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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29635
DDL2440-0006
Progetto di legge Camera n. 2440 - testo presentato - (DDL12-2440)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2440. TESTIPDL
...C2440.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995(*). Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2440 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il
  consiglio di amministrazione della società concessionaria del
  servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al
  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva
  con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
  un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve
  definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione
  attinenti al personale e agli assetti industriali e
  finanziari.  In caso di mancata approvazione del piano
  triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal
  Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
  Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza,
  ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25
  giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del
  presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio
  di amministrazione.
      2.  L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 4  (Convenzione).  -  1.  Entro il 31
  marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società
  concessionaria del servizio pubblico
     (*) Vedi anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 102 del 4 maggio
  1995.
 
                               Pag. 6
 
  radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione
  stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n.223.
        2.  La convenzione disciplina, in attuazione della
  vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a
  carico della società concessionaria.  Essa prevede la
  stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel
  quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone
  di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
  radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla
  cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
  fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli
  abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento
  speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
  apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone
  complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici
  o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi.  Tali criteri
  sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di
  qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori
  economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono
  comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
  inflazione programmato.  La convenzione prevede altresì
  procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio,
  escludendo il rinnovo tacito.  Per il contratto di servizio
  1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà
  ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge
  finanziaria.
        3.  Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e
  i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione
  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
  servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro
  trenta giorni.  La società concessionaria riferisce
  trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli
  indirizzi.".
      3.  Per l'anno 1995 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati
  ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale
  per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
  radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
  per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
  bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure
  indicate nella tabella allegata al presente decreto.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2440 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2440 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=019 PAGFIN=0006 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=244000 00 FASCIDC=12DDL2440 SORTNAV=0244000 000 00000 ZZDDLC2440 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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