| 1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
"I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10,
lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario
nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di
una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia
prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in
cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi
consentite dalla legge.".
2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
"Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con
esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione
diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli
invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al
pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per
le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al
pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia
fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1^
gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
4. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale
abbia assoluta necessità, in ragione della particolare
patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di
essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, la
USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei
medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia
stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri
che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del
farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La spesa complessiva non può superare
l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito
a ciascuna regione in proporzione alla popolazione
residente.
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5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni
necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 e
per la verifica del rispetto delle medesime.
6. I medicinali utilizzati in programmi di
sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute
idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti
gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni
cliniche stesse.
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