| Onorevoli Deputati! -- Con il decretolegge 29 agosto
1994, n. 523, il Governo ha inteso proseguire la strategia di
riforma dell'ordinamento scolastico introducendo, con
l'abolizione degli esami di riparazione e con la conseguente
attivazione di appositi interventi di sostegno a favore degli
alunni il cui profitto risulti insufficiente, un sistema più
rispondente al reale processo formativo degli alunni, ponendo,
in tal modo, le premesse per una scuola nella quale lo
studente sia effettivamente centrale.
L' iter di approvazione del disegno di legge di
conversione, avviato presso la Commissione istruzione del
Senato, ha comportato tempi lunghi sia per la complessità del
dibattito sia per la molteplicità degli emendamenti
presentati, per cui il decreto in questione è stato reiterato
con decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, nel testo
riformulato sulla base delle proposte avanzate in sede di
dibattito parlamentare.
Come risulta, del resto, dalla relazione che accompagnava
il relativo disegno di legge di conversione, "un sistema
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complesso in equilibrio, come quello della scuola, non può
essere toccato in un punto centrale senza discutere e
predisporre gli strumenti alternativi di intervento", sicché
fin dall'inizio del dibattito furono prefigurate proposte
metodologiche destinate ad inserire la conversione del
decreto-legge in una strategia più articolata ed organica. Pur
riscontrandosi, infatti, ampia convergenza politica
sull'obiettivo preminente rappresentato dall'abolizione degli
esami di riparazione, la Commissione aveva deliberato, in modo
pressoché unanime, di affiancare al testo del decreto-legge,
dopo averne stralciato le norme relative alle concrete
modalità di svolgimento e di verifica dei risultati degli
interventi didattici ed educativi nonché quelle di
utilizzazione del personale docente, una proposta risultante
dall'unificazione di quattro disegni di legge abbinati (A.S.
nn. 33, 624, 691, 849, XII) - uno dei quali di iniziativa
governativa - nella quale collocare in modo più organico le
norme stralciate congiuntamente ad altre destinate a
consentire anche il corretto avvio dell'anno scolastico.
I due disegni di legge - quello di conversione del decreto
legge n. 607 del 1994 (A.C. 1676, XII) e quello risultante
dall'unificazione dei richiamati quattro disegni di legge, cui
poi si è aggiunta una ulteriore proposta di legge (A.C. n.
1684, XII) - sono stati approvati dal Senato il 22 novembre
1994.
La mancata approvazione da parte della Camera dei deputati,
nel termine costituzionale prescritto, del decreto-legge n.
607 del 1994, ne ha reso peraltro necessaria la reiterazione,
con i decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 729, e 25 febbraio
1995, n. 58. La scadenza anche di tale ultimo decreto ne ha
reso indispensabile la nuova reiterazione, sussistendo le
motivazioni di necessità ed urgenza che a suo tempo avevano
indotto all'adozione del provvedimento, cui occorre oggi
aggiungere ulteriori ragioni, dal momento che la nuova
disciplina è ormai operante nell'anno scolastico in corso.
Il testo del decreto-legge che si propone è identico a
quello non convertito nei termini.
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