| 1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n.537, è differito al 30 giugno 1995.
Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n.537, dovrà essere emanato entro il 30 giugno
1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al
primo e al secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della
legge 24 dicembre 1993, n.537, è prorogato al 31 dicembre
1995.
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2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli
aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera
CIPE del 30 maggio 1991.
3. Dal 1^ gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli
adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e comunque non oltre il 30 giugno 1995,
i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324,
sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato
per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500
lire superiori o inferiori.
4. Fino all'affidamento della gestione totale alle
società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n.537, i maggiori introiti realizzati negli
aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono
utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti,
nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle
infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE
mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro,
agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte
in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e
7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute
in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai
sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n.537, sono determinati periodicamente dal Ministero
delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con
il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore
patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria,
nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari
derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni
attuative.
6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati
dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le
proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I
piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e previo parere di
conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373, comprendono
la verifica di compatibilità urbanistica e comportano
dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità
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e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici
esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe,
a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica
delle singole opere in essi contenute.
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