| All'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "i
dipendenti pubblici" sono inserite le seguenti: "e per
quelli privati"; dopo le parole: "presso le aziende
ospedaliere" sono inserite le seguenti: "o gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 1";
e dopo le parole: "le amministrazioni di appartenenza"
sono inserite le seguenti: "o i datori di lavoro".
All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
parole: , fatta salva la possibilità di utilizzare gli
eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni
debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e
patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli
anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle
regioni, che ne assumono integralmente le relative
obbligazioni. Entro il 30 giugno 1995, con decreto del
Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di
ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data
di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e
degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente,
dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 3, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la
Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla
identificazione dei farmaci necessari al trattamento di
particolari patologie nonché alla identificazione delle
patologie stesse.
5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al
comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo
comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale,
secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537".
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All'articolo 4:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
" a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al
comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica
che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni
occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e
della durata della terapia, che non può essere superiore ad un
anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore
all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la
consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza
delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è
consentita per non più di cinque volte in un periodo non
superiore a tre mesi dalla data di compilazione della
ricetta."";
al comma 4, dopo le parole: "preparazioni
estemporanee" sono aggiunte le seguenti: "non
ripetibili";
al comma 8, le parole da: "la chiusura" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10
milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità
amministrativa competente può disporre la chiusura della
farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero
l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 30 milioni a
lire 50 milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia
determini il venir meno del servizio di farmacia sul
territorio l'autorità amministrativa competente può disporre
unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria".
All'articolo 5:
al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: "28
febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 1996"; dopo le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti:
"della legge di conversione"; e il secondo periodo è
soppresso;
ai commi 2 e 3, capoverso, primo periodo, le parole:
"28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 1996"; e ai medesimi commi 2 e 3, capoverso,
il secondo periodo è soppresso.
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8
della legge 2 maggio 1984, n. 11. L'indennizzo è cumulabile
con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
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percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente
diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1
e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini
della presente legge, sono considerati aventi diritto
nell'ordine: il coniuge, il convivente more uxorio, i
figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefìci di cui al presente
comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì
a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
all'articolo 1.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una
patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefìci previsti dal
presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non
superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e
2".
2. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Nello stato di previsione del
Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al
risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità
psico-fisica. Il fondo ha una dotazione annua di lire 150
miliardi.
2. Il fondo è destinato all'erogazione degli indennizzi
per i danni causati al patrimonio biologico della persona,
anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, da attività trasfusionali relative al sangue
umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni, effettuate nelle
strutture pubbliche e private socio-sanitarie.
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3. Le industrie farmaceutiche concorrono al finanziamento
del fondo di cui al comma 1 in ragione del 50 per cento della
sua dotazione finanziaria, mediante il versamento di una somma
calcolata sul fatturato dell'anno precedente relativo ai
farmaci di cui alle lettere a), b) e c) del comma
14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, in base ad un'aliquota determinata
annualmente con decreto del Ministro delle finanze".
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo".
L'articolo 7 è soppresso.
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