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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29652
DDL2441-0002
Progetto di legge Camera n. 2441 - testo presentato - (DDL12-2441)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2441. TESTIPDL
...C2441.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2441 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con il presente decreto-legge,
  che reitera precedenti provvedimenti d'urgenza, vengono
  dettate disposizioni urgenti in materia di assistenza
  farmaceutica e di sanità.
    L'articolo 1 prevede la nomina di commissari straordinari
  degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
  personalità giuridica di diritto pubblico al fine di garantire
  continuità nella gestione anche dopo la scadenza del termine
  del 30
  giugno 1994 indicato dall'articolo 7 del decreto legislativo
  n. 269 del 1993.
    In particolare il comma 3 reca una disposizione relativa al
  collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici nominati
  commissari straordinari presso le unità sanitarie locali.
    Le norme di cui all'articolo 2 rispondono alla necessità di
  dare tempestivamente alle regioni disposizioni affinché le
  nuove unità sanitarie locali e aziende ospedaliere,
 
                               Pag. 2
 
  a partire dal 1^ gennaio 1995, possano instaurare la
  contabilità economico-finanziaria e patrimoniale separata da
  quella degli anni 1994 e precedenti e, quindi, non influenzata
  da risultanze contabili che, come è noto, sono gravate da
  rilevanti disavanzi.
    Le disposizioni sono estese anche agli istituti di ricovero
  e cura a carattere scientifico.
    L'articolo 3 modifica la legge 24 dicembre 1993, n. 537,
  stabilendo che per le ricette farmaceutiche che prescrivono
  una sola confezione la quota da pagare da parte dell'assistito
  ammonta a lire 3.000 e, per le ricette riguardanti più
  confezioni, a lire 5.000, in sostituzione dell'unica quota di
  lire 5.000 prevista dalla norma modificata.
    Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede per l'assistenza
  farmaceutica il pagamento della quota per ricetta anche da
  parte dei cittadini esenti, escluse le categorie che vengono
  specificate.
    Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1
  e 2 hanno efficacia fino al 31 dicembre 1994.  A decorrere dal
  1^ gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8
  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato
  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    I commi 4 e 5 concernono casi di patologia cronica o di
  lunga durata e conseguente necessità di trattamento con
  medicinali appartenenti alla classe indicata nella lettera
  c)  del comma 10 dell'articolo 8, della legge n. 537 del
  1993; la unità sanitaria locale competente provvede alla
  dispensazione gratuita dei medicinali stessi.  Il comma 6
  dispone che i medicinali utilizzati in programmi di
  sperimentazione clinica sull'uomo siano forniti gratuitamente
  dalle aziende committenti.
    L'articolo 4, comma 1, apporta modificazioni al decreto
  legislativo n. 539 del 1992, consentendo la ripetibilità della
  vendita di medicinali per un periodo di tre mesi dalla data
  della prescrizione e per non più di cinque volte, indicando le
  sanzioni a carico del farmacista che venda determinati
  medicinali senza presentazione di ricetta medica, salvi i casi
  di necessità e urgenza; i commi 3 e 4 abrogano o modificano
  alcune disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie
  approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 e del regolamento
  per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto n.
  1706 del 1938 disponendo la riduzione dei tempi di
  conservazione delle ricette.
    I commi da 5 a 7 modificando alcune disposizioni del
  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, trasformano le
  sanzioni della chiusura e della decadenza dall'esercizio in
  sanzioni pecuniarie amministrative.
    Il comma 8 infine prevede la chiusura della farmacia, solo
  in caso di reiterate infrazioni, per un periodo da quindici a
  trenta giorni; deve comunque essere garantito un servizio di
  farmacia sul territorio.
    L'articolo 5 soddisfa l'urgente necessità di prorogare i
  termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
  286, per il rinnovo delle autorizzazioni per i macelli
  (articolo 5, comma 9) ed i laboratori di sezionamento
  (articolo 6, comma 6) di capacità limitata, nonché per gli
  stabilimenti industriali che non hanno ottenuto la deroga fino
  al 31 dicembre 1995 per adeguarsi ai requisiti comunitari in
  conformità a quanto previsto dalla direttiva 91/498/CEE del
  Consiglio, del 29 luglio 1991 (articolo 19, comma 2).
    Con l'articolo in esame si prorogano al 28 febbraio 1995 i
  termini di adeguamento previsti sia per gli impianti a
  capacità limitata sia per quelli con caratteristiche
  industriali non in possesso di deroga in conformità alla
  citata direttiva 91/498/CEE.
    Tuttavia, per i primi, la data è prorogata al 31 ottobre
  1995, quando sia stata rilasciata concessione edilizia e sia
  già iniziata attività di ristrutturazione.
    Inoltre, limitatamente ai macelli pubblici, qualora entro
  il 28 febbraio 1995, venga presentata domanda di
  riconoscimento CE, è previsto che il Ministero della sanità,
  in presenza di particolari condizioni, conceda un'ulteriore
  proroga di ventiquattro mesi per l'esercizio dell'attività di
  macellazione, al fine di consentire il completamento o la
  realizzazione dei lavori
 
