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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29660
DDL2441-0010
Progetto di legge Camera n. 2441 - testo presentato - (DDL12-2441)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2441. TESTIPDL
...C2441.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2441 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
  aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
        " 9.  Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del
  regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30
  aprile 1962, n.283, agli impianti in attività alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, devono essere
  rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta
  dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo
  le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto; in sede di rinnovo
  viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e
  viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai
  requisiti igienici e funzionali presenti.  Tuttavia la data
  sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già
  stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata
  l'attività di ristrutturazione".
      2.  Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
  aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
        " 6.  Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del
  regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30
  aprile 1962, n.283, ai
 
                              Pag. 10
 
  laboratori in attività alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio
  1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità
  competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30
  settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al
  laboratorio il numero di identificazione.  Tuttavia la data
  sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già
  stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata
  l'attività di ristrutturazione".
      3.  Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
  aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
        " 2.  Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5,
  6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio
  decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30 aprile
  1962, n.283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a
  meno che venga presentata entro tale termine domanda di
  riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13.  Limitatamente ai
  macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato già
  approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed
  approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di
  nuova costruzione degli stabilimenti, verrà concessa, da parte
  del Ministero della sanità, una ulteriore proroga di
  ventiquattro mesi per l'esercizio delle attività di
  macellazione, tale da consentire il completamento o la
  realizzazione dei lavori".
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2441 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2441 TOTPAG=0013 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=029 PAGFIN=0010 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=244100 00 FASCIDC=12DDL2441 SORTNAV=0244100 000 00000 ZZDDLC2441 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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