| 1. A decorrere dal 1^ luglio 1994 gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalità
giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari
straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269. A partire dalla
stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario
straordinario determina anche il compenso spettante allo
stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari
straordinari si provvede alla conferma del collegio dei
revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica al
consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini"
di Genova.
3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario
straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso
le aziende ospedaliere, determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile
ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza
provvedono ad effettuare il versamento dei relativi
contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente,
nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento
stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso
del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle
aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle
quote a carico dell'interessato.
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