| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, le prestazioni di
assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, sono
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remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni
secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro
della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1^
gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di
fissazione delle nuove tariffe applicano, in via
transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della
sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 1994.
2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della
sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai
soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire
con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei
servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte
delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui
all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Le regioni, con periodicità almeno triennale,
provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto
delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi
delle prestazioni rilevate.
4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del
sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da
parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori,
pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del
Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Al fine di consentire l'acquisizione delle
informazioni necessarie alla programmazione sanitaria
nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della
sanità i provvedimenti regionali e provinciali di
determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei
relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni
dalla loro approvazione.
6. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma
indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle
tariffe definite secondo i criteri di cui al presente
articolo.
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