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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29722
DDL2443-0002
Progetto di legge Camera n. 2443 - testo presentato - (DDL12-2443)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2443. TESTIPDL
...C2443.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2443 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria ha segnalato talune inadeguatezze
  della disciplina vigente in materia di produzione dei bilanci
  delle imprese editoriali e radiotelevisive.  In particolare, ha
  rilevato che detta disciplina non è conforme alle norme di
  attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria e
  non è pienamente funzionale all'esercizio dei poteri
  conferitigli dalla legge; da una parte, essa risulta
  eccessivamente gravosa per le imprese
  editoriali e radiotelevisive, dall'altra non consente
  un effettivo e diretto controllo degli elementi più
  significativi e peculiari dell'attività di tali imprese.
    A tal fine, il Garante ha suggerito l'immediata
  introduzione di una nuova e più adeguata disciplina.
    E' stato, pertanto, predisposto dapprima il decreto-legge
  23 febbraio 1994, n.129, che è stato poi reiterato, in seguito
  alla sua mancata conversione nei termini, con il decreto-legge
  26 aprile
 
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  1994, n. 252, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421,
  con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, con il
  decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, con il decreto-legge 23
  dicembre 1994, n. 728, e con il decretolegge 1^ marzo 1995, n.
  59.
    Il presente decreto prevede, all'articolo 1, in
  sostituzione del precedente obbligo di trasmissione dei
  bilanci, quello di comunicazione al Garante di dati, contabili
  ed extracontabili, e notizie richiesti dalla normativa
  vigente.
    L'individuazione di tali informazioni, nonché le modalità
  ed i termini per l'invio delle stesse, sono determinati dal
  Garante, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriori
  atti e documenti non espressamente tipizzati (articolo 1,
  comma 2).  Inoltre, si è esteso l'obbligo di trasmissione dei
  dati anche alle amministrazioni ed enti pubblici,
  relativamente alle proprie spese pubblicitarie.  E' previsto un
  regime particolare di "comunicazione unica" per taluni
  soggetti (fondazioni, enti morali, associazioni, sindacati,
  eccetera).
    L'articolo 2 concerne l'obbligo di pubblicazione dello
  stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di
  esercizio per i soggetti di cui all'articolo 11, secondo
  comma, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n.416, e per
  le imprese concessionarie di pubblicità.
    L'articolo 3 prevede apposite sanzioni nell'ipotesi di
  mancata comunicazione dei documenti, dati e notizie richiesti
  dal Garante ed in caso di mancata pubblicazione dei
  bilanci.
    L'articolo 4 consente al Garante di avvalersi della Guardia
  di finanza per svolgere accertamenti specifici.
    L'articolo 5 prevede l'obbligo per i soggetti di cui
  all'articolo 1 di ottemperare ai
  provvedimenti emanati dal Garante, entro sessanta giorni
  dalla loro pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.
    Nel caso di violazione delle norme sulla propaganda
  elettorale il Garante potrà ordinare, nel periodo antecedente
  la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli
  impianti gestiti da emittenti prive di concessione o
  autorizzazione.
    L'articolo 6, conseguentemente, abroga le norme relative
  agli obblighi contabili, incompatibili con le disposizioni del
  provvedimento, ed elimina in particolare il requisito della
  presentazione dei bilanci e dei relativi allegati, richiesto
  dal decretolegge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, per il
  rilascio e la validità delle concessioni radiotelevisive.
    Infine, l'articolo 7 consente alle emittenti per la
  radiodiffusione televisiva in ambito locale e sonora la
  prosecuzione dell'attività fino al rilascio o alla reiezione
  del provvedimento di concessione, da adottare entro il 30
  giugno 1995.
    In particolare, il comma 4 dell'articolo 7, modificando
  l'articolo 9 della legge n. 223 del 1990, regola la
  destinazione della pubblicità dello Stato e degli altri enti
  pubblici anche in favore di emittenti televisive e
  radiofoniche dei Paesi membri dell'Unione europea.
    L'articolo 8 prevede una modifica all'articolo 15 della
  legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
  diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,
  con particolare riferimento alle rappresentazioni non
  considerate pubbliche.
    Con l'articolo 9, infine, sono assegnati contributi
  straordinari al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro alla
  Scala di Milano e al teatro comunale dell'Opera di Genova.
 
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