
L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni relative
all'amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale, essendo necessario
definire i poteri attuali dell'amministratore straordinario e
determinare le strutture di supporto dell'amministratore
straordinario stesso.
L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di
certificazioni di navigabilità aerea al fine di consentire i
collegamenti RomaBelgrado e viceversa.
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