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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29704
DDL2441-0008
Progetto di legge Camera n. 2441-D - testo rinviato alle Camere - (DDL12-2441-D)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2441D. TESTIPDL
...C2441D.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC2441D ZZ12 ZZDL ZZRC
      1.  All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n.539, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al comma 3, il primo periodo è sostituito dal
  seguente: "La ripetibilità della vendita di medicinali di cui
  al comma 2 è consentita per un periodo non superiore a tre
  mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e
  per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del
  medico prescrivente.";
          b)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
          " 4.  Il farmacista che vende un medicinale di
  cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è
  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila.  Tale
  sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia
  stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di
  impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia
  presentata la ricetta medica entro quarantotto ore.  Il
  farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone
  sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è
  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire centomila a lire seicentomila.".
      2.  Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.539, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
        " 3.  Le ricette mediche relative ai medicinali di
  cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono
  essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per
  sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per
  rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario
  nazionale.".
      3.  All'articolo 123, comma primo, lettera  c),  del
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
  27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, le parole:
  "sia conservata copia di tutte le ricette e" sono
  soppresse.
      4.  All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il
  servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre
  1938, n.1706, le parole: "i farmacisti debbono conservare per
  la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite"
  sono sostituite dalle seguenti: "i
 
                              Pag. 10
 
  farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite
  concernenti preparazioni estemporanee".
      5.  Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n.178, è sostituito dal seguente:
        " 3.  In caso di vendita o di detenzione per la
  vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti
  provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di
  revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire
  cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.".
      6.  Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n.178, è sostituito dal seguente:
        " 4.  Il farmacista è soggetto alla sanzione
  amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora
  nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le
  infrazioni previste dal comma 1.".
      7.  All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto
  legislativo 29 maggio 1991, n.178, le parole: "o che detenga
  per vendere" sono soppresse.
      8.  Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un
  medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.539, senza presentazione di
  ricetta medica o su presentazione di ricette prive di
  validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro
  medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può
  disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici
  a trenta giorni, garantendo comunque un servizio di farmacia
  sul territorio.
 
DATA=950628 FASCID=DDL12-2441-D TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RC NSTA=2441 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=014 PAGFIN=0010 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=244100D00 FASCIDC=12DDL2441 D SORTNAV=0244100D000 00000 ZZDDLC2441D NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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