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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29703
DDL2441-0007
Progetto di legge Camera n. 2441-D - testo rinviato alle Camere - (DDL12-2441-D)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2441D. TESTIPDL
...C2441D.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC2441D ZZ12 ZZDL ZZRC
      1.  Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della
  legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
        "I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10,
  lettera  a),  sono a totale carico del Servizio sanitario
  nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di
  una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia
  prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in
  cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi
  consentite dalla legge.".
      2.  Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della
  legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
        "Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con
  esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione
  diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli
  invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al
  pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per
  le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al
  pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.".
      3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia
  fino alla data del 31 dicembre 1994.  A decorrere dal 1^
  gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8
  della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato
  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
      4.  Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale
  abbia assoluta necessità, in ragione della particolare
  patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di
  essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma
  10, lettera  c),  della legge 24 dicembre 1993, n.537, la
  USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei
  medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia
  stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri
  che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del
  farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto.  La spesa complessiva non può superare
  l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito
  a ciascuna regione in proporzione alla popolazione
  residente.
 
                               Pag. 9
 
      5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni
  necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 e
  per la verifica del rispetto delle medesime.
      6.  I medicinali utilizzati in programmi di
  sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute
  idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2
  del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n.139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti
  gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni
  cliniche stesse.
 
DATA=950628 FASCID=DDL12-2441-D TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RC NSTA=2441 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=014 PAGFIN=0009 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=244100D00 FASCIDC=12DDL2441 D SORTNAV=0244100D000 00000 ZZDDLC2441D NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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