| 1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide
delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione
sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti
radio TV (URAR-TV) le generalità
Pag. 11
e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie
medesime nei termini e con le modalità da stabilirsi con
decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di
comunicazione grava direttamente sui commercianti,
rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi
radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con
l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia
medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino
fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.
2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al
comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della
legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.
| |