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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29692
DDL2441-0011
Progetto di legge Camera n. 2441-B - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2441-B)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C2441B. TESTIPDL
...C2441B.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
Pag. 19 Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVB ZZDDLC2441B ZZ12 ZZDL ZZTR
      1.  A decorrere dal 1^ giugno 1995 sono istituiti corsi di
  formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi
  per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario
  nazionale.
      2.  La durata dei singoli corsi e i requisiti di
  ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della
  sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
  d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare
  entro il 31 marzo 1995.
      3.  Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi
  sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il
  30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, la Scuola
  superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i
  servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o
  idonee istituzioni private.  La Scuola superiore della pubblica
  amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e
  le istituzioni universitarie possono utilizzare per
  l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni,
  istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione
  superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o
  collegate.  L'idoneità delle istituzioni private è verificata
  da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro
  della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno
  parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione
  dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia
  didattica.
      4.  Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
  provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai
  sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica 1^ novembre 1973, n. 689, aggiunto
  dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
  Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra
  i requisiti di cui al comma 2 è compreso quello del
  bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
  dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
  n. 4.
      5.  Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte,
  per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con
  fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  b),  del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
  modificazioni e integrazioni.
 
DATA=950622 FASCID=DDL12-2441-B TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2441 TOTPAG=0021 TOTDOC=0015 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0019 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=244100B00 FASCIDC=12DDL2441 B SORTNAV=0244100B000 00000 ZZDDLC2441B NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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