| 1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
" 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del
regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30
aprile 1962, n.283, agli impianti in attività alla data di
entrata in vigore del presente decreto, devono essere
rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta
dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo
le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in sede di rinnovo
viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e
viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai
requisiti igienici e funzionali presenti. Tuttavia la data
sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già
stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata
l'attività di ristrutturazione".
2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
" 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del
regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30
aprile 1962, n.283, ai
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laboratori in attività alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio
1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità
competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30
settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al
laboratorio il numero di identificazione. Tuttavia la data
sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già
stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata
l'attività di ristrutturazione".
3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
aprile 1994, n.286, è sostituito dal seguente:
" 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5,
6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio
decreto 20 dicembre 1928, n.3298, e della legge 30 aprile
1962, n.283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a
meno che venga presentata entro tale termine domanda di
riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai
macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato già
approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed
approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di
nuova costruzione degli stabilimenti, verrà concessa, da parte
del Ministero della sanità, una ulteriore proroga di
ventiquattro mesi per l'esercizio delle attività di
macellazione, tale da consentire il completamento o la
realizzazione dei lavori".
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