| (Interventi didattici ed educativi).
1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore attivano interventi didattici ed educativi per
alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico,
sia risultato insufficiente in una o più materie.
2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge
regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1,
per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo
modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.
| |