| 1. A decorrere dal 1^ giugno 1995 sono istituiti corsi di
formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi
per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario
nazionale.
2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di
ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della
sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare
entro il 31 marzo 1995.
3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi
sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il
30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o
idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e
le istituzioni universitarie possono utilizzare per
l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni,
istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione
superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o
collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata
da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno
parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione
dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia
didattica.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai
sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1^ novembre 1973, n. 689, aggiunto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra
i requisiti di cui al comma 2 è compreso quello del
bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4.
5. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte,
per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con
fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni e integrazioni.
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