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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29618
DDL2439-0006
Progetto di legge Camera n. 2439 - testo presentato - (DDL12-2439)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2439. TESTIPDL
...C2439.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2439 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della
  legge 24 dicembre 1993, n.537, è differito al 30 giugno 1995.
  Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
  dicembre 1993, n.537, dovrà essere emanato entro il 30 giugno
  1995.  Il termine per la costituzione delle società di cui al
  primo e al secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della
  legge 24 dicembre 1993, n.537, è prorogato al 31 dicembre
  1995.
 
                               Pag. 7
 
      2.  Su proposta del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli
  aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera
  CIPE del 30 maggio 1991.
      3.  Dal 1^ gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli
  adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24
  dicembre 1993, n.537, e comunque non oltre il 30 giugno 1995,
  i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324,
  sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato
  per l'anno 1994.  Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500
  lire superiori o inferiori.
      4.  Fino all'affidamento della gestione totale alle
  società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
  dicembre 1993, n.537, i maggiori introiti realizzati negli
  aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono
  utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti,
  nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle
  infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE
  mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro,
  agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
  dei trasporti e della navigazione.  Per le medesime finalità è
  autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui
  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dei trasporti e della navigazione.  Le somme iscritte
  in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e
  7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei
  trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute
  in bilancio per l'anno 1995.  Il Ministro del tesoro è
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
  variazioni di bilancio.
      5.  I canoni per le concessioni alle società costituite ai
  sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
  1993, n.537, sono determinati periodicamente dal Ministero
  delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con
  il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
  riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore
  patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria,
  nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari
  derivante dall'esercizio dell'attività.  Con decreto del
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni
  attuative.
      6.  Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati
  dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione -
  Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le
  proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti.  I
  piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei
  trasporti e della navigazione - Direzione generale
  dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori
  pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e previo parere di
  conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373, comprendono
  la verifica di compatibilità urbanistica e comportano
  dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità
 
                               Pag. 8
 
  e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici
  esistenti.  L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe,
  a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica
  delle singole opere in essi contenute.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2439 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2439 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=029 PAGFIN=0008 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=243900 00 FASCIDC=12DDL2439 SORTNAV=0243900 000 00000 ZZDDLC2439 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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