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  di ristrutturazione o di nuova costruzione.
    L'articolo 6 si ricollega alle esigenze particolarmente
  rilevanti che scaturiscono dalla legge 25 febbraio 1992, n.
  210, che prevede indennizzi a favore dei soggetti danneggiati
  da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
  obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati,
  le cui finalità altamente sociali non possono essere
  sottaciute.
    La norma riformula in parte l'articolo 2 della legge 25
  febbraio 1992, n. 210, precisando la natura dell'indennizzo
  previsto dall'articolo 1 di tale legge ed i termini del
  riferimento alla indennità integrativa speciale che integra
  l'indennizzo e prevedendo l'assegno  una tantum  in caso
  di morte.
    Con l'articolo 7 si istituiscono corsi di formazione,
  avvalendosi della Scuola superiore della pubblica
  amministrazione e di istituzioni universitarie, per l'alta
  dirigenza amministrativa sanitaria delle nuove aziende
  sanitarie, che è chiamata a gravosi impegni e responsabilità,
  anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo
  n. 29 del 1993.
    Per la durata e i requisiti di ammissione è fatto rinvio ad
  un decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
  per la funzione pubblica; i programmi formativi e
  l'organizzazione sono oggetto di specifiche convenzioni con
  idonee e acclarate strutture e istituzioni pubbliche e
  private.
    Va sottolineata la particolare urgenza della previsione
  normativa, considerato che il nuovo sistema sanitario partirà
  a regime dal 1^ gennaio 1995.
    Per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la
  regione Valle d'Aosta sono previste norme particolari in
  ragione della specialità dei rispettivi statuti.
    L'articolo 8 modifica una norma di recepimento di una
  direttiva comunitaria in materia di coloranti per alimenti.
    L'articolo 9 introduce a decorrere dal 1^ gennaio 1995 il
  sistema di pagamento degli erogatori del Servizio sanitario
  nazionale sulla base di tariffe predeterminate per prestazioni
  (previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del
  1992, e successive modificazioni ed integrazioni), elemento
  essenziale per consentire l'effettivo decollo del processo di
  riordino del Servizio sanitario nazionale.  L'articolo non
  comporta spese.
    L'articolo 10 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 8
  del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, recante
  attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in
  materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli
  sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da
  cortile, consentendo il mantenimento per il 1994 del tasso di
  conversione in vigore il 1^ settembre 1992 e per il 1993 la
  media dei tassi di conversione degli ultimi tre anni.  La
  mancata introduzione della presente disposizione comporterebbe
  l'applicazione automatica del nuovo tasso di conversione
  dell'ECU in lire, in vigore al 1^ settembre 1993.  Tale tasso
  di conversione, in quanto risulta superiore del 18 per cento
  circa rispetto a quello del settembre 1992, determina un
  aggravio economico per i nostri operatori di settore rispetto
  agli altri operatori della Comunità; i quali, in applicazione
  delle succitate direttive CEE, fruiscono della misura di
  conversione più favorevole.
    Pertanto la norma che si propone oltre che definire la
  par condicio  nello scambio delle derrate alimentari di
  origine animale, assume un carattere di ineludibile giustizia
  socio-economica fra tutti i produttori del mercato unico.
 
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