| Onorevoli Deputati! -- Con il presente decreto-legge,
che reitera precedenti provvedimenti d'urgenza, vengono
dettate disposizioni urgenti in materia di assistenza
farmaceutica e di sanità.
L'articolo 1 prevede la nomina di commissari straordinari
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
personalità giuridica di diritto pubblico al fine di garantire
continuità nella gestione anche dopo la scadenza del termine
del 30
giugno 1994 indicato dall'articolo 7 del decreto legislativo
n. 269 del 1993.
In particolare il comma 3 reca una disposizione relativa al
collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici nominati
commissari straordinari presso le unità sanitarie locali.
Le norme di cui all'articolo 2 rispondono alla necessità di
dare tempestivamente alle regioni disposizioni affinché le
nuove unità sanitarie locali e aziende ospedaliere,
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a partire dal 1^ gennaio 1995, possano instaurare la
contabilità economico-finanziaria e patrimoniale separata da
quella degli anni 1994 e precedenti e, quindi, non influenzata
da risultanze contabili che, come è noto, sono gravate da
rilevanti disavanzi.
Le disposizioni sono estese anche agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico.
L'articolo 3 modifica la legge 24 dicembre 1993, n. 537,
stabilendo che per le ricette farmaceutiche che prescrivono
una sola confezione la quota da pagare da parte dell'assistito
ammonta a lire 3.000 e, per le ricette riguardanti più
confezioni, a lire 5.000, in sostituzione dell'unica quota di
lire 5.000 prevista dalla norma modificata.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede per l'assistenza
farmaceutica il pagamento della quota per ricetta anche da
parte dei cittadini esenti, escluse le categorie che vengono
specificate.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 hanno efficacia fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal
1^ gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
I commi 4 e 5 concernono casi di patologia cronica o di
lunga durata e conseguente necessità di trattamento con
medicinali appartenenti alla classe indicata nella lettera
c) del comma 10 dell'articolo 8, della legge n. 537 del
1993; la unità sanitaria locale competente provvede alla
dispensazione gratuita dei medicinali stessi. Il comma 6
dispone che i medicinali utilizzati in programmi di
sperimentazione clinica sull'uomo siano forniti gratuitamente
dalle aziende committenti.
L'articolo 4, comma 1, apporta modificazioni al decreto
legislativo n. 539 del 1992, consentendo la ripetibilità della
vendita di medicinali per un periodo di tre mesi dalla data
della prescrizione e per non più di cinque volte, indicando le
sanzioni a carico del farmacista che venda determinati
medicinali senza presentazione di ricetta medica, salvi i casi
di necessità e urgenza; i commi 3 e 4 abrogano o modificano
alcune disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 e del regolamento
per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto n.
1706 del 1938 disponendo la riduzione dei tempi di
conservazione delle ricette.
I commi da 5 a 7 modificando alcune disposizioni del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, trasformano le
sanzioni della chiusura e della decadenza dall'esercizio in
sanzioni pecuniarie amministrative.
Il comma 8 infine prevede la chiusura della farmacia, solo
in caso di reiterate infrazioni, per un periodo da quindici a
trenta giorni; deve comunque essere garantito un servizio di
farmacia sul territorio.
L'articolo 5 soddisfa l'urgente necessità di prorogare i
termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, per il rinnovo delle autorizzazioni per i macelli
(articolo 5, comma 9) ed i laboratori di sezionamento
(articolo 6, comma 6) di capacità limitata, nonché per gli
stabilimenti industriali che non hanno ottenuto la deroga fino
al 31 dicembre 1995 per adeguarsi ai requisiti comunitari in
conformità a quanto previsto dalla direttiva 91/498/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991 (articolo 19, comma 2).
Con l'articolo in esame si prorogano al 28 febbraio 1995 i
termini di adeguamento previsti sia per gli impianti a
capacità limitata sia per quelli con caratteristiche
industriali non in possesso di deroga in conformità alla
citata direttiva 91/498/CEE.
Tuttavia, per i primi, la data è prorogata al 31 ottobre
1995, quando sia stata rilasciata concessione edilizia e sia
già iniziata attività di ristrutturazione.
Inoltre, limitatamente ai macelli pubblici, qualora entro
il 28 febbraio 1995, venga presentata domanda di
riconoscimento CE, è previsto che il Ministero della sanità,
in presenza di particolari condizioni, conceda un'ulteriore
proroga di ventiquattro mesi per l'esercizio dell'attività di
macellazione, al fine di consentire il completamento o la
realizzazione dei lavori
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di ristrutturazione o di nuova costruzione.
L'articolo 6 si ricollega alle esigenze particolarmente
rilevanti che scaturiscono dalla legge 25 febbraio 1992, n.
210, che prevede indennizzi a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati,
le cui finalità altamente sociali non possono essere
sottaciute.
La norma riformula in parte l'articolo 2 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, precisando la natura dell'indennizzo
previsto dall'articolo 1 di tale legge ed i termini del
riferimento alla indennità integrativa speciale che integra
l'indennizzo e prevedendo l'assegno una tantum in caso
di morte.
Con l'articolo 7 si istituiscono corsi di formazione,
avvalendosi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e di istituzioni universitarie, per l'alta
dirigenza amministrativa sanitaria delle nuove aziende
sanitarie, che è chiamata a gravosi impegni e responsabilità,
anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 29 del 1993.
Per la durata e i requisiti di ammissione è fatto rinvio ad
un decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
per la funzione pubblica; i programmi formativi e
l'organizzazione sono oggetto di specifiche convenzioni con
idonee e acclarate strutture e istituzioni pubbliche e
private.
Va sottolineata la particolare urgenza della previsione
normativa, considerato che il nuovo sistema sanitario partirà
a regime dal 1^ gennaio 1995.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la
regione Valle d'Aosta sono previste norme particolari in
ragione della specialità dei rispettivi statuti.
L'articolo 8 modifica una norma di recepimento di una
direttiva comunitaria in materia di coloranti per alimenti.
L'articolo 9 introduce a decorrere dal 1^ gennaio 1995 il
sistema di pagamento degli erogatori del Servizio sanitario
nazionale sulla base di tariffe predeterminate per prestazioni
(previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni), elemento
essenziale per consentire l'effettivo decollo del processo di
riordino del Servizio sanitario nazionale. L'articolo non
comporta spese.
L'articolo 10 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 8
del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, recante
attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in
materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli
sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da
cortile, consentendo il mantenimento per il 1994 del tasso di
conversione in vigore il 1^ settembre 1992 e per il 1993 la
media dei tassi di conversione degli ultimi tre anni. La
mancata introduzione della presente disposizione comporterebbe
l'applicazione automatica del nuovo tasso di conversione
dell'ECU in lire, in vigore al 1^ settembre 1993. Tale tasso
di conversione, in quanto risulta superiore del 18 per cento
circa rispetto a quello del settembre 1992, determina un
aggravio economico per i nostri operatori di settore rispetto
agli altri operatori della Comunità; i quali, in applicazione
delle succitate direttive CEE, fruiscono della misura di
conversione più favorevole.
Pertanto la norma che si propone oltre che definire la
par condicio nello scambio delle derrate alimentari di
origine animale, assume un carattere di ineludibile giustizia
socio-economica fra tutti i produttori del mercato unico.
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