| All'articolo 1:
al comma 3, dopo le parole: "i dipendenti pubblici"
sono inserite le seguenti: "e per quelli privati"; e
dopo le parole: "le amministrazioni di appartenenza"
sono inserite le seguenti: "o i datori di lavoro";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3- bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I datori di lavoro provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote
a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali,
calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed
a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità
sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero
delle quote a carico dell'interessato".
3- ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello
statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 267".
All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", fatta salva la possibilità di utilizzare gli
eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni
debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e
patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli
anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle
regioni, che ne assumono integralmente le relative
obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del
Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di
ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data
di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e
degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente,
dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni".
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al comma 2, capoverso, primo periodo, le parole:
"28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 1996"; e il secondo periodo è soppresso;
al comma 3, capoverso, primo periodo, le parole:
"28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 1996" e il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Limitatamente ai macelli pubblici le
autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere
efficacia il 30 giugno 1997".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile
per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella
B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a
qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla
base del tasso di inflazione.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
una somma corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui
al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
nell'ordine: il coniuge, il convivente more uxorio, i
figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefìci di cui al presente
comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefìci di cui alla presente legge spettano
altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
all'articolo 1.
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al comma 2, capoverso, primo periodo, le parole:
"28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 1996"; e il secondo periodo è soppresso;
al comma 3, capoverso, primo periodo, le parole:
"28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 1996" e il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Limitatamente ai macelli pubblici le
autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere
efficacia il 30 giugno 1997".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile
per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella
B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a
qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla
base del tasso di inflazione.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
una somma corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui
al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
nell'ordine: il coniuge, il convivente more uxorio, i
figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefìci di cui al presente
comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefìci di cui alla presente legge spettano
altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
all'articolo 1.
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7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di
una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefìci previsti
dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non
superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e
2".
2. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Nello stato di previsione del
Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al
risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità
psico-fisica. Il fondo ha una dotazione annua di lire 150
miliardi.
2. Il fondo è destinato all'erogazione degli
indennizzi per i danni causati al patrimonio biologico della
persona, anche anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, da attività trasfusionali relative al
sangue umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni,
effettuate nelle strutture pubbliche e private
socio-sanitarie.
3. Le industrie farmaceutiche nonché altri soggetti
pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro della
sanità, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, concorrono al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo in ragione del 50 per cento della sua dotazione
finanziaria, secondo modalità e criteri di ripartizione
stabiliti con l'anzidetto decreto".
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo".
L'articolo 7 è soppresso.
All'articolo 9:
al comma 5, le parole: "e provinciali" sono
sostituite dalle seguenti: "e delle province autonome di
Trento e di Bolzano";
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5- bis. La regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione".
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