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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29669
DDL2441-0003
Relazione Camera n. 2441-A (DDL12-2441-A)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2441A. TESTIPDL
...C2441A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC2441A ZZ12 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, al comma 3, dopo le parole:  "i
  dipendenti pubblici"  sono inserite le seguenti:  "e per
  quelli privati";  dopo le parole:  "presso le aziende
  ospedaliere"  sono inserite le seguenti:  "o gli istituti
  di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 1";
  e dopo le parole:  "le amministrazioni di appartenenza"
  sono inserite le seguenti:  "o i datori di lavoro".
    All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
  parole: ,  fatta salva la possibilità di utilizzare gli
  eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni
  debitorie preesistenti.  La contabilità economico-finanziaria e
  patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità
  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli
  anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle
  regioni, che ne assumono integralmente le relative
  obbligazioni.  Entro il 30 giugno 1995, con decreto del
  Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del
  bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in
  accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di
  ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data
  di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e
  degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente,
  dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del
  1992, e successive modificazioni e integrazioni".
      All'articolo 3, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai
  seguenti:
      "4.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, la
  Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del
  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla
  identificazione dei farmaci necessari al trattamento di
  particolari patologie nonché alla identificazione delle
  patologie stesse.
      5.  Nel caso di trattamento delle patologie di cui al
  comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo
  comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale,
  secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8,
  comma 10, lettera  a),  della legge 24 dicembre 1993, n.
  537".
 
                               Pag. 4
 
      All'articolo 4:
        al comma 1, la lettera  a)  è sostituita dalla
  seguente:
        " a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
      "3.  La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al
  comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica
  che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni
  occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e
  della durata della terapia, che non può essere superiore ad un
  anno.  L'indicazione di un numero di confezioni superiore
  all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la
  consegna frazionata dei medicinali prescritti.  In mancanza
  delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è
  consentita per non più di cinque volte in un periodo non
  superiore a tre mesi dalla data di compilazione della
  ricetta."";
        al comma 4, dopo le parole:  "preparazioni
  estemporanee"  sono aggiunte le seguenti:  "non
  ripetibili";
        al comma 8, le parole da:  "la chiusura"  fino
  alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
  "l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10
  milioni a lire 30 milioni.  In caso di recidiva, l'autorità
  amministrativa competente può disporre la chiusura della
  farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero
  l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 30 milioni a
  lire 50 milioni.  Nel caso in cui la chiusura della farmacia
  determini il venir meno del servizio di farmacia sul
  territorio l'autorità amministrativa competente può disporre
  unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria".
      All'articolo 5:
        al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole:  "28
  febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:  "31
  ottobre 1996";  dopo le parole:  "entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore"  sono inserite le seguenti:
  "della legge di conversione";  e il secondo periodo è
  soppresso;
        ai commi 2 e 3, capoverso, primo periodo, le parole:
  "28 febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 ottobre 1996";  e ai medesimi commi 2 e 3, capoverso,
  il secondo periodo è soppresso.
      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  L'articolo 2 della legge 25 febbraio
  1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
      "Art. 2. - 1.  L'indennizzo di cui all'articolo 1,
  comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni
  determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla
  legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8
  della legge 2 maggio 1984, n. 11.  L'indennizzo è cumulabile
  con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
 
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  percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di
  inflazione.
      2.  L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una
  somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa
  speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
  successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
  funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
  decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
  cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
  secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
  pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
  commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
      3.  Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
  previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente
  diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1
  e un assegno  una tantum  di lire 150 milioni.  Ai fini
  della presente legge, sono considerati aventi diritto
  nell'ordine: il coniuge, il convivente  more uxorio,  i
  figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
  maggiorenni inabili al lavoro.  I benefìci di cui al presente
  comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
  deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
  famiglia.
      4.  Qualora la persona sia deceduta in età minore,
  l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
  parentale.
      5.  I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla
  partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
  successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
  fissa per ricetta di cui al comma 16- ter  del medesimo
  articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
  limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
  diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
  legge.
      6.  I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì
  a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
  all'articolo 1.
      7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una
  patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefìci previsti dal
  presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
  Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non
  superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e
  2".
      2.  L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 8. - 1.  Nello stato di previsione del
  Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al
  risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità
  psico-fisica.  Il fondo ha una dotazione annua di lire 150
  miliardi.
      2.  Il fondo è destinato all'erogazione degli indennizzi
  per i danni causati al patrimonio biologico della persona,
  anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge, da attività trasfusionali relative al sangue
  umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni, effettuate nelle
  strutture pubbliche e private socio-sanitarie.
 
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      3.  Le industrie farmaceutiche concorrono al finanziamento
  del fondo di cui al comma 1 in ragione del 50 per cento della
  sua dotazione finanziaria, mediante il versamento di una somma
  calcolata sul fatturato dell'anno precedente relativo ai
  farmaci di cui alle lettere  a), b)  e  c)  del comma
  14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
  successive modificazioni, in base ad un'aliquota determinata
  annualmente con decreto del Ministro delle finanze".
      3.  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
  1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, sono definite
  le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25
  febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del
  presente articolo".
      L'articolo 7 è soppresso.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2441-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2441 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=244100A00 FASCIDC=12DDL2441 A SORTNAV=0244100A000 00000 ZZDDLC2441A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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