| 1. L'articolo 3, al comma 1 riduce a lire 3.000 la
quota fissa per ricetta nel caso in cui sia prescritta una
sola confezione. Le ricette farmaceutiche complessive per
l'anno 1994 possono essere stimate in 280.000.000. Il numero
di ricette che contiene una sola prescrizione rappresenta
mediamente il 4 per cento del totale. Pertanto, su 12 milioni
di ricette si ha una perdita di ticket di lire 24
miliardi (12 milioni per lire 2.000). Diminuendo però la quota
fissa a lire 3.000 per una sola prescrizione si può
sicuramente stimare che i cittadini, almeno per un ulteriore 2
per cento di ricette, non si facciano prescrivere il secondo
farmaco quando esso non è realmente essenziale.
In tale ipotesi l'economia di spesa per ogni ricetta è
rappresentata dal costo del secondo farmaco, al netto
logicamente della perdita di lire 2.000 per ticket.
Poiché il costo medio di una ricetta è pari a lire 40.000, il
risparmio complessivo per il Servizio sanitario nazionale è
valutato in almeno 100 miliardi (lire 20.000 per un farmaco
prescritto in meno - 2.000 lire di perdita di ticket per
6 milioni circa di ricette). Tale risparmio serve a coprire
largamente sia la perdita di ticket di lire 24 miliardi
di cui sopra, sia i maggiori oneri (76 miliardi) derivanti
dalla previsione stabilita, con il comma 4 del medesimo
articolo 3, di dispensare gratuitamente i farmaci della fascia
c) agli assistiti che ne hanno assoluta necessità sulla
base dei criteri che verranno adottati dalla Commissione unica
del farmaco (CUF). Tali criteri saranno molto restrittivi e le
scelte che verranno operate non comporteranno una spesa
superiore a 76 miliardi.
Gli oneri relativi all'articolo 7 sono valutati in 3
miliardi di lire all'anno. La copertura è a carico dei fondi
iscritti nel bilancio del Ministero della sanità che
l'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 502 del 1992 destina al finanziamento di
iniziative riguardanti programmi di interesse e rilievo
interregionale o nazionale. La somma prevista deve essere
utilizzata per le sole spese di organizzazione dei corsi,
compresi i compensi ai docenti sia se gestiti direttamente
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o dalle
istituzioni universitarie, sia se attuati tramite convenzioni
con istituzioni diverse. Le spese di viaggio e di soggiorno
dei partecipanti ai corsi saranno a carico dei partecipanti o
della struttura di appartenenza.
Gli altri articoli del provvedimento non comportano oneri
aggiuntivi.
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