| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è
diretto a reiterare il decretolegge 28 febbraio 1995, n. 56,
finalizzato al risanamento ed al riordinamento della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che,
come già rilevato nella relazione illustrativa del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.558, presenta una situazione
di rilevante squilibrio economicofinanziario, oltreché
organizzativo, con perdite stimate, al 31 dicembre 1993, in
lire 560 miliardi.
Il provvedimento prevede che, entro tre mesi (articolo 1)
dalla data della sua entrata
in vigore, il consiglio di amministrazione della
RAI-S.p.a. rediga un dettagliato piano triennale di
ristrutturazione da trasmettere al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni per l'approvazione, di concerto con il
Ministro del tesoro.
In particolare, il provvedimento prevede la modifica
dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, per ciò che
concerne la data entro la quale sarà stipulata la nuova
convenzione tra lo Stato e la RAI-S.p.a., fissando il termine
del 31 marzo 1994.
La predetta convenzione, di durata ventennale (articolo 6),
sarà integrata da un
Pag. 2
contratto di servizio di durata triennale, ove troveranno
determinazione l'ammontare del canone di concessione ed i
criteri per l'adeguamento del canone di abbonamento, basati
questi ultimi su parametri di produttività, su obiettivi di
qualità dei servizi e sul tasso di inflazione programmata.
Per il solo 1995 il decreto aumenta il canone di
abbonamento, elevandolo da lire 156.000 a lire 158.000,
allineandolo sostanzialmente al tasso di inflazione.
Il decreto stabilisce altresì (articoli 2 e 3) la
rideterminazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI e
nei bilanci delle sue controllate, per consentire alla RAI
stessa la copertura delle accennate perdite, nonché l'apporto
di nuovo capitale di rischio in un quadro di massima
trasparenza.
La prevista cessione alla Cassa depositi e prestiti dei
crediti dello Stato (articolo 4, comma 1) per i canoni di
concessione relativi agli esercizi 1992 e 1993 e la successiva
conversione in capitale della RAI dei crediti medesimi
(articolo 4, comma 2) rappresentano il contributo dello Stato
alla ricapitalizzazione dell'azienda, operazione questa
necessaria al riequilibrio della sua struttura finanziaria e
di per sé pertinente alle finalità istituzionali delle
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti. La conversione
dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti viene
effettuata su autorizzazione del Ministro del tesoro, il quale
emana il provvedimento sulla base di un rapporto predisposto
dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
diretto ad illustrare lo stato patrimoniale e le prospettive
di riequilibrio economico e finanziario della gestione
aziendale della RAI. Quale termine per la conclusione della
predetta operazione, rispetto alla quale l'autorizzazione
ministeriale costituisce presupposto essenziale, è indicata la
data del 30 giugno 1995.
A far data dalla suddetta conversione dei crediti ceduti
alla Cassa depositi e
prestiti in capitale, è inoltre prevista (articolo 7) la
partecipazione del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti alle riunioni del consiglio di amministrazione della
RAI, convocato mensilmente per la verifica sullo stato di
avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale
di cui all'articolo 1.
Il predetto direttore generale informa con apposita
relazione i Presidenti delle Camere ed il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il controllo della gestione sociale della RAI (articolo 8)
è affidato ad un collegio sindacale ridotto a tre membri
rispetto ai cinque attuali.
Nella nuova composizione, il presidente del collegio
sindacale è il direttore generale dell'IRI, un sindaco
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del
tesoro, un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
In attesa della completa realizzazione da parte della RAI
di una rete radiofonica riservata esclusivamente a
trasmissioni relative ai lavori parlamentari, è prevista
(articolo 9) la stipula di una convenzione di durata triennale
(1994-1996) con un concessionario scelto sulla base di
appositi ed obiettivi criteri selettivi.
Il previsto onere, pari a lire 10 miliardi annui, è posto a
carico del bilancio dello Stato.
Per gli anni 1994 e 1995 (articolo 10), il decreto fissa il
canone di concessione a carico della RAI in lire 40 miliardi
annui con una riduzione, quindi, di lire 120 miliardi rispetto
all'ammontare già previsto nel bilancio dello Stato per gli
stessi esercizi.
L'articolo 11, infine, introduce un controllo più incisivo
da parte dell'apposito Ufficio, per contrastare l'omesso
versamento da parte degli utenti del canone di abbonamento
alla RAI.
| |