| (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione).
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
aboliti:
a) gli esami di riparazione negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore;
b) gli esami di seconda sessione per il
conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.
2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.
3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio
del consiglio di classe non possano essere valutati, per
malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere, entro il 30 giugno, prove
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suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 74;
b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
193;
c) il comma 4 dell'articolo 193;
d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
194;
e) il comma 2 dell'articolo 196.
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