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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29699
DDL2441-0003
Progetto di legge Camera n. 2441-D - testo rinviato alle Camere - (DDL12-2441-D)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2441D. TESTIPDL
...C2441D.
...DISEGNO DI LEGGE
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 135 --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZAL ZZDDLC2441D ZZ12 ZZPD ZZRC
      All'articolo 1:
        al comma 3, dopo le parole:  "i dipendenti pubblici"
  sono inserite le seguenti:  "e per quelli privati";  e
  dopo le parole:  "le amministrazioni di appartenenza"
  sono inserite le seguenti:  "o i datori di lavoro";
        dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
      "3- bis.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "I datori di lavoro provvedono ad effettuare
  il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote
  a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali,
  calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed
  a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità
  sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero
  delle quote a carico dell'interessato".
    3- ter.  Le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello
  statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
  n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16
  marzo 1992, n. 267".
    All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
  parole:  ", fatta salva la possibilità di utilizzare gli
  eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni
  debitorie preesistenti.  La contabilità economico-finanziaria e
  patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità
  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli
  anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle
  regioni, che ne assumono integralmente le relative
  obbligazioni.  Entro il 30 settembre 1995, con decreto del
  Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del
  bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in
  accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di
  ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data
  di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e
  degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente,
  dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del
  1992, e successive modificazioni e integrazioni".
 
                               Pag. 4
 
        al comma 2, capoverso, primo periodo, le parole:
  "28 febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 ottobre 1996";  e il secondo periodo è soppresso;
        al comma 3, capoverso, primo periodo, le parole:
  "28 febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 ottobre 1996"  e il secondo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Limitatamente ai macelli pubblici le
  autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere
  efficacia il 30 giugno 1997".
      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  L'articolo 2 della legge 25 febbraio
  1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
      "Art. 2. -  1.  L'indennizzo di cui
  all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile
  per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella
  B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
  dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
  L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a
  qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla
  base del tasso di inflazione.
        2.  L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
  una somma corrispondente all'importo dell'indennità
  integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
  e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
  funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
  decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
  cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
  secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
  pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
  commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
        3.  Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
  patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
  l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui
  al comma 1 e un assegno  una tantum  di lire 150 milioni.
  Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
  nell'ordine: il coniuge, il convivente  more uxorio,  i
  figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
  maggiorenni inabili al lavoro.  I benefìci di cui al presente
  comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
  deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
  famiglia.
        4.  Qualora la persona sia deceduta in età minore,
  l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
  parentale.
        5.  I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati
  dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
  15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
  successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
  fissa per ricetta di cui al comma 16- ter  del medesimo
  articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
  limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
  diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
  legge.
        6.  I benefìci di cui alla presente legge spettano
  altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
  all'articolo 1.
 
                               Pag. 5
 
        al comma 2, capoverso, primo periodo, le parole:
  "28 febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 ottobre 1996";  e il secondo periodo è soppresso;
        al comma 3, capoverso, primo periodo, le parole:
  "28 febbraio 1995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "31 ottobre 1996"  e il secondo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Limitatamente ai macelli pubblici le
  autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere
  efficacia il 30 giugno 1997".
      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  L'articolo 2 della legge 25 febbraio
  1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
      "Art. 2. -  1.  L'indennizzo di cui
  all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile
  per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella
  B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
  dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
  L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a
  qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla
  base del tasso di inflazione.
        2.  L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
  una somma corrispondente all'importo dell'indennità
  integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
  e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
  funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha
  decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in
  cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità,
  secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria
  pubblica o privata convenzionata, certificata dalla
  commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.
        3.  Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
  patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
  l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui
  al comma 1 e un assegno  una tantum  di lire 150 milioni.
  Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
  nell'ordine: il coniuge, il convivente  more uxorio,  i
  figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
  maggiorenni inabili al lavoro.  I benefìci di cui al presente
  comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
  deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della
  famiglia.
        4.  Qualora la persona sia deceduta in età minore,
  l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
  parentale.
        5.  I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati
  dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
  15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
  successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota
  fissa per ricetta di cui al comma 16- ter  del medesimo
  articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
  limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
  diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
  legge.
        6.  I benefìci di cui alla presente legge spettano
  altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui
  all'articolo 1.
 
                               Pag. 6
 
        7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono più di
  una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefìci previsti
  dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
  Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non
  superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e
  2".
      2.  L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 8. -  1.  Nello stato di previsione del
  Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al
  risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità
  psico-fisica.  Il fondo ha una dotazione annua di lire 150
  miliardi.
        2.  Il fondo è destinato all'erogazione degli
  indennizzi per i danni causati al patrimonio biologico della
  persona, anche anteriormente alla data di entrata in vigore
  della presente legge, da attività trasfusionali relative al
  sangue umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni,
  effettuate nelle strutture pubbliche e private
  socio-sanitarie.
        3.  Le industrie farmaceutiche nonché altri soggetti
  pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro della
  sanità, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, concorrono al
  finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente
  articolo in ragione del 50 per cento della sua dotazione
  finanziaria, secondo modalità e criteri di ripartizione
  stabiliti con l'anzidetto decreto".
      3.  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
  1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, sono definite
  le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25
  febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del
  presente articolo".
      L'articolo 7 è soppresso.
      All'articolo 9:
        al comma 5, le parole:  "e provinciali"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "e delle province autonome di
  Trento e di Bolzano";
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      "5- bis.  La regione Valle d'Aosta e le province
  autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
  presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle
  relative norme di attuazione".
 
DATA=950628 FASCID=DDL12-2441-D TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RC NSTA=2441 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=244100D00 FASCIDC=12DDL2441 D SORTNAV=0244100D000 00000 ZZDDLC2441D NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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