| 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n.210, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato
nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge
29 aprile 1976, n.177, come modificata dall'articolo 8 della
legge 2 maggio 1984, n.111. L'indennizzo è cumulabile con ogni
altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
una somma corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324,
e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è
cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra
analoga indennità collegata alla variazione del costo della
vita.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi
la morte, spetta un assegno una tantum nella misura di
lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine:
coniuge, figli, genitori, fratelli.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.".
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