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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29709
DDL2441-0013
Progetto di legge Camera n. 2441-D - testo rinviato alle Camere - (DDL12-2441-D)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2441D. TESTIPDL
...C2441D.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC2441D ZZ12 ZZDL ZZRC
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995, le prestazioni di
  assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio
  sanitario nazionale, sono
 
                              Pag. 13
 
  remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni
  secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro
  della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
  modificazioni ed integrazioni.  Le regioni che alla data del 1^
  gennaio 1995  non abbiano adottato i provvedimenti di
  fissazione delle nuove  tariffe applicano, in via
  transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della
  sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
  alla  Gazzetta Ufficiale  n.300 del 24 dicembre 1994.
      2.  Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della
  sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 300 del 24 dicembre
  1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai
  soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire
  con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei
  servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte
  delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui
  all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
      3.  Le regioni, con periodicità almeno triennale,
  provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto
  delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi
  delle prestazioni rilevate.
      4.  Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del
  sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da
  parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori,
  pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del
  Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
  modificazioni ed integrazioni.
      5.  Al fine di consentire l'acquisizione delle
  informazioni necessarie alla programmazione sanitaria
  nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della
  sanità i provvedimenti regionali e provinciali di
  determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei
  relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni
  dalla loro approvazione.
      6.  Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma
  indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle
  tariffe definite secondo i criteri di cui al presente
  articolo.
 
DATA=950628 FASCID=DDL12-2441-D TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RC NSTA=2441 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=052 PAGFIN=0013 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=244100D00 FASCIDC=12DDL2441 D SORTNAV=0244100D000 00000 ZZDDLC2441D NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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