| 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.539, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "La ripetibilità della vendita di medicinali di cui
al comma 2 è consentita per un periodo non superiore a tre
mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e
per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del
medico prescrivente.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il farmacista che vende un medicinale di
cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale
sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia
stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di
impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia
presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il
farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone
sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire seicentomila.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.539, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
" 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di
cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono
essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per
sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per
rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale.".
3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, le parole:
"sia conservata copia di tutte le ricette e" sono
soppresse.
4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il
servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre
1938, n.1706, le parole: "i farmacisti debbono conservare per
la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite"
sono sostituite dalle seguenti: "i
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farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite
concernenti preparazioni estemporanee".
5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n.178, è sostituito dal seguente:
" 3. In caso di vendita o di detenzione per la
vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti
provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di
revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.".
6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n.178, è sostituito dal seguente:
" 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione
amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora
nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le
infrazioni previste dal comma 1.".
7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n.178, le parole: "o che detenga
per vendere" sono soppresse.
8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un
medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.539, senza presentazione di
ricetta medica o su presentazione di ricette prive di
validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro
medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può
disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici
a trenta giorni, garantendo comunque un servizio di farmacia
sul territorio.
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