| (Sanzioni).
1. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non
provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità
prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non
provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e
3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da dieci a cento milioni di lire.
2. Competente alla contestazione ed all'applicazione
della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n.689.
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3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni
richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria
espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della
propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
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