| All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: "Alle medesime società possono partecipare anche le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1- bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
abrogate le norme che prescrivono la partecipazione
maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI,
delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione
aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di
destinazione degli utili delle società di gestione
aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.
1- ter. Alle dismissioni delle partecipazioni
azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di
gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
1- quater. L'affidamento in concessione della
gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici,
sulla base di un programma di intervento presentato dalla
società di gestione, corredato dal relativo piano
economico-finanziario. La durata della concessione può
superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice
della navigazione, in relazione al piano degli investimenti
presentato ai sensi del comma 2 del presente decreto, fino ad
un limite massimo di 50 anni.
1- quinquies. L'affidamento in concessione della
gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della
citata legge n. 537 del 1993, è subordinato alla verifica da
parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del
rispetto, per il periodo di due anni successivi
all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti
condizioni:
a) assunzione da parte della concessionaria del
personale già dipendente dal precedente gestore;
b) applicazione da parte della concessionaria
stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro
aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del
contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base
delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della
citata legge n. 537 del 1993";
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al comma 2, dopo le parole: "negli aeroporti
nazionali" sono inserite le seguenti: "concernente
esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo
Stato";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3- bis. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque
anni a partire dall'anno 1995, contributi per assicurare
l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da
individuare nel piano di cui al comma 2, con traffico annuo
inferiore a 600 mila passeggeri che rivestono rilevante
interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione
predispongono un programma per il conseguimento
dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno
successivo a quello di avvio della concessione dei
contributi.
3- ter. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3- bis, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui ai
capitoli 2068 e 2079 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995";
al comma 4, le parole: "lire 40 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 34 miliardi";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4- bis. Fino all'affidamento della gestione totale
alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, il Ministero dei trasporti e della
navigazione può affidare in regime di concessione di sola
costruzione l'esecuzione di lavori aeroportuali ai gestori
anche parziali dei servizi aeroportuali che abbiano avanzato
richiesta di affidamento entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4- ter. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 4- bis si fa fronte mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al
capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I canoni per le concessioni alle società costituite
ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero
delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con
il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore
patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al
netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle
suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi
utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le
disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere
definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi";
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al comma 6, le parole: "e previo parere di
conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373," sono
soppresse;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6- bis. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori,
corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con
gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli
occupazionali.".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con apposito
provvedimento legislativo si provvede al riordino dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale,
ai fini della sua trasformazione in società per azioni. In
attesa di procedere al suddetto riordino, gli organi di
amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 1^ luglio 1994 e 5 settembre 1994,
pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219
del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data
la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore
straordinario.";
il comma 3 è soppresso.
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