| Onorevoli Deputati! -- Il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ha segnalato talune inadeguatezze
della disciplina vigente in materia di produzione dei bilanci
delle imprese editoriali e radiotelevisive. In particolare, ha
rilevato che detta disciplina non è conforme alle norme di
attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria e
non è pienamente funzionale all'esercizio dei poteri
conferitigli dalla legge; da una parte, essa risulta
eccessivamente gravosa per le imprese
editoriali e radiotelevisive, dall'altra non consente
un effettivo e diretto controllo degli elementi più
significativi e peculiari dell'attività di tali imprese.
A tal fine, il Garante ha suggerito l'immediata
introduzione di una nuova e più adeguata disciplina.
E' stato, pertanto, predisposto dapprima il decreto-legge
23 febbraio 1994, n.129, che è stato poi reiterato, in seguito
alla sua mancata conversione nei termini, con il decreto-legge
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1994, n. 252, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421,
con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, con il
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, con il decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 728, e con il decretolegge 1^ marzo 1995, n.
59.
Il presente decreto prevede, all'articolo 1, in
sostituzione del precedente obbligo di trasmissione dei
bilanci, quello di comunicazione al Garante di dati, contabili
ed extracontabili, e notizie richiesti dalla normativa
vigente.
L'individuazione di tali informazioni, nonché le modalità
ed i termini per l'invio delle stesse, sono determinati dal
Garante, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriori
atti e documenti non espressamente tipizzati (articolo 1,
comma 2). Inoltre, si è esteso l'obbligo di trasmissione dei
dati anche alle amministrazioni ed enti pubblici,
relativamente alle proprie spese pubblicitarie. E' previsto un
regime particolare di "comunicazione unica" per taluni
soggetti (fondazioni, enti morali, associazioni, sindacati,
eccetera).
L'articolo 2 concerne l'obbligo di pubblicazione dello
stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di
esercizio per i soggetti di cui all'articolo 11, secondo
comma, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n.416, e per
le imprese concessionarie di pubblicità.
L'articolo 3 prevede apposite sanzioni nell'ipotesi di
mancata comunicazione dei documenti, dati e notizie richiesti
dal Garante ed in caso di mancata pubblicazione dei
bilanci.
L'articolo 4 consente al Garante di avvalersi della Guardia
di finanza per svolgere accertamenti specifici.
L'articolo 5 prevede l'obbligo per i soggetti di cui
all'articolo 1 di ottemperare ai
provvedimenti emanati dal Garante, entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di violazione delle norme sulla propaganda
elettorale il Garante potrà ordinare, nel periodo antecedente
la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli
impianti gestiti da emittenti prive di concessione o
autorizzazione.
L'articolo 6, conseguentemente, abroga le norme relative
agli obblighi contabili, incompatibili con le disposizioni del
provvedimento, ed elimina in particolare il requisito della
presentazione dei bilanci e dei relativi allegati, richiesto
dal decretolegge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, per il
rilascio e la validità delle concessioni radiotelevisive.
Infine, l'articolo 7 consente alle emittenti per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale e sonora la
prosecuzione dell'attività fino al rilascio o alla reiezione
del provvedimento di concessione, da adottare entro il 30
giugno 1995.
In particolare, il comma 4 dell'articolo 7, modificando
l'articolo 9 della legge n. 223 del 1990, regola la
destinazione della pubblicità dello Stato e degli altri enti
pubblici anche in favore di emittenti televisive e
radiofoniche dei Paesi membri dell'Unione europea.
L'articolo 8 prevede una modifica all'articolo 15 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,
con particolare riferimento alle rappresentazioni non
considerate pubbliche.
Con l'articolo 9, infine, sono assegnati contributi
straordinari al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro alla
Scala di Milano e al teatro comunale dell'Opera di Genova.
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