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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29643
DDL2440-0014
Progetto di legge Camera n. 2440 - testo presentato - (DDL12-2440)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2440. TESTIPDL
...C2440.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995(*). Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2440 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione
  radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24
  della legge 6 agosto 1990, n.223, il Ministero delle poste e
  delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata
  triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario
  per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di
  garantire con gli impianti già disponibili la copertura della
  maggior parte del territorio nazionale.
      2.  La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere
  l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni
  impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno
  il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore
  dedicate dalle Camere alle sedute d'aula.  Tali trasmissioni
  non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un
  tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da
  annunci pubblicitari o politici.  La convenzione è rinnovabile
  fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria
  pubblica della
 
                              Pag. 10
 
  rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione
  dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della
  legge 6 agosto 1990, n.223.
      3.  La scelta del concessionario avviene mediante gara,
  tenuto conto dei seguenti criteri:
          a)  precedenti attività di informazione di
  interesse generale;
          b)  affidabilità tecnica della proposta;
          c)  minore contributo finanziario richiesto per il
  servizio;
          d)  investimenti effettuati nel settore.
      4.  L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
  modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al
  comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.
      5.  Al complessivo onere derivante dall'attuazione del
  presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui per
  ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede a carico
  dello stanziamento iscritto al capitolo 1099 dello stato di
  previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
  per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
  successivi.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2440 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2440 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=033 PAGFIN=0010 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=244000 00 FASCIDC=12DDL2440 SORTNAV=0244000 000 00000 ZZDDLC2440 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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