| 1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24
della legge 6 agosto 1990, n.223, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata
triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di
garantire con gli impianti già disponibili la copertura della
maggior parte del territorio nazionale.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere
l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni
impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno
il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore
dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni
non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un
tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da
annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile
fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria
pubblica della
Pag. 10
rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione
dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n.223.
3. La scelta del concessionario avviene mediante gara,
tenuto conto dei seguenti criteri:
a) precedenti attività di informazione di
interesse generale;
b) affidabilità tecnica della proposta;
c) minore contributo finanziario richiesto per il
servizio;
d) investimenti effettuati nel settore.
4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al
comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.
5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui per
ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 1099 dello stato di
previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
| |