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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29653
DDL2441-0003
Progetto di legge Camera n. 2441 - testo presentato - (DDL12-2441)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2441. TESTIPDL
...C2441.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2441 ZZ12 ZZRT ZZPR
        1.  L'articolo 3, al comma 1 riduce a lire 3.000 la
  quota fissa per ricetta nel caso in cui sia prescritta una
  sola confezione.  Le ricette farmaceutiche complessive per
  l'anno 1994 possono essere stimate in 280.000.000.  Il numero
  di ricette che contiene una sola prescrizione rappresenta
  mediamente il 4 per cento del totale.  Pertanto, su 12 milioni
  di ricette si ha una perdita di  ticket  di lire 24
  miliardi (12 milioni per lire 2.000). Diminuendo però la quota
  fissa a lire 3.000 per una sola prescrizione si può
  sicuramente stimare che i cittadini, almeno per un ulteriore 2
  per cento di ricette, non si facciano prescrivere il secondo
  farmaco quando esso non è realmente essenziale.
      In tale ipotesi l'economia di spesa per ogni ricetta è
  rappresentata dal costo del secondo farmaco, al netto
  logicamente della perdita di lire 2.000 per  ticket.
  Poiché il costo medio di una ricetta è pari a lire 40.000, il
  risparmio complessivo per il Servizio sanitario nazionale è
  valutato in almeno 100 miliardi (lire 20.000 per un farmaco
  prescritto in meno - 2.000 lire di perdita di  ticket  per
  6 milioni circa di ricette).  Tale risparmio serve a coprire
  largamente sia la perdita di  ticket  di lire 24 miliardi
  di cui sopra, sia i maggiori oneri (76 miliardi) derivanti
  dalla previsione stabilita, con il comma 4 del medesimo
  articolo 3, di dispensare gratuitamente i farmaci della fascia
  c)  agli assistiti che ne hanno assoluta necessità sulla
  base dei criteri che verranno adottati dalla Commissione unica
  del farmaco (CUF).  Tali criteri saranno molto restrittivi e le
  scelte che verranno operate non comporteranno una spesa
  superiore a 76 miliardi.
      Gli oneri relativi all'articolo 7 sono valutati in 3
  miliardi di lire all'anno.  La copertura è a carico dei fondi
  iscritti nel bilancio del Ministero della sanità che
  l'articolo 12, comma 2, lettera  b),  del decreto
  legislativo n. 502 del 1992 destina al finanziamento di
  iniziative riguardanti programmi di interesse e rilievo
  interregionale o nazionale.  La somma prevista deve essere
  utilizzata per le sole spese di organizzazione dei corsi,
  compresi i compensi ai docenti sia se gestiti direttamente
  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o dalle
  istituzioni universitarie, sia se attuati tramite convenzioni
  con istituzioni diverse.  Le spese di viaggio e di soggiorno
  dei partecipanti ai corsi saranno a carico dei partecipanti o
  della struttura di appartenenza.
      Gli altri articoli del provvedimento non comportano oneri
  aggiuntivi.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2441 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2441 TOTPAG=0013 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=244100 00 FASCIDC=12DDL2441 SORTNAV=0244100 000 00000 ZZDDLC2441 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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