Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29725
DDL2443-0005
Progetto di legge Camera n. 2443 - testo presentato - (DDL12-2443)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2443. TESTIPDL
...C2443.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2443 ZZ12 ZZDL ZZPR
         (Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
            per la radiodiffusione e l'editoria).
      1.  Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
  determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, stabilendo
  altresì le modalità e i termini di
 
                               Pag. 5
 
  comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni
  rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra
  contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli
  articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,
  secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981,
  n.416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.250, e
  successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21
  della legge 6 agosto 1990, n.223, e all'articolo 6, comma 3,
  del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, sono tenuti
  a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare
  oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli
  articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11 bis
  del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.  Le
  fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di
  volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di
  lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo
  periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero
  di un solo periodico distribuito in un un'unica area
  geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a
  carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta
  pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei
  ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
  sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale,
  sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione
  unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
          a)  denominazione e codice fiscale della
  fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o
  del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
  cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
  nominativa del rispettivo legale rappresentante;
          b)  nome e codice fiscale del titolare
  dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi
  usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
          c)  sede legale;
          d)  elenco e tiratura dei periodici editi, con
  indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso
  dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente
  gestita;
          e)  numero complessivo dei dipendenti e dei
  giornalisti dipendenti a tempo pieno;
          f)  contributi pubblici, ricavi da vendite,
  abbonamenti e pubblicità.
      2.  Ferma restando la facoltà del Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la
  trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui
  al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti
  sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle
  voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli
  articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto
  delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
 
                               Pag. 6
 
      3.  Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano
  anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi
  dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127,
  dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981,
  n.416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio
  1987, n.67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990,
  n.223, uno o più soggetti di cui al comma 1.
      4.  In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui
  al presente articolo sono adottati dal Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto.
 
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