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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29624
DDL2439-0003
Relazione Camera n. 2439-A (DDL12-2439-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2439A. TESTIPDL
...C2439A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC2439A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
        al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
  parole:  "Alle medesime società possono partecipare anche le
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
          dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        "1- bis.  A decorrere dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
  abrogate le norme che prescrivono la partecipazione
  maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI,
  delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione
  aeroportuale.  Dalla medesima data cessa ogni obbligo di
  destinazione degli utili delle società di gestione
  aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.
      1- ter.  Alle dismissioni delle partecipazioni
  azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di
  gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al
  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
      1- quater.  L'affidamento in concessione della
  gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
  Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici,
  sulla base di un programma di intervento presentato dalla
  società di gestione, corredato dal relativo piano
  economico-finanziario.  La durata della concessione può
  superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice
  della navigazione, in relazione al piano degli investimenti
  presentato ai sensi del comma 2 del presente decreto, fino ad
  un limite massimo di 50 anni.
      1- quinquies.  L'affidamento in concessione della
  gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della
  citata legge n. 537 del 1993, è subordinato alla verifica da
  parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del
  rispetto, per il periodo di due anni successivi
  all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti
  condizioni:
          a)  assunzione da parte della concessionaria del
  personale già dipendente dal precedente gestore;
          b)  applicazione da parte della concessionaria
  stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro
  aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del
  contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base
  delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della
  citata legge n. 537 del 1993";
 
                               Pag. 4
 
          al comma 2, dopo le parole:  "negli aeroporti
  nazionali"  sono inserite le seguenti:  "concernente
  esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo
  Stato";
          dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
      "3- bis.  Il Ministro dei trasporti e della
  navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque
  anni a partire dall'anno 1995, contributi per assicurare
  l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da
  individuare nel piano di cui al comma 2, con traffico annuo
  inferiore a 600 mila passeggeri che rivestono rilevante
  interesse sociale e turistico.  A tal fine gli enti di gestione
  predispongono un programma per il conseguimento
  dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno
  successivo a quello di avvio della concessione dei
  contributi.
      3- ter.  All'onere derivante dall'attuazione delle
  disposizioni di cui al comma 3- bis,  si fa fronte
  mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui ai
  capitoli 2068 e 2079 dello stato di previsione del Ministero
  dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995";
          al comma 4, le parole:  "lire 40 miliardi"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "lire 34 miliardi";
          dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
      "4- bis.  Fino all'affidamento della gestione totale
  alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, il Ministero dei trasporti e della
  navigazione può affidare in regime di concessione di sola
  costruzione l'esecuzione di lavori aeroportuali ai gestori
  anche parziali dei servizi aeroportuali che abbiano avanzato
  richiesta di affidamento entro la data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto.
      4- ter.  All'onere derivante dall'attuazione delle
  disposizioni di cui al comma 4- bis  si fa fronte mediante
  corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al
  capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei
  trasporti e della navigazione";
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
      "5.  I canoni per le concessioni alle società costituite
  ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero
  delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con
  il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
  riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore
  patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al
  netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle
  suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi
  utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
  Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le
  disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere
  definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi";
 
                               Pag. 5
 
          al comma 6, le parole:  "e previo parere di
  conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,"  sono
  soppresse;
          dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
      "6- bis.  Il Ministro dei trasporti e della
  navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, presenta al
  Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori,
  corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con
  gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli
  occupazionali.".
      All'articolo 2:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, con apposito
  provvedimento legislativo si provvede al riordino dell'Azienda
  autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale,
  ai fini della sua trasformazione in società per azioni.  In
  attesa di procedere al suddetto riordino, gli organi di
  amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente
  della Repubblica 1^ luglio 1994 e 5 settembre 1994,
  pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219
  del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto.  Dalla medesima data
  la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore
  straordinario.";
          il comma 3 è soppresso.
 
DATA=950602 FASCID=DDL12-2439-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2439 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=243900A00 FASCIDC=12DDL2439 A SORTNAV=0243900A000 00000 ZZDDLC2439A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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